Personale utilizzato in convenzione (scavalco condiviso) e consenso revocabile
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede la determinazione del trattamento economico da corrispondere ai Segretari Comunali di fascia A in convenzione classe 1/B con altro Ente locale suddivisa per voce retributiva.
In particolare la retribuzione segretari convenzionata di cui all’art. 45, c. 1 CCNL 2001, da applicare con decorrenza luglio 2022.
Al Segretario comunale di fascia A in convenzione classe 1/b spetta:
Il comma 2 dell’art. 107 del nuovo contratto del 17.12.2020 conferma il principio in base al quale, gli Enti Locali assicurano che la retribuzione di posizione del Segretario comunale o provinciale non possa essere inferiore a quella prevista per la funzione dirigenziale più elevata all’interno dell’Ente o, in assenza di Dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa, il cosiddetto “Galleggiamento”. La nuova norma prevede che ai fini del galleggiamento, non venga più presa come base di calcolo la retribuzione di posizione del contratto del 16.05.2001, ma il valore da porre a raffronto è quella della retribuzione di posizione effettivamente percepita ai sensi del nuovo contratto del 17.12.2020, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16.05.2001.
Secondo l’orientamento applicativo ARAN AFL4 del 24.3.2021 nel caso di sedi di segreteria convenzionate, dall’importo della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, andrà sottratto, ovvero scomputato, lo specifico importo riconosciuto quale “galleggiamento” ex art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, come calcolato in forza dell’art. 107, comma 2, del CCNL 17.12.2020, entro i seguenti valori massimi: Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B; Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.
18 luglio 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4617, sintomo n. 4728
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Matteo Barbero
INPS – Messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025
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