Tar Lombardia - Milano, Sezione II - Sentenza 7 luglio 2017, n. 2110

Servizi Comunali Attività edilizia Attività edilizia
di Ferrara Dario
22 Novembre 2017

massima

 

Deve ritenersi che l’installazione della pergotenda, struttura a metà strada fra pergolato e rivestimento, non richieda il permesso di costruire in quanto non crea nuovi volumi né muta lo stato dei luoghi.

 

 

                                                                 ARTICOLO

 

Pergotenda senza permesso di costruire perché non crea nuovi volumi né cambia lo stato dei luoghi

 

Sì al ricorso dell’osteria che ha installato la struttura in cortile: regolare la struttura aperta sui lati perché protegge i clienti da sole e pioggia garantendo una migliore fruizione dello spazio esterno

 

Basta la comunicazione inizio lavori per installare in cortile la pergotenda, metà pergolato e metà rivestimento: superfluo il permesso di costruire perché la struttura aperta sui lati non crea nuovi volumi ma consente al ristorante di sfruttare a pieno il cortile, grazie al telo scorrevole in pvc che ripara i clienti dal sole e dagli agenti atmosferici. È quanto emerge dalla sentenza 2110/17, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lombardia.

Funzione servente

Accolto il ricorso del titolare dell’osteria contro il provvedimento del Comune che stoppa il progetto. La pergotenda va considerata un mero elemento di arredo nella pertinenza del locale pubblico: i sostegni sono elementi leggeri in legno dalla sezione esigua, la copertura retrattile si apre e chiude col telecomando; insomma, non si tratta di un’opera che impone il titolo edilizio perché non comporta alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi né una trasformazione del territorio: risulta dunque compatibile con gli strumenti urbanistici. Il tutto, però, se la pergotenda conserva la funzione servente rispetto all’immobile principale e il cortile resta non edificato e non coperto. A quanto pare  il ristoratore sta tentando di chiudere la struttura con pannelli trasparenti avvolgibili per utilizzarla anche d’inverno: si tratta tuttavia di una vicenda successiva alla Cil “incriminata” che deve essere, se del caso, contestata nell’ambito di un diverso procedimento di vigilanza edilizia. Spese compensate per il contrasto di giurisprudenza esistente.

 

Dario Ferrara 22 novemrbe 2017

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