Approfondimento di Giuseppe Di Bella
Il Collegio Consultivo Tecnico
come modificato dal “Testo coordinato del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120” , recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
PARTE III
art. 6, commi 7), 8) e 9)
Giseppe Di Bella
Completando nell’analisi già intrapresa nelle “Parte I e II” relativamente all’istituto del “Collegio Consultivo Tecnico”, appare opportuno ripercorrere le fasi di sviluppo normativo dalla sua iniziale introduzione, alla attuale normativa che ne regola l’applicazione; pertanto, l’iniziale inserimento di tale istituto ha le sue origini sin dal 2017 con
- l’art. 207 del D. Lgs. 50/2016;
- successivamente abrogato con il Decreto Correttivo 56/2017, in recepimento alle criticità e rilievi evidenziate dal Consiglio di Stato con proprio parere n. 855/2016 che ne indicava le lacune sia in merito alla genericità dell’oggetto, che alla sua compatibilità giuridica e tecnica con gli istituti già esistenti quali “l’accordo bonario” e la “Camera arbitrale”;
- l’art. 1, commi da 11 a 14 della Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019, (“Sblocca cantieri”) reintroduceva temporaneamente l’istituto del “Collegio Consultivo Tecnico” ; che a onor del vero palesava non pochi dubbi su una corretta applicazione dell’istituto, sulla sua gestione nel contesto dell’esecuzione dell’opera, sulle modalità di individuazione dei parametri economici da applicare e di conseguenza sugli eventuali maggiori costi gravanti sia sulla Pubblica Amministrazione che sulle Imprese;
- il D.L. 76/2020 di luglio, cosiddetto “Semplificazioni” all’art 6 ha ulteriormente rimodulato le norme, anche se di natura temporanea, già in vigore con la Legge 55/2019 art. 1 commi da 11 a 14, abrogandone il contenuto, in attesa della conversione in Legge;
- infine, e ad oggi, è intervenuta una nuova ulteriore normativa il “Testo coordinato del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120” recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; quest’ultima norma, modifica ulteriormente in alcune parti il precedente D.L. n. 76/2020 in materia di “Collegio Consultivo tecnico”.
In definitiva, in soli quattro anni l’istituto del “Collegio Consultivo Tecnico” ha subito continue varianti, abrogazioni, reinserimenti giuridici con limitazioni temporali di vigenza e applicazione, ma, senza trovare almeno sinora, il giusto e corretto inserimento ed armonizzazione con le normative vigenti.
Anche l’ultima rimodulazione normativa del “Collegio Consultivo Tecnico” (da ora in avanti indicato come CCT), introdotta con l’art. 6 “Testo coordinato del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120 “, si presta a considerazioni applicative non di chiara esecutività e con note discordanti tra loro; analizzando i commi 7), 8) e 9) gli ultimi tre che compongo l’art. 6, si evidenziano le seguenti considerazioni:
- comma 7), Entra nel merito dei compensi da corrispondere ai componenti del CCT, ma come spesso accade, la previsione di tali compensi, da inserire nel quadro economico dell’opera per gli importi di competenza della Stazione Appaltante, al contrario di quanto previsto dalle norme vigenti sulla determinazione preventiva dei costi dell’opera, non è, ne può essere indicato analiticamente.
Le motivazioni della indeterminatezza delle somme da prevedere, rivengono dalla impossibilità di prevedere quante e quali attività presterà il CCT, infatti, la norma in vigore sancisce che il compenso spettante al CCT, è legato a diversi fattori; in proporzione al valore dell’opera, al numero, alla qualità e tempestività delle determinazioni assunte. Solo nel caso di nessuna emissione di determinazioni e/o pareri, il CCT avrà diritto al solo gettone di presenza. Mentre, sono previste delle decurtazioni sugli onorari da applicarsi a mo di penale, legate ad eventuali ritardi sulla emissione delle determinazioni richieste dalle parti. Al fine di individuare i criteri di liquidazione dei compensi ai componenti del CCT, si farà riferimento alle tariffe richiamate dall’art. 9 del D. L. 24/01/2012 N. 1, convertito con modifiche dalla Legge N. 27 del 24 marzo 2012; i compensi così individuati, sono aumenti fino ad un quarto massimo del valore riveniente dall’applicazione tariffaria sopra indicata. Or bene, appare evidente la impossibilità di determinarne i costi in sede di progetto e di conseguente elaborazione del Quadro economico, infatti, fermo restando che nessuna determinazione abbia luogo e che quindi si abbia diritto al solo gettone di presenza, qualsiasi altra previsione sulla attività che potrà svolgere il CCT rimane un grande punto interrogativo! Per cui, di fatto i progettisti e le Stazioni appaltanti devono farsi carico di prevedere presunti costi per i compensi del CCT che potrebbero essere inferiori a quelli necessari al compenso delle attività effettivamente richieste e prestate; ciò darebbe luogo ad una carenza di fondi in capo al finanziamento specifico dell’opera, ed inoltre, darebbe luogo a una spesa non prevista con la conseguente necessità da parte della Stazione Appaltante di reperire ulteriori fondi per coprire le sopravvenute spese; viceversa, se dovessero verificarsi le circostanze di, nessuna emissione di determinazioni o emissioni in numero modesto di determinazioni, si verificherebbe una economia sul quadro economico finale; ma a tal proposito non è stato indicato dalla norma il possibile reimpiego o incameramento di tali economie. Infine, non è prevista l’ulteriore nomina a qualsiasi titolo di collaboratori, consulenti, e/o personale aggiuntivo rispetto ai soli componenti dello specifico CCT.
- comma 8), Anche questo, come del resto tutti i precedenti, si presta ad una analisi critica; infatti prevede che ogni componente del CCT non possa ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e che comunque non possa svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. Sorge spontanea una prima considerazione; ma, in funzione dell’importo sopra soglia di ogni lavoro, appare ovvio che il tempo di esecuzione delle opere è di una certa entità temporale, e se qualcuna di queste è soggetta a sospensioni per i più svariati motivi e si prolunga nel tempo, se la S.A. richiede ulteriori lavori anche se entro il quinto d’obbligo, prolungando proporzionalmente io tempi di esecuzione? In sintesi questa accoppiata numerico - temporale presta il fianco a numerose considerazioni per la sua applicazione. Mentre, la nota positiva è che il CCT è soggetto al rispetto assoluto dei tempi assegnati per l’emissione delle proprie determinazioni, trascorsi i quali, il ritardo diventa causa di decadenza dei componenti; in tale circostanza, la potestà passa alla Stazione Appaltante, la quale potrà assumere le determinazioni di propria competenza a prescindere dal parere del CCT.
- comma 9), Infine l’ultimo comma, che altri non è che un comma “tecnico” infatti, sancisce l’abolizione dei commi da n. 11 a n. 14 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 convertito con la Legge 55 del 14 giugno 2019.
In conclusione, dopo aver analizzato tutti i nove commi che compongo l’art. 6, possiamo affermare che le discrepanze e contraddizioni appaiono numerose ed importanti e che creano ulteriori dubbi, sia interpretativi che per una corretta applicazione procedurale
..................lascio a chi legge ogni e qualsiasi ulteriore considerazione e valutazione in merito……………..!
28 ottobre 2020