Cos'è SEND e come funziona: indicazioni operative per aderire al servizio
I benefici per gli Enti Locali e i cittadini
FISCO OGGI – 10 giugno 2022
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Bonus edilizi, cambiano le norme cambiano le indicazioni attuative
10 Giugno 2022
Con l’occasione, aggiornata anche la Piattaforma telematica per comunicare il trasferimento dei crediti, per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali
Con il provvedimento del 10 giugno 2022, l’Agenzia delle entrate, sulla base delle modifiche apportate dal “Sostegni-ter” convertito e dal decreto “Aiuti” alle modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi, apporta le necessarie modifiche al provvedimento del 3 febbraio scorso (vedi articolo “Detrazioni per interventi edilizi, rimodulato l’esercizio delle opzioni”) che, nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme.
Le modifiche “inglobate”
L’articolo 28 del decreto legge n. 4/2022 (il "Sostegni-ter"), modificato in sede di conversione in legge, è intervenuto sull'articolo 121 del decreto "Rilancio" e ha previsto, in primo luogo, la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. In seconda battuta, ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all'Agenzia a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).
L’articolo 14 del Dl n. 50/2022 (il "decreto Aiuti") ha nuovamente modificato l’articolo 121 del “Rilancio”, prevedendo che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato”, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
Queste le novità e, a tal proposito, il provvedimento odierno cancella dal precedente omologo le parole “senza facoltà di successiva cessione”, poi, aggiunge che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Tali comunicazioni, sottolinea il documento di prassi, possono essere annullate o sostituite entro il successivo e perentorio termine del 5 aprile.
Sul fronte dei cessionari e dei fornitori, il provvedimento stabilisce e, quindi, sostituisce quanto detto in precedenza al punto 5.2, ovvero che gli stessi devono preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione, attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, opportunamente aggiornata, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare in anticipo, tramite la Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni
Sempre riguardo alle novità arrivate con la conversione del “Sostegni-ter” in tema di ulteriori cessioni dei crediti d’imposta, viene completamente stravolto il punto 6 del provvedimento di febbraio.
Ebbene, in sintesi, stabilisce che in alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:
E ancora, che:
I benefici per gli Enti Locali e i cittadini
Ministero dell’Interno – 4 giugno 2025
Fisco Oggi – 29 maggio 2025
INPS – 26 maggio 2025
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