massima
Ai sensi dell'art. 6 della l.r. siciliana n. 68 del 1981, i comuni della Sicilia hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo- riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno, e l'effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione, da parte della regione, del contributo di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. Sicilia n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali; pertanto, la controversia avente ad oggetto il pagamento, da parte del comune, del corrispettivo per il trasporto, effettuato da un privato, di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale.
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Referendum popolari - Ed.2025
Ministero dell’Interno - Circolare DAIT n. 51 del 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno – Pubblicazione n.2 - Referendum popolari - Ed.2025
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