Certificato di residenza richiesto dal cittadino, da presentare al Sindacato, e soggezione al pagamento dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Vademecum Operativo
Servizi Comunali Attività ediliziaL’art. 11, comma 1 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) stabilisce che “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”. Secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 marzo 2001, n. 1507, richiamato da TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 31 marzo 2010, n. 842), la richiesta del permesso di costruire può essere avanzata da chi, essendo titolare di altro diritto reale diverso dalla proprietà o di un diritto personale di godimento dell’immobile, abbia per effetto di tale diritto l’obbligo o la facoltà di eseguire l’intervento edilizio per cui chiede il titolo. In altri termini:
L’ipotesi dell’usuario secondo la giurisprudenza
Un esempio di soggetto non proprietario legittimato alla richiesta del permesso di costruire è l’usuario, ossia il titolare del diritto reale di poter usare un bene di proprietà di terzi (nel nostro caso, ovviamente, ci riferiamo ad un immobile)
Secondo la giurisprudenza (TAR Abruzzo, Pescara, sent. 1° novembre 2011, n. 504; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 21 novembre 2014, n. 2814), anche l’usuario è legittimato alla richiesta del permesso di costruire, visto che ha il diritto di usare l’immobile altrui (art. 1021 c.c.).
Tuttavia, l’ampiezza del potere di utilizzo spettante all’usuario incontra i limiti derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene: nel caso di un immobile, l’usuario deve mantenere sostanzialmente identiche le caratteristiche e l’utilizzo originario voluto dal proprietario concedente (Cass. sent. n. 5034/2008). Quindi, in virtù del richiamo di cui all’art. 1026 c.c., secondo cui “Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, anche all’uso e all’abitazione”, vale anche per l’usuario la regola per l’usufruttuario, secondo cui egli può ottenere il permesso di costruire per gli interventi per i quali è richiesto il titolo solo a condizione che essi rispettino la destinazione economica dell’immobile. Anche in questa ipotesi è necessario valutare in concreto il contenuto dell’atto.
La prima verifica: il titolo da cui nasce il diritto di uso
Dinanzi all’istanza per il permesso di costruire presentata dall’usuario (artt. 1021 c.c. – art. 1026 c.c.), la prima verifica deve riguardare necessariamente il titolo edilizio da cui nasce il diritto di uso. Diverse sono le ipotesi possibili, considerato che detto diritto può sorgere:
Come è noto, la giurisprudenza (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 25 luglio 2017, n. 3941; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sent. 23 marzo 2011, n. 544; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 26 luglio 2012, n. 4255) ha precisato che la verifica sulla legittimazione del richiedente il permesso di costruire costituisce un presupposto, la cui mancanza impedisce di procedere nell'esame del progetto, pur dovendosi escludere un obbligo di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile. E poiché l’uso su un immobile necessita della forma scritta (art. 1350 codice civile) e della trascrizione (art. 2643 c.c.), è evidente che non è necessario un accertamento complesso per verificarne l’esistenza ed il contenuto.
La seconda verifica: la possibilità di effettuare interventi edilizi
La seconda verifica riguarda l’interpretazione del titolo, allo scopo di verificare il contenuto del diritto dell’usuario. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato, per il quale l’ufficio tecnico deve utilizzare anche delle competenze di natura giuridica.
Per facilitare tale verifica, è utile individuare eventuali limiti contenuti nel titolo giuridico: ad esempio, nel caso di usuario nascente da un contratto, il concedente potrebbe aver previsto che eventuali interventi sull’immobile oggetto di uso necessanti del permesso di costruire richiedano l’assenso del proprietario.
Nel caso in cui il titolo non contenga limiti specifici, l’usuario deve ritenersi facoltizzato, in generale, a richiedere il titolo e ad effettuare interventi edilizi, con il limite della destinazione economica del bene impressa dal proprietario, su cui ci soffermeremo nel prossimo paragrafo.
La terza verifica: il rispetto della destinazione economica dell’immobile
La terza verifica riguarda il rispetto della destinazione economica dell’immobile impressa dal proprietario: detto altrimenti, l’usuario deve mantenere l’utilizzo originario voluto dal proprietario concedente o, come indicato dalla Corte di Cassazione in passato (sent. n. 1550/1962), “la funzione cui la cosa era adibita in concreto in precedenza dal proprietario”; come può facilmente intuirsi, tale aspetto è estremamente importante in relazione al permesso di costruire in richiesta. Ad esempio:
Ovviamente, il consenso provato del proprietario all’intervento edilizio supera il problema e consente sempre il rilascio del titolo per qualunque intervento.
