Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Appalti di servizi sociali: sulla distinzione tra educatori “socio-sanitari” e “socio-pedagogici”

Servizi Comunali Contratti pubblici
di Di Filippo Amedeo
20 Aprile 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                    

Appalti di servizi sociali: sulla distinzione tra educatori “socio-sanitari” e “socio-pedagogici”

Amedeo Di Filippo

 

Con la sentenza n. 2382 del 14 aprile (file allegato) la quinta sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che agli educatori professionali “socio-pedagogici” si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato prevista dal Jobs Act, che viceversa non si applica solo a quelli “socio-sanitari”. Una distinzione interessante per le stazioni appaltanti allorquando saranno alle prese con procedure di gara per l’affidamento di servizi sociali.

La questione

Si verte su una procedura aperta di gara avente ad oggetto l’affidamento di un servizio sociale, nell’ambito della quale l’operatore intende ricorrere a contratti di co.co.co. per le figure professionali, richieste dal bando, di educatore professionale. Forte di un parere dell’Ispettorato del lavoro e dell’avvocatura civica, la stazione appaltante disponeva l’esclusione dalla gara per anomalia dell’offerta economica, sul presupposto che sussistessero gli indici previsti dalla normativa per l’applicazione del rapporto di lavoro subordinato che escludono l’adozione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Avverso l’esclusione e la successiva aggiudicazione al raggruppamento concorrente, l’operatore ha proposto ricorso al Tar Lazio, deducendo che agli educatori professionali non sarebbe applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato trattandosi di soggetti che hanno l’obbligo di iscrizione in un apposito albo. Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo che alla figura dell’educatore professionale non si potesse applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato prevista dal D.Lgs. n. 81/2015. È stato quindi interposto appello, che ora viene accolto dalla quinta sezione del Consiglio di Stato.

Gli educatori

I giudici di Palazzo Spada esaminano la tesi espressa in primo grado secondo cui la figura dell’educatore professionale rientrerebbe nella categoria delle professioni sanitarie, quindi delle “professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”, categorie per le quali l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 esclude l’applicazione del comma 1 dello stesso articolo, che dispone l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (le ex co.co.co.).

Interpretazione che non viene condivisa, non potendosi ricondurre qualsiasi tipologia di “educatore professionale” nella categoria delle professioni sanitarie. In effetti, lungi dal costituire una categoria unitaria, sono individuabili due diverse tipologie di “educatori professionali”, per una sola delle quali è però prevista l’iscrizione in apposito albo della professione sanitaria: quella di cui al D.M. n. 153018 del 2018, che ha istituito un albo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in cui rientra la figura di “educatore professionale socio-sanitario”.

Il Jobs Act

La figura degli educatori professionali risulta dunque suddivisa in due categorie: quella degli educatori professionali socio-sanitari e quella degli educatori professionali socio-pedagogici, ma solo per i primi è prevista la necessaria iscrizione all’albo. Diventa per questo determinante quanto prevedono i documenti di gara, che nel caso di specie hanno richiesto la seconda tipologia di operatori, destinati a svolgere una professione non sanitaria ma educativa tout court, per la quale non è prevista alcuna iscrizione all’albo. Ergo, per loro si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato prevista dal D.Lgs n. 81/2015 (Jobs Act).

Queste sono le motivazioni in base alle quali la quinta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e chiarito che agli educatori professionali “socio-pedagogici” si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato prevista dal Jobs Act, che viceversa non si applica a quelli “socio-sanitari”.

19 aprile 2020

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