Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Il Collegio Consultivo Tecnico - Parte I
Servizi Comunali Contratti pubbliciApprofondimento di Giuseppe Di Bella
Il Collegio Consultivo Tecnico
come modificato dal “Testo coordinato del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120” , recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
PARTE I
Giseppe Di Bella
Volendo ripercorrere l’istituzione del “Collegio Consultivo Tecnico”, bisogna fare come primo riferimento alla sua iniziale introduzione che è prevista con
In definitiva, in soli quattro anni l’istituto del “Collegio Consultivo Tecnico” ha subito continue varianti, abrogazioni, reinserimenti giuridici senza trovare almeno sinora, il giusto e corretto inserimento ed armonizzazione con le normative vigenti.
Anche l’ultima rimodulazione normativa del “Collegio Consultivo Tecnico” (da ora in avanti indicato come CCT), introdotta con l’art. 6 “Testo coordinato del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120 “, si presta a considerazioni applicative non di chiara esecutività e con note discordanti tra loro; analizzando i primi quattro dei nove comma che compongo l’art. 6, si palesano le seguenti considerazioni.
Comma 2), intanto da la facoltà unilaterale alla S.A. della nomina dei componenti e della scelta del numero dei componenti stessi del CCT anche se la determinazione del numero dei componenti risulta legata alla complessità dell’opera, sempre a giudizio unico della S.A.; successivamente, e in contraddizione con quanto prima disposto, prevede che: “I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o più componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte………..”; le considerazioni che sorgono spontanea è che, a mio avviso faranno discutere sin da subito sono; a) se la commissione viene in toto nominata dalla S.A. che senso ha? Viene a mancare la nomina del componente di una delle due parti in causa! Difficilmente qualsiasi S.A. addiverrebbe ad una “nomina di comune accordo” con la controparte (Impresa), questo basta a individuare un conflitto di interessi notevole, in quanto tutti i componenti sono retribuiti da una unica committenza;
Comma 3), prevede la natura di lodo contrattuale delle proprie determinazioni così come previsto dall’art. 808-ter del C.p.c. e la mancata osservanza e applicazione delle determinazioni del CCT viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente (RUP) come “danno erariale” e costituisce inoltre, salvo prova contraria, un grave inadempimento contrattuale; mentre, l’applicazione pedissequa delle determinazioni del CCT, automaticamente esclude da ogni responsabilità i soggetti coinvolti; in definitiva, il CCT, assume veri e propri poteri giudicanti….!
Comma 4), “per le opere diverse da quelle di cui al comma 1….”, si presume che per “diverse” faccia riferimento a tutte quelle sotto soglia, visto che per tutte quelle sopra soglia è obbligatoria la nomina del CCT; la considerazione nasce dal fatto che il comma 1) prevede l’obbligatorietà in riferimento esclusivo alla soglia di importo economico e non alla tipologia delle opere;
Le considerazioni sugli ulteriori commi che compongono l’art. 6, saranno pubblicate nella Parte II.
15 settembre 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 14 aprile 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 17 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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