Cassazione Civile, Sezione VI - Sentenza 29 novembre 2017, n. 28471

Servizi Comunali Contratti pubblici
di Sabia Emiliana
07 Dicembre 2017

massima

Anche l'intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto, e che tale intimazione è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore, che l'ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e dello stesso mandato alle liti, estensibile ad una dichiarazione che, pur avendo natura sostanziale, costituisce il presupposto dell'intimazione di sfratto, e vale, quindi, ad integrare una disdetta valida ed efficace.

                                                                                                 ARTICOLO

Il locatore può disdire il contratto anche con l’intimazione di sfratto

Bocciato il ricorso di un conduttore: c’è l’inequivoca volontà di non voler più rinnovare il negozio. Atto direttamente riferibile al proprietario in virtù della procura al difensore che l’ha sottoscritta

Anche l’intimazione di sfratto del proprietario può contenere la disdetta perché c’è la volontà del locatore di non voler rinnovare più il contratto. Tale intimazione, inoltre, è direttamente riferibile al proprietario in virtù della procura al difensore che l’ha sottoscritta. Lo ha sancito la Cassazione con l’ordinanza 28471/17, depositata il 29 novembre dalla sesta sezione civile.

Validità non smentita

Il collegio di legittimità boccia il ricorso di un conduttore che impugnava la decisione della Corte di appello per aver accolto la domanda di sfratto per finita locazione proposta dal Comune proprietario. Secondo il conduttore, l’ente locale aveva proceduto all’intimazione di sfratto che non poteva configurare idonea disdetta. A pensarla diversamente è il Palazzaccio che rigetta il gravame e prende posizione sulle censure del ricorrente. Anche l’intimazione di sfratto - si legge nelle motivazioni del collegio - può contenere la disdetta, «in quanto da essa si trae l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto», e che «tale intimazione è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore che l’ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e dello stesso mandato alle liti, estensibile ad una dichiarazione che, pur avendo natura sostanziale, costituisce il presupposto dell’intimazione di sfratto, e vale, quindi, ad integrare una disdetta valida ed efficace».

07 dicembre 2017 Emiliana Sabia

 

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