Approfondimento di Giuseppe Di Bella
Il Collegio Consultivo Tecnico
come modificato dal “Testo coordinato del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120” , recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
PARTE II
art. 6, commi 5), e 6)
Giuseppe Di Bella
Proseguendo nell’analisi già intrapresa nella “Parte I” relativamente all’istituto del “Collegio Consultivo Tecnico”, appare opportuno ripercorrere le fasi di sviluppo normativo dalla sua iniziale introduzione, alla attuale normativa che ne regola l’applicazione; pertanto, l’iniziale inserimento di tale istituto ha le sue origini con
- l’art. 207 del D. Lgs. 50/2016;
- successivamente abrogato con il Decreto Correttivo 56/2017, in recepimento alle criticità e rilievi evidenziate dal Consiglio di Stato con proprio parere n. 855/2016 che ne indicava le lacune sia in merito alla genericità dell’oggetto, che alla sua compatibilità giuridica e tecnica con gli istituti già esistenti quali “l’accordo bonario” e la “Camera arbitrale”;
- l’art. 1, commi da 11 a 14 della Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019, (“Sblocca cantieri”) reintroduceva temporaneamente l’istituto del “Collegio Consultivo Tecnico” ; che a onor del vero palesava non pochi dubbi su una corretta applicazione dell’istituto, sulla sua gestione nel contesto dell’esecuzione dell’opera, sulle modalità di individuazione dei parametri economici da applicare e di conseguenza sugli eventuali maggiori costi gravanti sia sulla Pubblica Amministrazione che sulle Imprese;
- il D.L. 76/2020 di luglio, cosiddetto “Semplificazioni” all’art 6 ha ulteriormente rimodulato le norme, anche se di natura temporanea, già in vigore con la Legge 55/2019 art. 1 commi da 11 a 14, abrogandone il contenuto, in attesa della conversione in Legge;
- infine, e ad oggi, è intervenuta una nuova ulteriore normativa il “Testo coordinato del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120” recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; quest’ultima norma, modifica ulteriormente in alcune parti il precedente D.L. n. 76/2020 in materia di “Collegio Consultivo tecnico”.
In definitiva, in soli quattro anni l’istituto del “Collegio Consultivo Tecnico” ha subito continue varianti, abrogazioni, reinserimenti giuridici con limitazione temporale di applicazione, ma, senza trovare almeno sinora, il giusto e corretto inserimento ed armonizzazione con le normative vigenti.
Anche l’ultima rimodulazione normativa del “Collegio Consultivo Tecnico” (da ora in avanti indicato come CCT), introdotta con l’art. 6 “Testo coordinato del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120 “, si presta a considerazioni applicative non di chiara esecutività e con note discordanti tra loro; analizzando i commi 5) e 6) dei nove che compongo l’art. 6, si palesano le seguenti considerazioni:
- comma 5), Si prevede la possibilità di istituire il CCT già dalla fase antecedente alla esecuzione del contratto, cioè, nella fase di predisposizione del progetto per la pubblicazione del bando e disciplinare di gara; ivi compresa la fase di verifica dei requisiti dei partecipanti. Ciò potrebbe significare che, le Stazioni Appaltanti, singole o associate, finora non hanno svolto il loro lavoro in modo normativamente corretto o che, quantomeno, le stesse necessitino di un “tutor” ulteriore nella figura del CCT; ma, non solo il CCT può entrare anche nel merito delle “… caratteristiche delle opere …” ; occorre sottolineare che già le “… caratteristiche delle opere …” sono già state abbondantemente oggetto di analisi, controlli ed eventuali revisioni e correzioni, in quanto già soggette a giusta verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e conseguente validazione del RUP! Se il CCT a fronte di una sua analisi sulle “… caratteristiche delle opere …” non dovesse trovarsi d’accordo con gli organi verificatori (interni e/o esterni che siano), cosa succederebbe? In pratica, si è creata la possibilità di eseguire una ulteriore verifica sulla verifica! Anche se l’ambito ed il perimetro entro i quali il CCT possa operare non è definitivo analiticamente e per cui si presta alle più svariate e fantasiose interpretazioni, come spesso accade!
Inoltre, il comma 5) recita: “… ferma l’eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla Stazione Appaltante con uno di nomina privata …”; in sintesi, è possibile la sostituzione di un componente di “nomina privata” che potrebbe significare che un “privato”, chiunque esso sia, possa nominare un componente già nella fase antecedente all’esecuzione del contratto? Appare quantomeno discutibile tale dettato normativo, perché la fase in questione, deve essere gestita dalla Stazione Appaltante; e poi, chi sarebbe o potrebbe essere questo fantomatico “privato” che ha o può avere un diritto di nomina? A tal riguardo nutro forti dubbi sulla legittimità della formazione di tale norma! Infine, è previsto che il CCT già nominato in fase antecedente all’esecuzione del contratto, possa rimanere in carica anche nella fase successiva di esecuzione del contratto; tale previsione significherebbe che la Stazione Appaltante nomina unilateralmente tutti i componenti del CCT senza dare la possibilità all’operatore economico di nominare un componente di propria fiducia; in tal modo si creerebbe un evidente squilibrio tra le parti in causa, svilendo il principio di parità di nomina tra le parti. Appare solo un ulteriore aggravio di costi, nel caso specifico tutti a carico della S.A. e che vanno a depauperare le somme finanziate per l’esecuzione dei lavori.
- comma 6), Nell’ipotesi della costituzione obbligatoria del CCT, lo stesso è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto, ma se esiste un accordo tra le parti lo si può sciogliere anche immediatamente dopo la data di scadenza prevista dalla normativa e fissata al 31/12/2021; mentre, se il CCT è di nomina volontaria, e quindi per opere di importi inferiori alla soglia comunitaria, e sempre previo accordo tra le parti, può essere sciolto in qualsiasi momento. La considerazione che sorge spontanea, è quella che: ma allora, questo CCT è solo una commissione “a tempo”? e non invece un istituto volto a equilibrare eventuali contrasti e/o divergenze tra le parti che possano insorgere durante l’esecuzione del contratto e fino alla sua totale conclusione?
Lascio a chi legge ogni e qualsiasi considerazione e valutazione in merito!
Le considerazioni sugli ulteriori commi che compongono l’art. 6, saranno pubblicate nella Parte III.
21 settembre 2020