Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Gli Organismi Indipendenti di Valutazione nelle P.A.: disciplina, competenze, nomina
Servizi Comunali PerformanceApprofondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo
Gli Organismi Indipendenti di Valutazione nelle P.A.: disciplina, competenze, nomina
Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo
SOMMARIO: 1. Premessa: gli OIV e gli altri soggetti del sistema di misurazione e valutazione della performance. – 2. Struttura tecnica e competenze degli OIV. – 3. L’indipendenza degli OIV. – 4. La nomina dei componenti degli OIV.
Com’è noto, l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) costituisce uno dei principali “soggetti” dedito al sistema di misurazione e valutazione della performance introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009 s.m.i. Ne consegue, che agli OIV è affidato – almeno secondo le intenzioni del legislatore – un ruolo essenziale[1] legato alla loro capacità di realizzare, attraverso un’azione integrata e sinergica con altri soggetti coinvolti, la governance della P.A. Gli OIV possono/devono contare sull’apporto dato dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che, per effetto dell’art. 5 della L. n. 125/2013, ha sostituito la CIVIT).
Occorre riferire, per una compiuta premessa, che gli OIV, garantiscono – rectius dovrebbero – dall’interno di ogni Amministrazione la definizione e l’implementazione dei sistemi di valutazione, nel rispetto dei modelli indicati dall’ANAC, esercitando, in autonomia, talune attività riguardanti la misurazione e alla valutazione della performance. Peraltro, essi sono titolati a poter riferire, senza altra intermediazione, all’organo di indirizzo politico-amministrativo. A tal riguardo, la ex CIVIT aveva avuto modo di precisare, con Delibera n. 1/2012, che uno dei principali compiti dell’OIV era proprio quello di verificare l’efficacia ed il corretto funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché quello di suggerire eventuali interventi migliorativi. Ciò ha contribuito a considerare, in altri termini, l’assunzione di una funzione di controllo interno della performance (performance internal auditing) il cui carattere “interno” deriva appunto dal fatto che tale funzione è esercitata da una struttura collocata nell’ambito dello stesso Ente, anche se “all’esterno” delle strutture organizzative sottoposte a controllo[2].
Si tratta di un’attività di controllo che incide – ove compiuta nel merito senza limitarsi al solo formalismo – sul merito della gestione amministrativa, essendo quest’ultimo di esclusiva competenza degli organi di indirizzo politico-amministrativo. In altre parole, l’OIV andrebbe a verificare le modalità attraverso le quali gli organi preposti gestiscono il procedimento di monitoraggio ed autocorrezione normativamente previsto. Molto dipenderà dalle previsioni regolamentari e quindi dai compiti attribuiti agli OIV dai singoli regolamenti comunali che disciplinano il funzionamento e la composizione degli OIV. Utile a tal proposito potrebbe essere la previsione in sede di regolamento che il soggetto nei confronti del quale sussistono situazioni di inconferibilità temporanea o permanente ai sensi dell’art. 3 del DLGS 39 /2013 non può essere nominato determinando la stessa la preclusione alla nomina.
Potrà essere previsto che dovranno essere posseduti tutti i requisiti all’atto della nomina , oltre che di iscrizione all’elenco nazionale , di cui all’art. 1 DPCM 2 dicembre 2016 , anche di possesso dei requisiti di cui all’art 2 lett c) dello stesso DPCM;
Nel dettaglio è possibile sostenere che competono all’OIV i seguenti compiti:
Come accennato in precedenza, la rilevante importanza delle competenze attribuite agli OIV desta non poche attenzioni in ordine all’effettiva indipendenza degli stessi; ciò in ragione della nomina da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo (per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta).
È opportuno, invece, ancorare l’indipendenza degli OIV, da un lato, al sistema di individuazione dei membri – il quale dovrebbe essere non solo basato su una selezione pubblica e meritocratica, ma anche scevro da logiche di subordinazione all’organo politico – dall’altro lato, all’assenza di conflitti di interessi che inquinino la posizione del controllore.
Non meno rilevante sotto il profilo dell’indipendenza degli OIV è la durata della relativa nomina, attualmente prevista – come detto – per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta.
