Approfondimento di Matteo Barbero

Niente bonus facciate per i comuni

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di Barbero Matteo
25 Settembre 2020

Approfondimento di Matteo Barbero                                                                  

Niente bonus facciate per i comuni

Matteo Barbero

A sancire l’esclusione è l’Agenzia delle Entrate, che nella risposta n. 397 ha precluso l’accesso degli enti locali al beneficio fiscale introdotto dall'art. 1 commi da 219 a 223, della l. 160/2019. L’amministrazione istante, proprietaria dell'edificio adibito a sede istituzionale uffici, intendeva realizzare interventi di restauro della facciata esterna dell'edificio usufruendo della detrazione, nella misura del 90 per cento, delle spese sostenute. Chiedeva, pertanto, se l’agevolazione sia applicabile, oltre che  a tutte le tipologie di edifici, compresi quelli destinati a attività istituzionali, anche a tutte le tipologie di contribuenti, anche se non soggetti all'imposta sul reddito, ivi compresi gli enti pubblici territoriali esenti ai sensi dell'articolo 74 del dpr 917 del 1986. Come detto, la risposta delle Entrate è negativa, trattandosi in origine di una detrazione dall'imposta lorda che quindi non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili e quindi agli enti pubblici territoriali, che come detto non versano l'IRES. Tali soggetti non possono neanche, come richiesto dal comune, esercitare l'opzione prevista dall'articolo 121 del dl 34/2020, che consente, alternativamente, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta o di cedere un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'intervento giunge a poca distanza da quello di cui alla risposta n. 389, che ammette, invece, la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste, genericamente, come credito di imposta, pur confermando  l'esclusione da IRES degli enti locali, diversamente da quanto asserito nella risposta n. 313 in merito al presunto assoggettamento a tale imposta per le attività "non istituzionali". La risposta n. 389, pur non avendo la valenza di una circolare o risoluzione, appare particolarmente importante in quanto ammette la fruizione dei crediti di imposta genericamente attribuiti anche agli enti esclusi da IRES, seppur limitatamente alle attività commerciali esercitate in forma di impresa.

24 settembre 2020

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