Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Corruzione e doni d’uso, l’ALERT della Cassazione: il dipendente può finire in carcere anche per doni di valore inferiore ai 150 euro previsti dal Codice di Comportamento

Servizi Comunali Anticorruzione
di Palumbo Pietro Alessio
15 Dicembre 2020

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                                            

Corruzione e doni d’uso, l’ALERT della Cassazione: il dipendente può finire in carcere anche per doni di valore inferiore ai 150 euro previsti dal Codice di Comportamento

Pietro Alessio Palumbo

 

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici prescrive che il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

In particolare il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo   quelli   d'uso   di   modico   valore   effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini.  

In   ogni   caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca  reato, il dipendente non chiede,  per  sé  o  per  altri,  regali  o  altre utilità, neppure di modico valore  a  titolo  di  corrispettivo  per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da  soggetti che  possano  trarre  benefici  da  decisioni  o  attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o  sta  per  essere chiamato a svolgere o  a  esercitare  attività o  potestà  proprie dell'ufficio ricoperto.

Sempre secondo il Codice di Comportamento il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. 

Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente   messi   a   disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.  

Per il Codice di Comportamento, segnatamente, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. 

Per altro verso, i codici di comportamento adottati   dalle   singole   amministrazioni   possono prevedere limiti inferiori, anche   fino   all'esclusione della possibilità di ricevere doni, in relazione   alle   caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni dei propri dipendenti.

In tutti i casi, al fine di  preservare il   prestigio   e   l'imparzialità dell'amministrazione, il  Responsabile dell'ufficio  vigila   sulla corretta applicazione delle descritte regole di buona e sana condotta del dipendente.

 

Ok a doni di modico valore ma attenzione a cosa debba intendersi per (lecite) «regalie d’uso»

A ben vedere sia il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.M. Funzione Pubblica 28 novembre 2000, sia il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ritengono, nel contesto di una disciplina di evidente sfavore per tale comportamento, ammissibile l'accettazione di regali o altre utilità solo con riferimento a quelli d'uso di modico valore.

In altri termini, i donativi che possono essere ricevuti dal dipendente pubblico devono essere non solo di costo contenuto, ma anche di mera usanza.

Certamente, poi, non può definirsi d'uso una dazione solo perché correlata alla definizione, nell'interesse del soggetto erogante l'utilità, di una pratica amministrativa da parte del ricevente.

Si deve poi aggiungere che l'attuale disciplina, fissata dal Regolamento generale del 2013, circoscrive ulteriormente l'ammissibilità dell'accettazione di donativi da parte del dipendente pubblico, richiedendo che gli stessi, oltre che d'uso nonché di modico valore, devono essere effettuati in via non abituale e nell'ambito degli ordinari rapporti di cordialità o di “costume”.

 

...e si badi, la detenzione carceraria è giustificabile anche per regalie ben al di sotto del limite definito dal Codice di Comportamento

Nella vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza 49524/2020 un pubblico dipendete era finito sotto indagine e poi in detenzione cautelare in carcere per 3 mesi per aver ricevuto in “dono” alcuni pezzi di carne, da un privato su cui aveva obblighi di controllo, di valore ben lontano dalle 150 euro indicate dal Codice di Comportamento.

Tuttavia all’esito del regolare giudizio di cognizione il dipendente veniva assolto. Alla sua morte i familiari invocavano la riparazione per ingiusta detenzione.

Ebbene hanno posto in evidenza gli Ermellini della massima Corte che il giudice di merito può valorizzare come scorretti anche comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva, idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato.

Invero il Codice di comportamento, in deroga al divieto generale di accettare danaro o altre utilità, come visto consente di ricevere regalie di modico valore, tuttavia questa “autorizzazione” non può essere risolta in una questione di mero valore economico del dono.

Al riguardo va ben posto in evidenza che in tema di corruzione, la dazione di regali che siano correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere sempre, in ogni caso, definita quale regalia d'uso idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente D.M. 28 novembre 2000.

In altre parole accettare donativi contestualmente all’espletamento di pratiche di controllo e verifica sul privato autore del dono può essere indice di un comportamento che sebbene non considerabile come rilevante sul piano della responsabilità penale, può, ciò nondimeno, essere valutato come suggestivo di una ipotizzabile illiceità. E ciò - si badi - specie qualora i suddetti controlli si siano a ben vedere rivelati particolarmente “benevoli”.

14 dicembre 2020

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