I sopraindicati profili non sono, comunque, in grado di assicurare il fondamentale carattere di indipendenza degli OIV se non sono supportati non solo dall’autorevolezza derivante dalla competenza professionale, ma anche dall’autorità collegata al livello gerarchico della struttura organizzativa: infatti, la funzione di internal auditing degli OIV si colloca sempre in staff ai vertici dell’organizzazione proprio per garantire a tali Organismi, non sottoposti allo spoil system, la dovuta autorità, oltre che la necessaria indipendenza.
Certamente la valutazione finale compete all’organo di riferimento quindi all’organo politico Sindaco o Giunta che sia, su parere dell’OIV il quale è chiamato obbligatoriamente a svolgere
l ‘ attività di constatazione e verifica e ad esprimersi con parere vincolante ( Corte dei Conti Lazio n. 403 /2014 ).
La stessa dovrà essere corrisposta applicando criteri predeterminati ed obiettivi ma non in maniera indifferenziata e dovendo essere chiare le regole sin dall’inizio del periodo interessato alla disamina.
Chiaramente l’attività di valutazione è possibile e virtuosa se si è attivato un percorso premiante attraverso un adeguato piano delle performance e obiettivi che possano definirsi tali ed essere realmente sfidanti.
Con il D.M. del 2 dicembre 2016 è stato istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance[5]. Per i nominandi componenti degli OIV, quindi, l’iscrizione nel menzionato Elenco nazionale è condizione necessaria per la regolare partecipazione alle procedure comparative di nomina presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo.
Tuttavia, le domande di iscrizione nell’Elenco nazionale possono pervenire da soggetti dotati dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.P.R n. 105/2016, e precisamente:
Ovviamente, con il rinnovo dell’iscrizione decorre nuovamente l’obbligo formativo in capo all’iscritto, che dovrà conseguire, nel triennio successivo, ulteriori 40 crediti formativi presso gli enti erogatori accreditati.
Ciascun partecipante idoneo, una volta inserito, potrà procedere al rinnovo dell’iscrizione all’Elenco, tramite un modulo online. La procedura, che richiede l’indicazione dei propri dati anagrafici, del numero di iscrizione all’elenco e del numero complessivo di crediti formativi maturati, si finalizza allegando il modello di rinnovo compilato e firmato (indifferentemente con firma digitale o con firma olografa).
Il legislatore tende al perseguimento dell’obiettivo di assicurare il carattere di indipendenza dell’OIV (appunto attraverso la richiamata specifica disciplina della nomina dei componenti) escludendo che tali possano essere nominati soggetti che: rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto rapporti simili nei tre anni precedenti la designazione.
È chiaro che la sopraindicata disciplina relativa alla nomina dei componenti dell’Organismo in esame viene a porre un opportuno argine alla discrezionalità della relativa scelta da parte degli Enti. L’incarico potrà essere rinnovato per una sola volta previa procedura selettiva come previsto dall’art 7 del Dpcm 2 dicembre 2016 .
2 luglio 2020
[1] P. TANDA, Gli Organismi Indipendenti di Valutazione nelle Pubbliche Amministrazioni: disciplina ed aspetti critici, in AA.VV., Nuove autonomie - Riv. dir. pubbl., n.s., n. 1/2014 (gennaio-aprile), Napoli, 2014, spec. p. 118 e ss.
[2] R. LOMBARDI, Sistema dei controlli: questioni vecchie e nuove, in Atti del convegno di studi “Pubblica amministrazione e controlli: gestione, legittimità e risultato”, Bergamo, 27 novembre 2009
[3] L. HINNA, F. MONTEDURO, Nuovi profili di accountability nelle PA, Quaderni Formez, 2005
[4] F. Monteduro, L. Hinna, La misurazione delle performance: cos’è e come utilizzarla nelle decisioni, in AA.VV., Misurare per decidere: la misurazione della performance per migliorare le politiche pubbliche ed i servizi, Dipartimento della Funzione pubblica, Roma, 2007
[5] Cfr., art. 6, commi 3 e 4, D.P.R. n. 105/2016.
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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