In vigore il nuovo decreto che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione

Portale della performance – Comunicato 24 settembre 2020

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28 Settembre 2020

In vigore il nuovo decreto che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione

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In vigore il nuovo decreto che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione

24 Settembre 2020

 

A più di tre anni dalla istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, sono state riviste le regole che ne presidiano il funzionamento. Da domani entra in vigore il DM 6 agosto 2020 che innova parzialmente la disciplina dell’Elenco, abrogando il precedente DM 2 dicembre 2016, con la sola esclusione dell'articolo 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020. Il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti l’11 settembre 2020.

 

Alcune delle innovazioni più significative, immediatamente in vigore, riguardano:

  • la revisione dei requisiti di integrità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c);
  • l’opportunità per la Scuola nazionale dell’amministrazione di stipulare convenzioni con Università, Ordini professionali e Albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari (art. 6, comma 6);
  • la possibilità che il Dipartimento della funzione pubblica, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione, possa erogare specifici percorsi di formazione, su piattaforme digitali di knowledge sharing, riconoscendo fino a un massimo di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto (art. 6, comma 8);
  • nuove regole sulla titolarità degli incarichi OIV in relazione alle fasce professionali (art. 7, comma 6);
  • l’innalzamento dei limiti al numero di incarichi fino a un massimo di quattro per i professionisti, due per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 8, commi 1 e 2).


L’articolo 5 del DM 2 dicembre 2016 resta in vigore fino al 30 novembre 2020. Dall’1 dicembre 2020 sono efficaci le disposizioni di cui all’art 5 del DM 6 agosto 2020.
 

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