Proroga termini in materia programmi di opere pubbliche stabiliti alle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023, n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 30 dicembre 2022
Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 – Ordinanza speciale n. 99
MASSIMA
In materia edilizia, i vani interrati sono computabili ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell'immobile, salvo che siano insuscettibili di produrre un aumento del carico urbanistico, non siano destinati alla stabile permanenza dell'uomo o lo strumento urbanistico non lo escluda espressamente, dovendosi tuttavia ritenere che la legge regionale ben possa dettare una disciplina sul calcolo e sulla rilevanza della volumetria lorda derogatoria rispetto quella generale, consentendo la realizzazione di ulteriore volumetria ma limita, seppure indirettamente, la volumetria lorda esistente alla sola volumetria non interrata alle condizioni indicate.
ARTICOLO
Il volume interrato conta fino a deroga della Regione per calcolare l’aumento di cubatura consentito
L’autonomia territoriale può dettare norme di favore ma anche indicare un’altezza media interna netta escludendo la rilevanza dei vani posti sotto il livello stradale o il piano di campagna
Per calcolare l’aumento del 20 per cento di cubatura consentito dalla legge si possono considerare i vani interrati ai fini della volumetria lorda esistente. A meno che la normativa regionale non disponga diversamente, derogando al principio generale e indicando il requisito di un’altezza media interna netta nel definire la superficie lorda dell’unità immobiliare. È quanto emerge dalla sentenza 5885/17, pubblicato dall’ottava sezione del Tar Campania.
Regola e deroga
Bocciato il ricorso del proprietario dell’edificio, che va abbattuto. Fa bene il Comune a non concedere il permesso in sanatoria perché i volumi interrati non possono essere considerati nella base di calcolo utile per l’incremento di cubature del 20 per cento consentito dalla legge regionale campana 19/2009. In realtà in materia urbanistica manca una nozione di costruzione che faccia riferimento esclusivo alle sole opere realizzate sopra il livello stradale o il piano di campagna: tutti gli elementi strutturali del manufatto concorrono al computo della volumetria, compresi quelli interrati; rientrano d’altronde nel calcolo tutti i vani che incrementano il carico urbanistico e sono utilizzati dalle persone, a meno che non siano espressamente esclusi dallo strumento urbanistico. Il fatto è che la legge regionale da una parte è norma eccezionale di favore, perché consente nuove cubature, e dell’altra indica il requisito dell’altezza media di 2,40 metri per ritenere rilevanti le unità immobiliari rilevanti ai fini della superficie lorda. Non resta dunque che demolire. Spese di lite compensate per la complessità della questione.
Dario Ferrara
Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 – Ordinanza speciale n. 99
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 28 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
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