Il Comune deve provare il cambio di destinazione d'uso per ordinare la demolizione di opere in un sottotetto
Tar Campania - sentenza n. 3874/2025
Consiglio di Stato, Sezione II - Sentenza 24 aprile 2023, n. 4110
Servizi Comunali Attività edilizia Attività ediliziaConsiglio di Stato, Sezione II - Sentenza 24 aprile 2023, n. 4110
Sul rinvio delle norme urbanistiche alle nozioni di intervento edilizio, nonché sulla modifica della destinazione d’uso tramite manutenzione straordinaria e sul controllo relativo alla CILA
Edilizia e urbanistica –Norme tecniche di attuazione – Interventi edilizi – Rinvio ricettizio
Qualora negli atti di pianificazione urbanistica si faccia riferimento a determinate categorie di interventi edilizi, il rinvio in questione non può che essere recettizio; se, infatti, tale rinvio non avesse tale natura statica o ricognitiva, ma dinamica, per il suo tramite confluirebbero nel regime derogatorio tutti gli interventi successivamente ricondotti dal legislatore sotto l’egida della nuova definizione, seppure originariamente non valutati, con conseguente sottrazione delle scelte di governo del territorio al comune, soggetto istituzionalmente preposto (1).
Edilizia e urbanistica – Manutenzione straordinaria – Modifica della destinazione d’uso
Anche successivamente alla riforma introdotta dal d.l. 76 del 2020, le modifiche di destinazione d’uso che possono conseguire agli interventi riconducibili al concetto di manutenzione straordinaria sono solo quelle tra categorie urbanistiche omogenee, tale essendo l’inequivoco significato della dicitura «urbanisticamente rilevanti» e «non implicanti aumento del carico urbanistico» previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche nella sua attuale formulazione (2).
Edilizia e urbanistica – CILA – SCIA – Controllo – Sanzione
Benché sulla conformità tecnico-giuridica della CILA – diversamente da quanto disposto per la SCIA – non sia previsto un obbligo di controllo ordinario postumo entro un termine perentorio ravvicinato e, di conseguenza, un indice del legittimo avvio dell’attività oggetto della comunicazione, devono ritenersi applicabili alla CILA i principi consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA o DIA, in particolare dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 45 del 2019; di esse, infatti, la CILA «condivide l’intima natura giuridica», sicché trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter della l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con il richiamo alle «condizioni» di cui all’art. 21-novies della medesima normativa (3).
(1) Non risultano precedenti in termini.
(2) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. VII, 04/08/2021, n. 5446; T.a.r. per il Lazio, Latina, sez. I, 30/03/2021, n. 215;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
Tar Campania - sentenza n. 3874/2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte Costituzionale – Sentenza 18 aprile 2025, n. 51 e comunicato stampa
Consiglio di Stato, Sezione VII – Sentenza 27 febbraio 2025, n. 1710
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