Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Nessun vincolo per gli enti locali all’acquisto di immobili per realizzare le loro finalità istituzionali
Servizi Comunali Contratti pubblici Organizzazione e funzionamentoApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Nessun vincolo per gli enti locali all’acquisto di immobili per realizzare le loro finalità istituzionali.
Vincenzo Giannotti
Le disposizioni contenute nel d.l. n. 124/2019 prevedono che, a decorrere dall’anno 2020, gli enti locali non sono più soggetti alle limitazioni concernenti le operazioni di acquisto di immobili previste dal d.l. n. 98/2011, il quale, con la finalità di razionalizzare e contenere la relativa spesa pubblica, ne ammetteva eccezionalmente la possibilità soltanto se il responsabile del procedimento poteva attestare l’esistenza dei presupposti dell’indispensabilità e in dilazionabilità. Pertanto, secondo la Corte dei conti per la Liguria (deliberazione n.79/2020), al momento non esistono ulteriori disposizioni normative, dettate dal legislatore in funzione di coordinamento della finanza pubblica, atte a porre altri limiti o vincoli specifici in ordine alla possibilità di effettuare acquisti di immobili, restando ferma la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, ovvero concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento di interessi pubblici meritevoli di tutela. Di conseguenza, anche la contrazione di nuovo mutuo per il finanziamento dell’acquisto di un immobile resta subordinata alle ordinarie limitazioni riguardanti l’indebitamento degli enti locali.
La domanda posta da un Comune
Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere al Collegio contabile sulla possibilità di poter acquistare un immobile da adibire a Caserma dei Carabinieri, attualmente insediata nel comune ma oggetto di sfratto da parte del proprietario che ha lasciato, comunque, la possibilità di acquisto al Comune. La Prefettura, che precedentemente aveva localo l’immobile, oggi oggetto di sfratto da parte dei proprietari privati, si è mostrata non interessata a concludere tale acquisto ma disposta piuttosto a valutare il mantenimento della Caserma dei Carabinieri a fronte dell’ipotesi di una concessione dell’immobile in comodato gratuito o a canone agevolato da parte del Comune. Poiché l’ente vorrebbe non privarsi del presidio esistente in ragione della sua importante funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata, ha effettivamente accertato che l’immobile tuttora occupato dai militari è stato destinato a tale utilizzo sin dall’atto della sua costruzione e quindi presenta quelle caratteristiche idonee e necessarie al medesimo che difficilmente sarebbe possibile ritrovare in altro edificio, se non a fronte di ingenti lavori di adeguamento. In considerazione della nuova normativa sopravvenuta a partire dal 2020, il Sindaco chiede chiarimenti sulla fattibilità dell’operazione di acquisto dell’immobile da parte del Comune per poi concederlo in comodato o in locazione a canone agevolato, fermo restando la necessità di accensione di un mutuo non avendo a disposizione l’intera somma richiesta dai proprietari.
Il parere del Collegio contabile
I giudici contabili liguri hanno evidenziato in via preliminare le nuove condizioni poste dalla normativa a partire dal 2020. Invero, l’art.57, comma 2, lett. f), del d.l. n. 124/2019, ha previsto che, a decorrere dall’anno 2020, gli enti locali non sono più soggetti alle limitazioni concernenti le operazioni di acquisto di immobili, previste fino al 2019 dalle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98/2011. Quest’ultimo decreto, infatti, con la finalità di razionalizzare e contenere la relativa spesa pubblica, ne ammetteva eccezionalmente la possibilità soltanto se il responsabile del procedimento poteva attestare l’esistenza dei presupposti dell’indispensabilità e indilazionabilità. Il successivo decreto legge n.95/2012 dava, inoltre, la facoltà per i Comuni di concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà, ovvero contribuire al pagamento del canone di locazione relativo alle caserme delle Forze dell’ordine ospitate presso proprietà private, con la conseguenza che tali enti potessero concedere in locazione ad Amministrazioni dello Stato propri immobili con l’indicata specificata destinazione d’uso a canone agevolato.
Avuto riguardo, pertanto, alla richiesta avanzata dal Comune, secondo il Collegio contabile, a partire dall’anno 2020 non risultano vigenti ulteriori disposizioni normative, dettate dal legislatore in funzione di coordinamento della finanza pubblica, atte a porre altri limiti o vincoli specifici in ordine alla possibilità di compiere operazioni delle tipologie indicate nella richiesta di parere, per realizzare le proprie finalità istituzionali o concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento di interessi pubblici meritevoli di tutela. Di conseguenza, anche la contrazione di nuovo mutuo per il finanziamento dell’acquisto di un immobile resta subordinata alle ordinarie limitazioni riguardanti l’indebitamento degli enti locali.
In merito alle finalità istituzionali richieste per l’acquisto dell’immobile, nel caso di specie si sarebbe in presenza della finalità relativa al perseguimento del “bene” della sicurezza pubblica. In altri termini, a dire dei magistrati contabili liguri, non è possibile escludere che un comune, quale ente pubblico con finalità generali maggiormente “prossimo” alla collettività amministrata, si adoperi con attività amministrativa e finanziaria per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l’attività delle amministrazioni statali competenti, se è già valsa a ritenere integrato il presupposto della indispensabilità richiesto dalla previgente disciplina per gli acquisti di immobili, a maggior ragione induce a considerare legittimate le operazioni ipotizzate nell’istanza, ora che sono anche venute meno le precedenti limitazioni.
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