Chiarimenti sulla corretta applicazione dei nuovi criteri di calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti
ANAC – Delibera n. 236 del 3 giugno 2025
ANAC – 17 maggio 2022
Servizi Comunali Contratti pubbliciLock-down in Cina e guerra in Ucraina, niente penali per causa di forza maggiore
Data:
17 maggio 2022
Lock-down in Cina e guerra in Ucraina, niente penali per causa di forza maggiore
Il lock-down adottato in Cina per il Covid e l’invasione dell’Ucraina vanno considerati cause di forza maggiore, estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nei casi in cui è oggettivamente impossibile adempiere alla fornitura dei beni come da contratto, le amministrazioni possono valutare la sospensione del contratto, e anche escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale.
La richiesta del settore Telecomunicazioni
E’ quanto ha precisato Anac con la Delibera N.227 dell’11 maggio 2022, dando risposta alla richiesta di alcuni grandi fornitori delle telecomunicazioni, impossibilitati ad ottemperare agli obblighi di fornitura di materiale informatico nell’ambito di contratti pubblici, data l’interruzione della filiera di materie prime e di semilavorati.
Ad incidere, in particolare, la chiusura del centro cinese di Shenzen, e al venir meno del gas neon, utilizzato per alimentare i laser nei chip dei computer.
Di fronte all’impossibilità temporanea di eseguire la prestazione per cause di forza maggiore, Anac indica l’esclusione delle penali o della risoluzione contrattuale, ma chiede al fornitore di adempiere agli obblighi stabiliti da apposite clausole contrattuali, o applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale.
Le indicazione dell'Anac
Per garantire in futuro la corretta gestione di situazioni analoghe e scongiurare il rischio di contenzioso, Anac raccomanda alle stazioni appaltanti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole.
L’Autorità suggerisce, inoltre, di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell’evento e la possibile rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.
Leggi la Delibera
ANAC – Delibera n. 236 del 3 giugno 2025
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comunicato del 14 giugno 2025
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere 3 giugno 2025, n. 3517
AGID – 10 giugno 2025
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