Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate: tra decreto semplificazione e Consulta
Servizi Comunali Contratti pubbliciApprofondimento di Luca Leccisotti
LA DIVERSA DISLOCAZIONE TERRITORIALE DELLE IMPRESE INVITATE: TRA DECRETO SEMPLIFICAZIONE E CONSULTA.
Luca Leccisotti
Con l’approvazione definitiva del Decreto Semplificazione “Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, l’articolo 1 comma 2 lettera b) inserisce un periodo molto particolare e che sicuramente creerà non pochi problemi interpretativi (anche L’Anac nel documento di commento del decreto in parola, aveva invitato all’espunzione della frase o quantomeno ad una sua precisa spiegazione).
La nuova norma prevede che (in caso di procedure negoziate sottosoglia) la consultazione di almeno cinque operatori economici, avvenga nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Era auspicabile precisare se la “dislocazione territoriale” in questione doveva essere letta in chiave comunale, provinciale, regionale o nazionale.
In pratica nella manifestazione di interesse, pare che ora occorra precisare che gli operatori economici verranno scelti secondo un criterio di provenienza. Ma questa dislocazione, si deve intendere per sede legale o per sede operativa? Ecco, abbiamo rilevato un nuovo parametro che ben può rientrare nel concetto giuridico della dislocazione. Per essere in linea con il nuovo dettato normativo, se all’avviso pubblico rispondono 5 operatori economici della stessa provincia o regione, teoricamente non avremmo tenuto conto di una diversa dislocazione territoriale e gli inviti non corretti potrebbero generare del contenzioso. Il concetto era già molto chiaro dopo la sentenza della Consulta n.98/2020: illegittima la quota di partecipazione riservata alle imprese locali in quanto in contrasto con l’articolo 30 comma 1 del Codice dei contratti pubblici secondo cui devono essere rispettati, tra gli altri, i principi di libera concorrenza e non discriminazione.
Alla luce di questo, non resta che attendere eventuali sviluppi sulla norma in questione e capire se la dislocazione territoriale si intende comunale, provinciale, regionale o nazionale e se si deve tenere conto della sede legale o della sede operativa.
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