Un nuovo strumento di informazione e approfondimento sulla protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
La Cassazione descrive i contenuti della Posizione Organizzativa e le possibili rivendicazioni della sua titolarità.
Servizi Comunali InquadramentoApprofondimento di Vincenzo Giannotti
La Cassazione descrive i contenuti della Posizione Organizzativa e le possibili rivendicazioni della sua titolarità.
Vincenzo Giannotti
La posizione organizzativa esprime un particolare contenuto delle prestazioni rese dal dipendente effettuate, al di fuori del profilo professionale posseduto, rivestendo un ruolo strategico e di alta responsabilità, unico che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato, l'assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo. Il dipendente comunale, pertanto, che miri a rivendicare la retribuzione della posizione organizzativa, sostenendo di averla svolta in via di fatto, è tenuto a dimostrare di avere espletato nella loro pienezza tutte le mansioni apprezzate dall'amministrazione al momento dell'istituzione della posizione stessa. Infine, non è sufficiente dimostrare che il dipendente abbia svolto funzioni superiori (dipendente in Cat. giuridica D1 e funzioni svolte nella categoria giuridica superiore D3) per rivendicare le retribuzioni equivalenti alla posizione organizzativa. Sono queste le conclusioni della Cassazione (sentenza n.19976/2020) che ha respinto le doglianze del dipendente per non aver egli dimostrato l’assunzione di tali maggiori funzioni svolte previste per i titolari di posizione organizzativa.
La vicenda
Un dipendente ha adito il giudice del lavoro per rivendicare la mancata attribuzione della posizione organizzativa e le relative differenze retributive non corrisposte, nonostante le funzioni svolte rientrassero in quelle proprie dei titolari di posizione organizzativa. Nel caso di specie, il dipendente ha indicato di essere stato il responsabile del servizio di autoparco, funzione questa ricoperta di fatto dapprima in sostituzione del titolare inquadrato nella categoria giuridica superiore (D3 rispetto al dipendente in D1), nei periodi di assenza dello stesso, e successivamente in via continuativa, dopo il collocamento a riposo di quest'ultimo. Rispetto al Tribunale di primo grado, che aveva escluso l’applicazione della disciplina dettata dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (mansioni superiori), la Corte di appello ha, tuttavia, rilevato che il dipendente non ha dimostrato e provato l'avvenuto svolgimento di mansioni riconducibili alla posizione asseritamente ricoperta, ossia non aveva dimostrato di avere esercitato in modo pieno e completo i poteri di gestione del servizio, assumendone la responsabilità. A dire del ricorrente, che ha proposto ricorso in Cassazione, hanno errato i giudici di appello, in quanto da un lato hanno sostenuto che le mansioni svolte, delle quali era stata offerta la prova, erano riconducibili al livello di inquadramento D3, dall'altro respinto la domanda, pur avendo dato atto che l'appellante era inquadrato nell'area D, livello economico D1. Infatti, sempre a dire del ricorrente, dalla produzione documentale era emersa l'assegnazione piena a mansioni comportanti l'assunzione di responsabilità diretta, nonché l'esercizio dei poteri di autonomia e di iniziativa propri della qualifica D3 e, pertanto, la domanda doveva essere accolta tanto più che lo stesso Comune aveva riconosciuto, per il tramite del suo dirigente che la funzione di capo servizio autoparco era stata svolta di fatto dal dipendente.
La decisione della Cassazione
Secondo i giudici di Piazza Cavour il motivo avanzato dal ricorrente, apparentemente volto al riconoscimento delle mansioni superiori di D3, mal si concilia con la rivendicazione della Posizione Organizzativa, con la conseguenza che non può essere sul punto considerato ammissibile. In altri termini il dipendente non ha richiesto le differenze retributive tra la categ. D1 rivestita e quella della Cat. D3 svolte di fatto, ma esclusivamente le differenze retributive del titolare di posizione organizzativa. Precisata, quindi, la indisponibilità della rivendicazioni delle mansioni superiori, resta da scrutinare quella relativa al pagamento delle differenze retributive rispetto alla posizione organizzativa dallo stesso rivendicata. Tale ultima rivendicazione è infondata. Infatti, la posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, esigenza sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento. Infatti, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, determinate funzioni, pur esprimendo la medesima professionalità che caratterizza l'area di inquadramento più elevata (D3 al posto del D1), rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato, l'assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo, ben potendo l’ente attribuirla al titolare della posizione giuridica D1. In altri termini, continua la Cassazione, la posizione organizzativa descrive, dunque, una funzione alla quale si correlano compiti predeterminati dall'ente, sicché il dipendente che assuma di averla svolta in via di fatto è tenuto a dimostrare di avere espletato nella loro pienezza tutte le mansioni apprezzate dall'amministrazione al momento dell'istituzione della posizione stessa. Nel caso di specie, invece, la Corte di appello, ha escluso che dalle risultanze istruttorie emergesse l'assunzione delle responsabilità connesse alla direzione del servizio di autoparco e, dopo avere evidenziato che il ricorrente si limitava a compiere atti interni, perché i provvedimenti finali erano adottati solo dal dirigente, ha precisato che, in ogni caso, la sola rilevanza esterna sulla quale il dipendente aveva fatto leva non sarebbe stata sufficiente a dimostrare l'assunzione della posizione organizzativa, trattandosi di elemento che caratterizza il livello di inquadramento del funzionario D3 e che, quindi, di per sé solo non giustifica l'attribuzione della posizione.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile oltre che infondato.
25 settembre 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: