Al via il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per garantire adeguati risparmi alla spesa pubblica
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
ANAC – 19 dicembre 2022
Servizi Comunali Contratti pubbliciAutorità nazionale anticorruzione
Data:
19 dicembre 2022
Centrale Unica di Committenza: può aggiudicare appalti anche se non ha personalità giuridica
Per aggiudicare un appalto pubblico un comune può avvalersi di una centrale di committenza costituita nella forma di associazione, unione, consorzio o anche di convenzione tra enti locali senza che questa sia dotata di personalità giuridica.
È quanto ha stabilito l’Anac in una nota del presidente Giuseppe Busia approvata il 13 dicembre 2022 in seguito alla richiesta di parere del comune di Cernusco sul Naviglio.
Nel caso in esame, il comune lombardo aveva chiesto all’Autorità di sapere se fosse corretto avvalersi della centrale unica di committenza appositamente costituita dal Comune di Cernusco sul Naviglio - Comune di Bussero prescindendo dall’acquisizione della personalità giuridica per procedere all’indizione di gare riguardanti i finanziamenti Pnrr.
Le motivazioni del parere Anac
Anac dunque autorizza la stessa Centrale Unica a procedere come centrale di committenza grazie al combinato disposto di tre norme: codice dei contratti pubblici, testo unico degli enti locali e decreto Pnrr.
Quest’ultimo, con una modifica al cosiddetto decreto “sblocca cantieri”, ha determinato un regime speciale nella gestione delle procedure di affidamento per gli appalti che utilizzano le risorse Pnrr, Pnc o derivanti da altri Fondi Ue.
Tale regime speciale implica per i comuni non capoluogo di provincia, il ricorso obbligatorio a centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati. In attesa che entri in vigore, con il nuovo codice appalti, la qualificazione delle stazioni appaltanti.
La nota del Presidente Anac
Atto del Presidente del 30 novembre 2022 - prot.76280.2022.pdf
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
ANAC – 12 maggio 2025 (Delibera n. 176 del 19 marzo 2025)
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Autorità Nazionale Anticorruzione – 19 marzo 2025
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