COVID-19 - Misure urgenti per gli enti locali

Le indicazioni operative previste dal DL 1/2022

Servizi Comunali Tutela salute pubblica
di De Carlo Eugenio
12 Gennaio 2022

Dall’8 gennaio sono in vigore le disposizioni del D.L. n.1/2022 che ha introdotto le nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Riportiamo di seguito una breve sintesi delle disposizioni di interesse specifico per gli Enti Locali unitamente al fac-simile di Circolare interna per informare dipendenti e collaboratori dell’Ente sulle nuove disposizioni di legge.

Calendario delle scadenze per gli Enti Locali

• Dal 15 febbraio 2022 Green Pass rafforzato (Super Green Pass) per i lavoratori pubblici (e privati) che hanno compiuto 50 anni.

• Niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza Super Green Pass.

• L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro, ferme restando le responsabilità disciplinari.

• Dal 1° febbraio 2022 per accedere agli uffici pubblici occorrerà per ogni cittadino il Green Pass base, ottenibile anche col solo tampone negativo effettuato entro le 48 ore prima dell’accesso.

I datori di lavoro definiscono, anche per le nuove misure anzidette, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi in materia.

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.

I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Articolo di Eugenio De Carlo

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