Trattamento economico da corrispondere ai Segretari Comunali di fascia A in convenzione classe 1/B con altro Ente locale

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
21 Luglio 2022

Si chiede la determinazione del trattamento economico da corrispondere ai Segretari Comunali di fascia A in convenzione classe 1/B con altro Ente locale suddivisa per voce retributiva.

In particolare la retribuzione segretari convenzionata di cui all’art. 45, c. 1 CCNL 2001, da applicare con decorrenza luglio 2022.

Risposta

Al Segretario comunale di fascia A in convenzione classe 1/b spetta:

  1. La retribuzione tabellare annua pari a euro 45.260,77, comprensiva di tredicesima mensilità
  2. L’indennità di vacanza contrattuale pari a euro 316,81 annui, comprensiva di tredicesima mensilità
  3. La retribuzione di posizione pari a euro 22.400,00, comprensiva di tredicesima mensilità
  4. Ai sensi dell’art. 41, comma 4, del CCNL 16.5.2001, gli enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento. La percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione è pari al 50% e tale percentuale è insuperabile anche nel caso in cui la sede di segreteria sia una convenzione tra due o più comuni a prescindere dalla popolazione complessiva. I criteri da utilizzare previsti dall’allegato A del CCNL 22.12.2003. L’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.
  5. In base all’art. 45 Ccnl 16.5.2001 al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva, di cui all’art.37, comma 1, da a) ad e) del medesimo Ccnl, in godimento. Secondo l’orientamento ARAN AFL 4 del 24/03/2021, nella retribuzione in godimento, ai fini del calcolo dell’incremento del 25% della retribuzione di posizione spettante nell’ipotesi di segretaria convenzionata, deve rientrare anche la eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione eventualmente riconosciuta ex art. 41, comma 4. Infatti, la retribuzione complessiva in godimento, di cui all’art. 37, comma 1, da a) ad e) del Ccnl 16.5.2021, così come sostituito dall’art. 105 CCNL 17.12.2020, da utilizzare come base di calcolo dell’incremento della retribuzione nel caso di segreteria convenzionata, include la retribuzione di posizione nella quale deve ritenersi parte integrante l’eventuale maggiorazione.
  6. La retribuzione di risultato, all’esito della valutazione individuale, non superiore al 10% del proprio monte salari (art.42 del CCNL dei Segretari Com.li e Prov.li del 16/05/01). La retribuzione di risultato effettivamente spettante dipende dalla valutazione individuale e dai livelli premiali definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione. L’orientamento applicativo ARAN SEG_046 dell’11.10.2016 nella nozione di monte salari rientrano tutte le somme corrisposte nel corso dell’anno di riferimento a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’ente e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni per il nucleo familiare, indennità di trasferimento, indennità di mensa, somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc.).

Il comma 2 dell’art. 107 del nuovo contratto del 17.12.2020 conferma il principio in base al quale, gli Enti Locali assicurano che la retribuzione di posizione del Segretario comunale o provinciale non possa essere inferiore a quella prevista per la funzione dirigenziale più elevata all’interno dell’Ente o, in assenza di Dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa, il cosiddetto “Galleggiamento”. La nuova norma prevede che ai fini del galleggiamento, non venga più presa come base di calcolo la retribuzione di posizione del contratto del 16.05.2001, ma il valore da porre a raffronto è quella della retribuzione di posizione effettivamente percepita ai sensi del nuovo contratto del 17.12.2020, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16.05.2001.

Secondo l’orientamento applicativo ARAN AFL4 del 24.3.2021 nel caso di sedi di segreteria convenzionate, dall’importo della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, andrà sottratto, ovvero scomputato, lo specifico importo riconosciuto quale “galleggiamento” ex art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, come calcolato in forza dell’art. 107, comma 2, del CCNL 17.12.2020, entro i seguenti valori massimi: Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B; Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.

18 luglio 2022               Angelo M. Savazzi    

 

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