Approfondimento di Mario Petrulli

La proroga di validità del permesso di costruire conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19

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di Petrulli Mario
17 Aprile 2020

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                             

LA PROROGA DI VALIDITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Mario Petrulli

 

L’emergenza epidemiologica in atto ha riflessi importanti anche nella delicata materia dei titoli edilizi: infatti, l’art. 103 comma 2 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18) ha disposto la proroga della validità fino al 15 giugno 2020 di “certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati”, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020; nessun dubbio che la disposta proroga ope legis valga anche per i permessi di costruire, vista l’ampia locuzione utilizzata dal Legislatore.

Tuttavia, è bene precisare che il permesso di costruire ha due termini rilevanti, previsti dall’art. 15, comma 2, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001):

  • quello di inizio lavori, indicato nel titolo e, comunque, non superiore ad un anno dal rilascio;
  • quello di fine lavori, parimenti indicato nel titolo e, comunque, non superiore a tre[1] anni dall’inizio dei lavori.
    Posto che per i titoli già scaduti al 30 gennaio 2020 non si pone alcun problema di applicabilità di tale proroga, in ossequio al principio generale secondo cui è inammissibile una proroga di un titolo scaduto, il primo dubbio è quello relativo all’individuazione del termine per il quale vale la disposizione: il primo, il secondo o entrambi?
    La soluzione è individuabile avendo riguardo alla nozione di “scadenza”: ebbene, a nostro avviso, poiché la scadenza indica un arco temporale di durata, trascorso il quale si verifica un effetto caducatorio dell’efficacia di un atto, la previsione deve valere per entrambi i termini, in quanto tale effetto caducatorio del titolo edilizio (ossia, la decadenza) opera sia nel caso di rispetto del termine di inizio lavori, sia nell’ipotesi di mancato rispetto del termine di fine lavori. Ragioni di coerenza impongono, perciò, tale interpretazione.
    Il secondo aspetto rilevante è la necessità o meno di una richiesta dell’interessato per l’operatività della proroga. A nostro avviso non vi sono ragioni per ritenere tale necessità, per due ordini di motivi:
  • siamo dinanzi ad un chiaro esempio di proroga ope legis, conseguenza di una evidente volontà legislativa, contenuta in un atto avente forza di legge e immediatamente operativa;
  • il Legislatore nulla ha disposto in merito ad un atto di impulso dell’interessato.
    In passato, invece, dinanzi ad un’ipotesi di proroga ope legis della durata dei permessi di costruire, tale atto di impulso era stato ritenuto necessario: ed infatti, l’art. 30 del DL n. 69/2013[2] prevedeva, previa comunicazione del soggetto interessato, la proroga biennale dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del Testo Unico Edilizia. La mancata indicazione, nel caso del Decreto Cura Italia, di un atto di impulso da parte dell’interessato, a nostro avviso conferma l’operativa della proroga “a prescindere”.
    Il terzo aspetto rilevante riguarda la necessità o meno di un provvedimento da parte dell’ufficio: anche qui, per le medesime motivazioni precedenti, deve escludersi tale necessità. Potrebbe capitare, tuttavia, che l’interessato, magari tramite il direttore dei lavori, presenti comunque un’istanza chiedendo la proroga del titolo edilizio, in applicazione della norma di cui all’art. 103 comma 2 del Decreto Cura Italia. In tal caso, esclusivamente per una questione di corretto rapporto fra il cittadino e la P.A. e non perché strettamente necessario, l’ufficio dovrebbe valutare l’opportunità di riscontrare tale richiesta, confermando che, come da espressa previsione legislativa, l’efficacia del titolo è prorogata al 15 giugno 2020.
    Un quarto aspetto di interesse è quello relativo alla possibilità che l’interessato chieda una proroga temporalmente più ampia del permesso di costruire in ragione dell’emergenza epidemiologica in atto, ritenendo insufficiente, ai propri fini, quella di pochi mesi prevista dal Decreto Cura Italia. Ebbene, tale possibilità non può certo essere negata, in quanto un’emergenza sanitaria (ed i correlati interventi legislativi che, per la tutela della salute pubblica, impongono forti restrizioni ai cittadini e alle imprese) rientra a buon diritto fra i “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso” che l’art. 15 del Testo Unico Edilizia richiede per la proroga; poiché il termine di efficacia è prorogato al 15 giugno 2020, l’istanza dovrà pervenire entro tale data e l’ufficio è tenuto a valutarla ed adottare il provvedimento conseguente di accoglimento o di diniego (in quest’ultima ipotesi, bisognerà adottare anche il conseguente provvedimento dichiarativo della decadenza del titolo edilizio).
    Rimane un’ultima osservazione interessante: in assenza della previsione di cui all’art. 103 comma 2 del Decreto Cura Italia, il titolare avrebbe potuto comunque richiedere la proroga del permesso di costruire?
    La risposta è positiva, visto che, come detto, un’emergenza epidemiologica, con tutto ciò che comporta, è senza dubbio un fatto sopravvenuto estraneo alla volontà del titolare. La previsione normativa in discorso, in realtà, tende a facilitare sia il titolare del permesso di costruire sia l’ufficio tecnico comunale:
  • il primo non sarà costretto a presentare alcuna istanza di proroga (tranne il caso in cui ritenga insufficiente, ai suoi fini, la proroga fino 15 giugno 2020 e motivando congruamente circa tale circostanza);
  • il secondo non dovrà effettuare alcuna istruttoria e conseguente valutazione, dovendosi limitare a monitorare la situazione in attesa del 15 giugno 2020.
    14 aprile 2020
 

[1] Fatta salva diversa disciplina regionale: in Umbria, la Legge Regionale n. 1/2015, prevede un termine di 4 anni (art. 121).

[2] Convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013.

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