Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Le principali modifiche al Codice dei Contratti pubblici dopo la LEGGE 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 cosiddetto: “DECRETO SBLOCCA CANTIERI” - PARTE II°
Servizi Comunali Contratti pubbliciApprofondimento di Giuseppe Di Bella
Le principali modifiche al Codice dei Contratti pubblici dopo la LEGGE 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 cosiddetto: “DECRETO SBLOCCA CANTIERI”
PARTE II°
Giuseppe Di Bella
La Legge 55/2019 del 14-06-2019, pubblicata il 17-06-2019 nella G.U.R.I. N. 140 di conversione del D.L. 18/04/2019, N. 32 recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” - c.d. decreto “Sblocca Cantieri”, entrata in vigore il giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione, e cioè dal 18 Giugno 2019, ha ulteriormente apportato modifiche al Codice dei Contratti pubblici.
Le previsioni normative in essa contenute, si applicano ai procedimenti i cui avvisi, bandi e inviti siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della Legge.
Con l’intento di fare un minimo di chiarezza nella jungla e miriade di norme vigenti in materia, si sono riassunte in appresso e per macro-settori, le principali e più significative modifiche introdotte dalla Legge 55/2019.
Dopo aver analizzato e commentato nella “Parte I°” i temi relativi a;
nella presente “Parte II°” vengono commentate ed analizzate le ulteriori disposizioni previste.
LA FACOLTA’ AI COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROCEDERE AGLI ACQUISITI SENZA OBBLIGO DI AGGREGAZIONE
Fino al 31 dicembre 2020 è sospeso l’obbligo per i Comuni non capoluogo, di procedere agli acquisti per il tramite della Centrale di committenza, Unioni di Comuni o Stazioni appaltanti uniche (ex art. 37 comma 4). Tale norma, transitoriamente per il periodo di vigenza, permette a tutti i Comuni non capoluogo di operare in totale autonomia anche per l’acquisizioni di lavori, servizi e forniture, anche per importi superiori alla soglia già prevista dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37.
L’INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
Stabilisce nuovi criteri per l'individuazione delle offerte anomale da applicare in relazione al numero di offerte pervenute, distinte in due fasce; pari o superiore a n. 15, o meno di n. 15). Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.
L’APPALTO INTEGRATO
Fino al 31 dicembre 2020 viene sospeso il divieto di procedere mediante “Appalto integrato”. Oltre tale data pare non sia più possibile bandire o comunque espletare procedure che prevedano l’appalto integrato. A tal proposito le indicazioni non risultano del tutto chiare, anche perché non tengono in debito conto dei “tempi” di elaborazione e procedimentali necessari, la scadenza fissata al 31 dicembre 2020, di fatto non consentirebbe alle Stazioni Appaltanti l’espletamento dell’iter necessario.
Il possesso dei requisiti minimi per l’esecuzione della progettazione oggetto di Contratto sono indicati nei documenti di gara nel rispetto del Codice e del nuovo Regolamento di attuazione. Tali requisiti devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, e scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Si stabilisce altresì, che le imprese attestate per le prestazioni di progettazione e costruzione, debbano documentare il possesso dei requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva nel caso in cui i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio team di progettazione.
Nell'articolo è stato inserito un ulteriore nuovo comma, 1-quater, in base al quale di dispone che nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla esecuzione del progetto, la Stazione Appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota di compenso ad essi spettante.
L’ALBO DEI COMMISSARI DI GARA
Fino al 31 dicembre 2020 è sospeso l’obbligo di scegliere i “Commissari di gara” per la valutazione delle offerte con il metodo dell’”Offerta economicamente più vantaggiosa” tra gli esperti iscritti nell’apposito all’albo istituito presso l’ANAC. Fermo restando l’obbligo di individuare i “commissari” secondo le regole di competenza professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, ed alla più ampia trasparenza nell’individuazione ed accertamento del possesso dei requisiti idonei alla nomina. Da sottolineare che, numerosi sono stati professionisti che hanno fatto richiesta di inserimento nell’Albo e che peraltro, hanno già effettuato da tempo il versamento richiesto per l’iscrizione; un ulteriore rinvio della funzionalità ed operatività dell’Albo, oltre a non attuare precise disposizioni normative arreca un ulteriore danno economico a quanti ne hanno fatto regolare domanda con annesso versamento di contributo in favore di ANAC.
L’ESCLUSIONE DALLA GARA
Oltre a quanto previsto dalle modifiche introdotte con il comma 1 dell’articolo 80, fra i motivi di esclusione dalle gare, è stata eliminata la parte che prevedeva l'esclusione anche in caso di condanna riferita ad un subappaltatore.
AMPLIAMENTO REQUISITI TEMPORALI PER ATTESTAZIONE SOA
Le modifiche introdotte dall’art. 84, co. 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
MODIFICHE TEMPORANEE AL SUBAPPALTO
Fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione:
- dell'art. 105 comma 6 del Codice, e cioè dall’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara;
- dell'art.174 comma 2 del Codice, che prevede che gli operatori economici indichino già in sede di presentazione dell’offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi.
Inoltre è previsto che il subappalto deve essere indicato dalle Stazioni Appaltanti nel Bando di gara e non può comunque superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto per lavori, servizi o forniture.
CONCESSIONARI – DISCIPLINA E DIFFERIMENTO DEGLI AFFIDAMENTI
E’ posticipato al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei Contratti di lavori, servizi e forniture e del 60% nel caso di concessionari autostradali.
Una considerazione appare necessaria a margine di quanto sopra, a riguardo dell’istituzione dell’Albo dei “Commissari di gara”; che ha finalità e scopi senz’altro lodevoli e volti alla totale trasparenza, imparzialità di giudizio e di valutazione tecnica, occorre però anche sottolineare che diventando una costante applicazione nelle gare col sistema dell’OEPV genera un costo fisso ulteriore che va a gravare sui costi di esecuzione dell’opera nel suo quadro economico complessivo.
Tra l’altro, tale costo, non può essere quantificato analiticamente perché esso può dipendere da tanti fattori e tante variabili, quali per esempio indicativo ma non esaustivo: l’importo dei lavori, la/le tipologie dei lavori, la presenza o meno di categorie specialistiche e/o super specialistiche, il grado di tecnologia prevista in progetto e quella oggetto di premialità, il numero dei componenti della “Commissione”, ecc.; in definitiva, l’espletamento dell’incarico di “Commissario di gara” prescindendo dalla specifica professionalità ed esperienza nei vari settori che si da per scontato sia idonea alla tipologia di progetto da esaminare, è legato oltreché a quanto sopra già esposto, anche al fattore “temporale” necessario allo svolgimento delle verifiche; all’aumentare dei partecipanti, aumenta proporzionalmente il tempo necessario per una oculata ed accurata analisi delle offerte, di conseguenza i costi subiscono lievitazioni imprevedibili.
Se si considera che, il quadro economico di progetto deve riportare tutte le spese, provviste, oneri e quanto altro necessario per l’esecuzione dell’opera in modo chiaro e dettagliato (vedi art. 42 D.P.R. 207/2010 ancora in vigore) si crea una indeterminatezza dei costi tra quanto previsto e quanto effettivamente si andrà a spendere, in tal modo, creando uno squilibrio tra le risorse finanziate e quelle effettivamente necessarie.
7 aprile 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 14 aprile 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 17 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: