Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Intervento edilizio di ristrutturazione con riduzione del carico urbanistico: i riflessi sul contributo di costruzione
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Approfondimento di Mario Petrulli
Secondo la giurisprudenza[1], nel caso di intervento edilizio di ristrutturazione subordinato al permesso di costruire non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione se si determina una riduzione del carico urbanistico. Si tratta di un principio che deriva direttamente dalla natura del contributo di costruzione, previsto e disciplinato dall’art. 16[2] del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), avente natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario, ed ha carattere generale, prescindendo totalmente delle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere[3].
Detto contributo è composto di due distinte voci: il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza[4], la prima componente si configura quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore, mentre gli oneri di urbanizzazione espletano la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria[5].
Il nesso fra corresponsione degli oneri di urbanizzazione e maggior carico urbanistico è stato evidenziato in numerose occasioni dal Consiglio di Stato:
Dalla disamina dei principi espressi dai richiamati precedenti emerge che il pagamento degli oneri di urbanizzazione è correlato non soltanto al rilascio del permesso di costruire e allo svolgimento di un’attività edilizia, ma anche alla circostanza che l’intervento che si intende realizzare determina un aumento del carico urbanistico (e non una diminuzione), diversamente dal costo di costruzione che, invece, è dovuto a prescindere.
[1] Da ultimo, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 31 luglio 2020, n. 4877.
[2] In particolare, il comma 1 prevede che “Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo”.
[3] Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sent. n. 24/2016.
[4] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 28 giugno 2016, n. 2915.
[5] Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sent. n. 24/2016, secondo cui “fin dalla legge che ha introdotto nell’ordinamento il principio della onerosità del titolo a costruire (art. 1 della legge n. 10 del 1977), la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio”.
[6] Sez. II, sent. 19 aprile 2019, n. 2561.
[7] Sez. IV, sent. 29 ottobre 2015, n. 4950.
[8] Sez. V, sent. 30 agosto 2013, n. 4326.
[9] Sez. IV, sent. 29 aprile 2004, n. 2611.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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