Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Sanatoria edilizia e legittimità del titolo edilizio
Servizi Comunali Abusi edilizi Attività edilizia Attività ediliziaApprofondimento di Michele Deodati
Sanatoria edilizia e legittimità del titolo edilizio
Michele Deodati
Con la Sentenza n. 5288 del 28 agosto 2020, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema della ammissibilità di un provvedimento a contenuto plurimo che racchiuda in sé una sanatoria e contestualmente l’avallo di una variante cd. “comune”.
Provvedimento di sanatoria e variante
Una società immobiliare ha impugnato la Sentenza del T.a.r. che ha accolto il ricorso presentato da parte di una controinteressata nei riguardi di un titolo edilizio costituito da contestuale sanatoria e variante in corso d’opera. In primo grado è stata accertata l’insanabilità delle opere, realizzate su sedime non di proprietà, tanto che la sanatoria aveva un’efficacia espressamente condizionata alla demolizione di parte di esse.
Provvedimento “plurimo”: i limiti
Il Consiglio di Stato Collegio, con la Sentenza n. 5288 del 28 agosto 2020, ha escluso la possibilità di emettere un provvedimento di tipo plurimo nel caso in cui non si ottenga una mera sommatoria di atti, ma si pretenda di attingere la finalità ad entrambi in maniera promiscua. È pur vero, tuttavia, che in linea teorica non esiste alcuna pregiudiziale sistematica alla confluenza in un unico provvedimento di due distinte finalità, non essendo ravvisabile alcun principio o norma che la precluda. Ciò che occorre valutare tuttavia è la compatibilità in concreto della coesistenza di tali atti in quello che li riunisce, e cioè, più semplicemente, la mantenuta possibilità che ciascuno esplichi la sua finalità senza attingerla ai contenuti dell’altro, a maggior ragione ove eterogeneo anche nei presupposti. L’esigenza risponde anche ad immediate ragioni pratiche di efficienza, speditezza ed economicità dell’azione amministrativa. Ciò malgrado, come si diceva, non è ammessa la commistione di finalità eterogenee, a maggior ragione avuto riguardo alla tipicità che connota ontologicamente il permesso in sanatoria.
Un intervento si profila come sanabile, se si presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale. In caso di violazioni, al contrario, non potrà che scattare la potestà sanzionatorio - repressiva degli abusi edilizi prevista dagli artt. 27 e ss., d.P.R. n. 380 del 2001. Costituisce jus receptum che per il rilascio della sanatoria l’Amministrazione è chiamata a svolgere una valutazione vincolata, priva di contenuti discrezionali e relativa alla realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile. In tale ipotesi, l’unico schema applicabile è quello riconducibile all’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. St., A.P., n. 4 del 2009). Fanno eccezione a questa regola generale, per la loro particolarità e temporaneità, le ipotesi di condono che hanno natura eccezionale e che sono state individuate con rigorosa tassatività dalle singole leggi istitutive, senza possibilità di integrazione con diverse fattispecie previste da altri corpi normativi.
La variante semplificata SUAP: differenze
Non è equiparabile neppure il procedimento della cd. variante semplificata di cui all’art. 5, d.P.R. n. 447 del 1998 (oggi art. 8 D.P.R. n. 160/2010, c.d. variante SUAP), che è invece orientato ad altra finalità, e cioè semplificare o rendere più celere la modifica dello strumento urbanistico e dunque, da ultimo, favorire l'installazione di strutture produttive, con un meccanismo procedurale analogo a quello previsto dall'art. 19, d.P.R. n. 327 del 2001 (Tar Catanzaro n. 2206 del 2014; Tar Lecce, sez. III, 14 gennaio 2010, n. 146).
Sanatoria e convalida: distinzioni
Se l’abuso consegue (anche) alla illegittimità del titolo edilizio originario, la sanatoria non può fungere da convalida dello stesso, consentendo nel contempo di correggere l’errore dell’atto e legittimare ex post l’illecito. La convalida, infatti, avendo efficacia ex tunc, renderebbe ultronea la sanatoria, che riguarda i fatti, e non gli atti. D’altro canto, la variante in corso d’opera è ontologicamente incompatibile con un abuso non ancora sanato. Essa infatti si caratterizza come una modalità per adeguare un progetto in itinere prima della chiusura dei lavori e costituisce “parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale”.
In conclusione, secondo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5288/2020, non è consentito sanare, o legittimare per il tramite di una semplice variante, un vizio del permesso di costruire, in quanto in tali casi l’avallo postumo ha ad oggetto l’illecito, non il titolo edilizio. Per intervenire sul provvedimento, infatti, occorre che l’Amministrazione agisca in autotutela. Ove quest’ultima si concretizzi in una convalida, avente efficacia ex tunc proprio in ragione delle sottese esigenze di economia dei mezzi dell’azione amministrativa e di conservazione, renderebbe legittimo l’intervento ab origine, senza necessità di alcuna sanatoria.
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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