Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Il riconoscimento delle mansioni superiori non necessita della forma scritta

Servizi Comunali Inquadramento
di Giannotti Vincenzo
29 Luglio 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                               

Il riconoscimento delle mansioni superiori non necessita della forma scritta.

Vincenzo Giannotti

La Corte di Cassazione (sentenza n.14808/2020 - allegata - ) ha riformato la sentenza della Corte di appello per aver preteso, per il pagamento delle mansioni superiori, l’obbligo della forma scritta ad subtantiam. Secondo i giudici di legittimità, infatti, nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento.

La vicenda

Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori di un dipendente pubblico contrattualizzato, ma la Corte di appello, adita dall’Amministrazione soccombente, ha riformato la sentenza e rigettato il ricorso del dipendente. A dire della Corte territoriale, dall’art.52, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 si evincerebbe inequivocabilmente che nelle ipotesi ivi contemplate il diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore richiede in ogni caso un provvedimento formale di assegnazione alle mansioni superiori, anche se illegittimo, nullo o annullabile, fattispecie molto diversa da quella della mancanza di un simile atto amministrativo. Pertanto, in mancanza di un atto formale di assegnazione, per il quale si richiede la forma scritta ad substantiam, nulla sarebbe dovuto al lavoratore.

Avverso la sentenza dei giudici di appello il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, secondo il quale non sarebbero condivisibili le conclusioni dei giudici di appello secondo cui per l'attribuzione delle richieste differenze retributive sarebbe necessario un atto formale di assegnazione per il quale si richiede la forma scritta ad substantiam, nella specie mancante. Nel caso di specie il dipendente avrebbe svolto mansioni superiori alla sua categoria di inquadramento, d’atra parte attestate dallo stesso dirigente del servizio, maturando in tal modo il diritto a percepire le corrispondenti differenze retributive.

L’accoglimento del ricorso

Secondo la Cassazione la Corte di appello non si sarebbe uniformata ai principi da tempo indicati dal giudice di legittimità, avendo errato nel caso di specie avendo confuso l'ipotesi di acquisizione di una qualifica superiore per effetto dello svolgimento di fatto delle relative mansioni con quella del solo riconoscimento della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori di fatto svolte. Infatti, nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (tra le tante Cass. 18 giugno 2010, n. 14775; Cass. 7 agosto 2013, n. 18808; Cass. 24 gennaio 2019, n. n. 2102). Inoltre, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (tra le tante Cass. 29 novembre 2016, n. 24266).

Per questi motivi il ricorso del dipendente va accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità.  

13 luglio 2020

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