Approfondimento di Giuseppe Di Bella

Il Collegio Consultivo Tecnico - Parte I

Servizi Comunali Contratti pubblici
di Di Bella Giuseppe
05 Ottobre 2020

Approfondimento di Giuseppe Di Bella                                                                                     

Il Collegio Consultivo Tecnico

come modificato dal Testo coordinato del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120” ,  recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”

 

PARTE  I

art. 6, commi  1), 2), 3) e 4)

 

Giseppe Di Bella

            Volendo ripercorrere l’istituzione del “Collegio Consultivo Tecnico”, bisogna fare come primo riferimento alla sua iniziale introduzione che è prevista con

In definitiva, in soli quattro anni l’istituto del “Collegio Consultivo Tecnico”  ha subito continue varianti, abrogazioni, reinserimenti giuridici senza trovare almeno sinora, il giusto e corretto inserimento ed armonizzazione con le normative vigenti.

Anche l’ultima rimodulazione normativa del “Collegio Consultivo Tecnico” (da ora in avanti indicato come CCT),  introdotta con l’art. 6 “Testo coordinato del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120 “, si presta a considerazioni applicative non di chiara esecutività e con note discordanti tra loro; analizzando i primi quattro dei nove comma che compongo l’art. 6, si palesano le seguenti considerazioni.

  • comma 1), si introduce l’obbligatorietà della costituzione del CCT fino al 31 dicembre 2021 e solo ed esclusivamente per importi dei lavori sopra soglia; costituzione da concretizzarsi prima dell’avvio dell’esecuzione e comunque entro dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione per i nuovi contratti di lavori, mentre, per quelli già in essere e iniziati, di importo superiore alla soglia comunitaria (di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016) vi è l’obbligo di nomina del CCT entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 76/2020 e cioè dal 14 settembre 2020;
    con tale dettato normativo, le prime criticità che si evidenziano si possono riassumere in:  
  1. si sono esclusi totalmente tutti i lavori cosiddetti sotto soglia (che tra l’altro sono quelli in numero e percentuale più rilevante;
  2. si sono posti a carico delle Stazioni appaltanti ulteriori oneri economici per l’applicazione della nuova norma;
  3. Si sono aggravati ulteriormente i costi per le imprese esecutrici delle opere per la parte relativa ai loro costi e remunerazioni dei componenti del CCT, tale aggravio, avvenuto in epoca successiva alla presentazione delle offerte e non previsto in sede di bando e disciplinare, appare come illegittimo ai fini della conoscenza delle offerente di tutte le clausole previste al fine di una corretta e totalmente consapevole presentazione delle offerte, variando in tal modo i sinallagmi contrattuali in essere.

Comma 2), intanto da la facoltà unilaterale alla S.A. della nomina dei componenti e della scelta del numero dei componenti stessi del CCT anche se la determinazione del numero dei componenti risulta legata alla complessità dell’opera, sempre a giudizio unico della S.A.;  successivamente, e in contraddizione con quanto prima disposto, prevede che: “I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o più componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte………..”; le considerazioni che sorgono spontanea è che, a mio avviso faranno discutere sin da subito sono; a) se la commissione viene in toto nominata dalla S.A. che senso ha? Viene a mancare la nomina del componente di una delle due parti in causa! Difficilmente qualsiasi S.A. addiverrebbe ad una “nomina di comune accordo” con la controparte (Impresa), questo basta a individuare un conflitto di interessi notevole, in quanto tutti i componenti sono retribuiti da una unica committenza; 

Comma 3), prevede la natura di lodo contrattuale delle proprie determinazioni così come previsto dall’art. 808-ter del C.p.c. e la mancata osservanza e applicazione delle determinazioni del CCT viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente (RUP) come “danno erariale” e costituisce inoltre, salvo prova contraria, un grave inadempimento contrattuale; mentre, l’applicazione pedissequa delle determinazioni del CCT, automaticamente esclude da ogni responsabilità i soggetti coinvolti; in definitiva, il CCT, assume veri e propri poteri giudicanti….!

Comma 4), “per le opere diverse da quelle di cui al comma 1….”, si presume che per “diverse” faccia riferimento a tutte quelle sotto soglia, visto che per tutte quelle sopra soglia è obbligatoria la nomina del CCT; la considerazione nasce dal fatto che il comma 1) prevede l’obbligatorietà in riferimento esclusivo alla soglia di importo economico e non alla tipologia delle opere;

 Le considerazioni sugli ulteriori commi che compongono l’art. 6, saranno pubblicate nella Parte II.

15 settembre 2020

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