Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
MASSIMO
È legittimo il provvedimento di decadenza ex art. 18, l.r. n. 1 del 2004, nei confronti di chi nel corso dell’anno lasci inutilizzato l’alloggio assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall’ente gestore per gravi motivi familiari, o di salute o di lavoro. A tale fine è sufficiente l’assenza accertata dalla Polizia Municipale in occasione di due accessi, non valendo in senso contrario la certificazione anagrafica di residenza presso l’alloggio assegnato, trattandosi di certificazione fondata sulla attestazione unilaterale dell’interessata che ben può non corrispondere alla dimora effettiva (cfr. Cons. Stato, IV, sentenza 18 ottobre 2002, n. 5746); né la circostanza di aver corrisposto i canoni locatizi costituisce prova certa dell’effettiva presenza dell’interessata ovvero di terzi, anche se non aventi titolo, nel suddetto appartamento.
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Referendum popolari - Ed.2025
Ministero dell’Interno - Circolare DAIT n. 51 del 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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