Le novità di ARERA per la gestione dei rifiuti

Contratto di servizio Enti-Gestori - Nuovo sistemi di perequazione – Monitoraggio sulla raccolta e gestione degli impianti di trattamento – Aggiornamento biennale MTR-2

Servizi Comunali Piano finanziario TARI
di D'Aprano Luigi
10 Agosto 2023

Prima della pausa estiva l’autorità di regolazione del settore rifiuti ha emesso quattro delibere che andranno, ognuna per la propria competenza, ad impattare sul ciclo di gestione dei rifiuti urbani e sui soggetti gestori che ne fanno parte.

Scrive l’ARERA in uno suo comunicato “Con quattro delibere, consultabili sul sito www.arera.it, l'Autorità ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti, accompagnando una transizione che vede i rifiuti sempre più come una risorsa economica da valorizzare attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero e che vede gradualmente ridursi la percentuale di rifiuti da considerare scarto inutilizzabile”. Si legge, sempre sul sito dell’Autorità che “L'Autorità ha ritenuto necessario mettere a disposizione del Paese un ampio pacchetto di riforme relativo al settore dei rifiuti consolidando un quadro regolatorio che va progressivamente definendosi. L'economia circolare, per rendere tangibili i benefici che i cittadini ne possono ricavare, necessita di una sempre maggiore efficienza delle attività gestionali e di una crescente qualità del materiale avviato a recupero. La nuova regolazione approvata dall'Autorità rappresenta un fondamentale fattore abilitante per il continuo miglioramento delle performance della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo, in un quadro evolutivo in cui il monitoraggio e la regolazione devono procedere di pari passo”.

In dettaglio, vediamo quali sono le singole delibere e cosa vanno a disciplinare, per soffermarci principalmente su quella di definizione dei criteri di revisione biennale del PEF TARI 2024-2025:

Delibera 385 del 03/08/2023 - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI  

Con questo provvedimento l’ARERA ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore, disciplinando i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate. Sarà onere degli Enti Territorialmente competenti (ETC) – ovvero dei Comuni ove non siano ancora operative le autorità di ambito – provvedere all’adeguamento dei contratti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024 (ad oggi 30 aprile 2024).

Delibera 386 del 03/08/2023 - ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

Le disposizioni contenute in questa delibera impattano direttamente sulla gestione della Tassa Rifiuti, prevedendo, attraverso un particolare meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, una somma aggiuntiva da indicare nei documenti di riscossione della TARI in aggiunta alle tariffe tradizionali destinate alla copertura del costo del servizio. Tale meccanismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 60/22 cosiddetta legge Salva Mare, riguarda anche le campagne di pulizia ed è finalizzato a distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri, assicurandone la copertura con una specifica componente, che entrerà a far parte delle voci della tassa sui rifiuti oppure della tariffa corrispettiva. In particolare, vengono istituite le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

  1. La componente UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
  2. La componente UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Entro il 15 marzo dell’anno successivo all’incasso il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa a Cassa per i servizi energetici e ambientali gli importi percepiti a titolo di perequazione. Le somme saranno, poi, destinati ai gestori richiedenti, in base ad un complesso iter valutativo da parte dei singoli ETC.

Delibera 387 del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL’EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Con questa delibera viene introdotto il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell'eterogeneità del parco impiantistico disponibile. Monitoraggio la cui competenza viene affidata agli ETC competenti. Attraverso l’introduzione di un primo set di indicatori che consentirà di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata, l’ARERA intende promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale.

Delibera 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)

Quest’ultimo provvedimento rappresenta, sicuramente, quello più atteso e meno sbalorditivo tra i quattro emessi. Le regole della revisione biennale del PEF TARI 2024-2025 erano, infatti, state preannunciate dalla delibera 363/2021 e la loro esposizione non tradisce le aspettative derivanti dell’elevata inflazione registrata negli ultimi anni e dalla ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7196/23 che ha comportato una riscrittura di alcune componenti delle voci di costo inserite nel PEF. Nel confermare, di base, la metodologia già utilizzata per la redazione del PEF 2022-2023, sono stati introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza.  In particolare:

  1. Ottemperanza alla sentenza n. 7196/23 del Consiglio di Stato

Per adempiere a quanto intimato dal Consiglio di Stato, al fine di evitare la duplicazione di costi per i gestori integrati rispetto a quelli che non si occupano anche dello smaltimento e recupero dei rifiuti, la delibera ha introdotto dei fattori correttivi delle voci di costo, ovvero:

  1. scomputo degli oneri afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, dai costi riconosciuti per le annualità 2024 e 2025;
  2. per ciascun anno a = {2024, 2025} , scomputo dai ricavi conseguenti alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti, dai proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (ARa) e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (ARSC,a);
  3. recupero nelle pertinenti componenti di conguaglio del 2024 e del 2025 degli oneri (in eccesso eventualmente riconosciuti) e ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati) afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023;
  4. determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di compliance (di cui all’articolo 3 del MTR-2) che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni in ordine all’efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
  1. Adeguamenti contabili e monetari per l’aggiornamento dei costi riconosciuti

Ai fini dell’aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a = {2024, 2025}, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati per l’anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie, mentre per l’anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile. L’Autorità riconosce, però, a differenza degli scorsi anni, un’attualizzazione che tenga conto dell’incremento inflazionistico dei costi, attraverso congrui coefficienti di rivalutazione dei medesimi all’anno (a-2), ovvero un tasso di inflazione 2023 (I2023) pari a 4,5% e quello del 2024 (I2024) pari a 8,8%. Allo stesso modo sono stati aumentati i coefficienti di remunerazione del capitale e delle immobilizzazioni.

  1. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Unitamente all’incremento dei costi attraverso l’attualizzazione dal 2022 al 2024, non poteva che trovare applicazione anche un possibile incremento del limite di crescita tariffaria. Prima di tutto, il parametro ρa per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata, rpia, e ponendolo pari a 2,7%; inoltre, l’Ente territorialmente competente avrà la facoltà di valorizzare un nuovo coefficiente CRIa, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρa assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR2 (9,60%).

  1. Ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti

L’effetto dell’aumento dei costi, viene analizzato anche da punto di vista delle voci di costi incentivanti COITV,a, e COITF,a. Stabilisce, infatti, l’articolo 4 dell’allegato alla delibera 389/2023, che “la quantificazione delle componenti COITV,a e COITF,a operata in sede di prima determinazione tariffaria per le richiamate annualità, può essere rideterminata in aumento a parità di obiettivi di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, a condizione che tale rideterminazione risulti motivata dalla necessità di tener conto di dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria”. In altri termini, è possibile aumentare i costi operativi incentivanti, se già inseriti nei precedenti PEF, senza modificare necessariamente gli obiettivi migliorativi inizialmente fissati, ma solo nel caso in cui tali maggiori costi siano legati a fenomeni inflazionistici.

I dettagli operativi saranno esplicitati dall'Autorità con successivo provvedimento atteso per il prossimo autunno, in concomitanza con la definizione degli applicativi informatici per l'aggiornamento dei citati PEF, in relazione ai quali sarà possibile procedere alla concreta stesura delle revisioni biennali dei PEF TARI.

 

Articolo di Luigi D’Aprano

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