Casistica giurisprudenziale in materia di diritto di uso
Nella casistica giurisprudenziale ricordiamo:
La richiesta di permesso di costruire da parte del titolare del diritto di abitazione
Sebbene in dottrina (Berra, Caratteristiche del permesso di costruire, in Testo unico dell’edilizia, AA.VV., a cura di M. A. Sandulli, 2004, 165; secondo l’Autore anche l’usuario non ha tale legittimazione) si tenda ad escludere che il titolare del diritto di abitazione sia legittimato alla richiesta del permesso di costruire, secondo la giurisprudenza (TAR Abruzzo, sez. Pescara, sent. n. 504 del 1° novembre 2011) anche tale soggetto, posto che è titolare del diritto di abitare nell’immobile altrui, deve essere considerato facoltizzato alla richiesta del permesso di costruire per gli interventi relativi all’immobile a cui si riferiscono.
La prima verifica: il titolo da cui nasce il diritto di abitazione
Dinanzi all’istanza per il permesso di costruire presentata dal titolare del diritto di abitazione, la prima verifica deve riguardare necessariamente il titolo edilizio da cui nasce detto diritto reale. Diverse sono le ipotesi possibili, visto che può sorgere:
Come è noto, la giurisprudenza (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 25 luglio 2017, n. 3941; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sent. 23 marzo 2011, n. 544; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 26 luglio 2012, n. 4255) ha precisato che la verifica sulla legittimazione del richiedente del permesso di costruire costituisce un presupposto, la cui mancanza impedisce di procedere nell'esame del progetto, pur dovendosi escludere un obbligo di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile. E poiché il diritto di abitazione su un immobile necessita della forma scritta (art. 1350 codice civile) e della trascrizione per l’opponibilità ai terzi (art. 2643 c.c.), è evidente che non è necessario un accertamento complesso per verificarne l’esistenza ed il contenuto.
La seconda verifica: la possibilità di effettuare interventi edilizi
La seconda verifica riguarda l’interpretazione del titolo, allo scopo di verificare il contenuto del diritto di abitazione. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato e, per facilitare tale verifica, è utile individuare eventuali limiti contenuti nel titolo giuridico: ad esempio, nel caso di usuario nascente da un contratto, il concedente potrebbe aver previsto che eventuali interventi sull’immobile oggetto del diritto di abitazione necessanti del permesso di costruire richiedano l’assenso del proprietario.
Nel caso in cui il titolo non contenga limiti specifici, il titolare del diritto di abitazione deve ritenersi facoltizzato, in generale, a richiedere il titolo e ad effettuare interventi edilizi, con il limite della destinazione residenziale impressa dal proprietario all’immobile, su cui ci soffermeremo nel prossimo paragrafo.
La terza verifica: il rispetto della destinazione residenziale dell’immobile
La terza verifica riguarda il rispetto della destinazione residenziale dell’immobile impressa dal proprietario: questo significa che non saranno accoglibili richieste di permesso di costruire dirette a modificare la destinazione d’uso. Ad esempio, se il diritto di abitazione riguarda un immobile destinato a civile abitazione, non si potrà richiedere il permesso di costruire per modificarne la destinazione d’uso in magazzino ma sarà possibile farlo per l’installazione di un ascensore e per la realizzazione di un cappotto termico.
Ovviamente, il consenso provato del proprietario all’intervento edilizio supera il problema e consente sempre il rilascio del titolo per qualunque intervento.
Rinvio al vademecum sul diritto dell’usufruttuario a richiedere il permesso di costruire
Considerato che l’art. 1026 c.c. ritiene applicabili al diritto di uso e al diritto di abitazione le norme in materia di usufrutto per quanto compatibili, si ritiene utile invitare il lettore a consultare il vademecum sul diritto dell’usufruttuario a richiedere il permesso di costruire già pubblicato sul portale.
Articolo di Mario Petrulli
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 22 maggio 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 25 maggio 2025, n. 72 e comunicato stampa
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Risposta di Andrea Dallatomasina
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