Congedo parentale per padre dipendente pubblico e madre dipendente privata e fruizione in contemporanea
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIn merito al quesito pubblicato sul sito “La posta del Sindaco” in data 10 ottobre 2022 dal titolo “Dipendente che lavora anche il sabato e che ha partecipato come scrutatore alle elezioni del 25/09”, si chiede quanto segue:
1- In considerazione del fatto che la dipendente in questione nella giornata di sabato mattina è comunque venuta al lavoro, nonostante nel pomeriggio abbia lavorato per la costituzione del seggio, ha diritto a recuperare questo giorno anche nei giorni successivi alle elezioni?
2- Considerando che le operazioni di scrutinio si sono concluse nella mattina del lunedì 26/09 e che quindi la dipendente era assente dal lavoro per tutta la giornata del Lunedì, ha diritto di un ulteriore giornata di recupero per l'attività lavorativa della domenica? E se sì entro quale periodo può usufruirne? Quale documentazione deve presentare all'Ente affinché venga concesso questo giorno di recupero?
Si tenga conto che la normativa inerente ai permessi elettorali deve inevitabilmente trovarsi in accordo con la disciplina in materia di orario di lavoro e riposo settimanale per i lavoratori dipendenti.
Nello specifico, i permessi elettorali, concessi per tutto il tempo necessario alle operazioni elettorali, sono considerati a tutti gli effetti giorni lavorativi, pertanto, impediscono al datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative nei predetti giorni, anche se in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
Ciò che rileva, infatti, è la giornata in cui tali impegni sono collocati, e non l’orario.
Quindi, stando alla norma, nella giornata di sabato – giornata lavorativa per la dipendente in questione – quest’ultima avrebbe avuto il diritto di assentarsi dal servizio non solo per il periodo inerente alle operazioni preparatorie al voto, collocato nel pomeriggio, ma per l’intera giornata, indipendentemente dal fatto che l’orario di servizio normalmente svolto per quella giornata fosse di mattina e compatibile con le operazioni elettorali.
Ciò posto, per la giornata di sabato alla lavoratrice non spetterebbe il riposo compensativo ma la normale retribuzione combinata all’assenza dal lavoro, che non essendosi manifestata configura certamente un’anomalia. Perplessità si esprimono rispetto alla possibilità di configurare la prestazione lavorativa come eccedenza di orario, come chiarito dall’ARAN in ordine all’ammissibilità di spazi di flessibilità positiva non collegati al recupero di quelli negativi.
Ad ultronea riprova, la Cassazione civile sez. lav., con sentenza n.13166 del 05/06/2006, conferma che: “Non rileva, ai fini dell'esercizio del diritto al riposo compensativo del lavoratore che adempie a funzioni elettorali, la variabilità della durata della giornata lavorativa.”
Riguardo la seconda richiesta, è sempre la citata sentenza che chiarisce: “L'art. 119, comma 2, d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (..) stabilisce che i lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni con riconoscimento del diritto, in loro favore, al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione, ovvero a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle suddette operazioni, senza che risulti posto alcun riferimento al parametro orario.”
Già precedentemente, con la sentenza n.10441 del 08/08/2000, la Cassazione civile sez. lav., aveva commentato: “L'art. 119 d.P.R. 20 marzo 1957 n. 361 (…) deve essere interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative (…) non rilevano ai fini della spettanza a tali lavoratori dei giorni di ferie retribuiti, non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali cadano, in tutto o in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente periodo feriale in altrettante giornate lavorative (da computare con riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo delle dette operazioni, e non già ad un parametro orario), ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva.”
Pertanto, risulta chiaro che alla dipendente spetti, per il lunedì, lo stesso trattamento del sabato (ovvero normale retribuzione e assenza dal lavoro), nonché il recupero compensativo della giornata di domenica, da richiedere immediatamente dopo le operazioni elettorali e di cui fruire nel brevissimo termine, considerando, appunto, la natura “rigenerativa” del riposo.
Infine, come documentazione giustificativa, la dipendente deve presentare al dirigente copia della comunicazione di convocazione trasmessa dall’ufficio elettorale del Comune e la successiva dichiarazione, firmata dal presidente del seggio e con il timbro della sezione elettorale, con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio con orari di inizio e fine delle operazioni.
11 ottobre 2022 Angelo M. Savazzi
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