Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica – 27 luglio 2022
Servizi Comunali Contratti pubbliciDipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
Partenariato pubblico–privato (PPP), obbligatorio il parere preventivo del DIPE, di concerto con la RGS, per progetti di importo superiore a 10 milioni di euro
L’art.18-bis (commi 3-6) della Legge 29 giugno 2022, n.79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha introdotto l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono sviluppare progetti di PPP importo superiore a 10 milioni di euro, di richiedere il parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilendo altresì specifiche fasi procedurali riguardanti la presentazione e l’approvazione del parere preventivo, e prevedendo l’istituzione e la composizione di un apposito Comitato di coordinamento.
Il parere, reso dal DIPE di concerto con la RGS, è finalizzato alla preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, soprattutto rispetto all’allocazione dei rischi e alla contabilizzazione; il parere deve essere richiesto prima della dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
Alla richiesta di parere, sottoscritta dall’organo di vertice dell’amministrazione, devono essere allegati i seguenti documenti:
È comunque possibile trasmettere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
Il parere, emesso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti: è infatti esplicitamente data facoltà all’amministrazione aggiudicatrice di discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell’interesse pubblico soddisfatto.
Per garantire l’attuazione del nuovo obbligo è prevista l’istituzione, mediante protocollo d’intesa tra DIPE e RGS, di un apposito comitato di coordinamento presso il DIPE, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre da RGS; ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Al fine di chiarire alcuni aspetti di dettaglio legati all’interpretazione/applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 18–bis della L. 79/2022, è in corso la redazione di una circolare interpretativa/applicativa congiunta a cura di DIPE e RGS.
La nuova competenza attribuita al DIPE ai sensi dell’art. 18–bis della L. 79/2022 rafforza ulteriormente il ruolo del Dipartimento in materia di PPP; essa si aggiunge infatti alle altre competenze già precedentemente attribuite al Dipartimento, ai sensi dell’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che includono:
Pertanto, le PP.AA. interessate a sviluppare progetti in PPP possono continuare a beneficiare del supporto e assistenza del DIPE in tutte le fasi del procedimento di realizzazione di un progetto in PPP, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per ulteriori dettagli, si rimanda all’apposita sezione del sito web del DIPE: https://www.programmazioneeconomica.gov.it/homeppp/.
Corte di Cassazione, sentenza n. 6892/2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta dell'Avv. Elena Conte
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