Sul rinvio delle norme urbanistiche alle nozioni di intervento edilizio, nonché sulla modifica della destinazione d’uso tramite manutenzione straordinaria e sul controllo relativo alla CILA

Consiglio di Stato, Sezione II - Sentenza 24 aprile 2023, n. 4110

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22 Maggio 2023

Consiglio di Stato, Sezione II - Sentenza 24 aprile 2023, n. 4110

Sul rinvio delle norme urbanistiche alle nozioni di intervento edilizio, nonché sulla modifica della destinazione d’uso tramite manutenzione straordinaria e sul controllo relativo alla CILA


 

Edilizia e urbanistica –Norme tecniche di attuazione – Interventi edilizi – Rinvio ricettizio

Qualora negli atti di pianificazione urbanistica si faccia riferimento a determinate categorie di interventi edilizi, il rinvio in questione non può che essere recettizio; se, infatti, tale rinvio non avesse tale natura statica o ricognitiva, ma dinamica, per il suo tramite confluirebbero nel regime derogatorio tutti gli interventi successivamente ricondotti dal legislatore sotto l’egida della nuova definizione, seppure originariamente non valutati, con conseguente sottrazione delle scelte di governo del territorio al comune, soggetto istituzionalmente preposto (1).

Edilizia e urbanistica – Manutenzione straordinaria – Modifica della destinazione d’uso

Anche successivamente alla riforma introdotta dal d.l. 76 del 2020, le modifiche di destinazione d’uso che possono conseguire agli interventi riconducibili al concetto di manutenzione straordinaria sono solo quelle tra categorie urbanistiche omogenee, tale essendo l’inequivoco significato della dicitura «urbanisticamente rilevanti» e «non implicanti aumento del carico urbanistico» previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche nella sua attuale formulazione (2).

Edilizia e urbanistica – CILA – SCIA – Controllo – Sanzione 

Benché sulla conformità tecnico-giuridica della CILA – diversamente da quanto disposto per la SCIA – non sia previsto un obbligo di controllo ordinario postumo entro un termine perentorio ravvicinato e, di conseguenza, un indice del legittimo avvio dell’attività oggetto della comunicazione, devono ritenersi applicabili alla CILA i principi consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA o DIA, in particolare dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 45 del 2019; di esse, infatti, la CILA «condivide l’intima natura giuridica», sicché trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter della l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con il richiamo alle «condizioni» di cui all’art. 21-novies della medesima normativa (3).

(1)    Non risultano precedenti in termini.
(2)    Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. VII, 04/08/2021, n. 5446; T.a.r. per il Lazio, Latina, sez. I, 30/03/2021, n. 215;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
(3)    Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275;
Difformi: non risultano precedenti difformi.

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