Cassazione Civile, Sezione III - Sentenza 31 marzo 2017, n. 8345

Servizi Comunali Servizi alla persona Trasporto scolastico
di Alberici Debora
21 Dicembre 2017

massima 

Ai sensi dell'art. 6 della l.r. siciliana n. 68 del 1981, i comuni della Sicilia hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo- riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno, e l'effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione, da parte della regione, del contributo di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. Sicilia n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali; pertanto, la controversia avente ad oggetto il pagamento, da parte del comune, del corrispettivo per il trasporto, effettuato da un privato, di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale.

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