Non si può intervenire a posteriori modificando un contratto collettivo integrativo senza modificare anche la decorrenza delle progressioni economiche
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 29 settembre 2020 – CFL100
Servizi Comunali Inquadramento Trattamento economico[funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali
ARAN
Orientamenti applicativi Comparto Funzioni locali
CFL100
[funzioni locali] Progressioni economiche orizzontali
L’art. 16, comma 6, del CCNL 21.05.2018 prevede che “ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi”. E’ legittimamente possibile prevedere nel Contratto integrativo aziendale -nell’ambito dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche- che il requisito minimo di permanenza sia maggiore di 24 mesi?
Con riferimento alla problematica in esame, allo stato non può che doversi confermare il contenuto di precedenti orientamenti applicativi nei quali l’Agenzia, a commento dell’art.16, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, ha avuto modo di precisare che il presupposto del periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, atteso che in materia non può ravvisarsi alcuna delega negoziale del CCNL alla contrattazione di secondo livello.
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
INPS – Circolare 2 aprile 2025, n. 72
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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