Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Trasporto disabili, ok del Consiglio di Stato all'affidamento alle associazioni di volontariato

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di Di Filippo Amedeo
04 Settembre 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                             

Trasporto disabili, ok del Consiglio di Stato all'affidamento alle associazioni di volontariato

Amedeo Di Filippo

 

Il servizio di trasporto assistito di persone disabili verso centri diurni o strutture riabilitative è un servizio socio-sanitario e può essere affidato a organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale mediante il modulo convenzionale regolato dal Codice del terzo settore. Lo afferma la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5199 del 25 agosto (nel file allegato).

Il caso

È stato impugnato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse in quanto riservato ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione per lo svolgimento del servizio di trasporto assistito. Hanno eccepito i ricorrenti che la deroga alle procedure di evidenza pubblica sarebbe consentita solo per la tipologia del “servizio di trasporto sanitario” e non nell’ambito dei sevizi alla persona e quindi di prestazioni di carattere assistenziale e non sanitario.

Il Tar lo ha ritenuto infondato, riconoscendovi la materia dei “servizi alla persona e alla comunità” e ritenendo per questo legittimo l’affidamento del servizio alle sole associazioni di volontariato e/o di promozione sociale in quanto legittimato dall’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Giudizio ora confermato dalla terza sezione del Consiglio di Stato, che si è pronunciata sull’appello.

La competenza

A detta dei giudici di Palazzo Spada, il trasporto assistito di disabili dal domicilio ai centri diurni e/o istituti di cura e riabilitazione presenta carattere integrato “socio-sanitario”, essendo una prestazione assistenziale diretta ad una particolare categoria di persone, affette da disabilità grave, impossibilitate all’utilizzo di mezzo pubblico di trasporto, talvolta necessitanti di cure riabilitative, rispetto alle quali il servizio di trasporto funge da supporto alla prestazione più strettamente sanitaria, talvolta invece necessitanti di assistenza nel trasporto per recarsi presso centri diurni socio-educativi o presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN per visite mediche, cure specialistiche, esami clinici.

Tali tipi di prestazioni sono volte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di “protezione sociale” in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità e l’efficacia delle azioni di cura e di riabilitazione. Per tali ragioni, afferma il Consiglio di Stato, il TAR ha correttamente ritenuto rispettato il sistema di riparto delle competenze tra Ambito Territoriale e ASL in ordine all’affidamento del servizio, con la conseguenza della piena legittimazione del primo all’indizione della procedura.

La concorrenza

La terza sezione poi si sofferma sulla pretesa violazione delle procedure di evidenza pubblica, ricordando che già la giurisprudenza comunitaria ha chiarito la legittimità di una normativa nazionale che consente di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio.

Requisiti che secondo i giudici ricorrono nel caso delle associazioni di volontariato riconosciute dalla legislazione nazionale in quanto la loro attività si basa sul carattere volontario, spontaneo e gratuito dell'attività prestata dai volontari, priva di alcun connotato di lucro anche indiretto, e realizza il principio di solidarietà. Ritengono inoltre ragionevole supporre che tale modalità organizzativa del servizio, giovandosi dell'espletamento dell'attività di volontariato in modo "determinante e prevalente", a fronte del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, e quindi senza remunerazione (di buona parte) del personale utilizzato e senza margini di profitto imprenditoriale, conduca ad un risparmio significativo di costi.

2 settembre 2020

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