Causa di esclusione da inserire in caso di partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di dipendente di un ente pubblico
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ANAC – 6 dicembre 2023 (delibera n. 538 del 21 novembre 2023)
Servizi Comunali Contratti pubbliciAutorità Nazionale Anticorruzione
Data:
06 dicembre 2023
Partenariato pubblico privato anche nei siti Unesco, ma trasferendo i rischi in capo all'impresa
Si possono attivare forme speciali di partenariato con enti privati per utilizzare il finanziamento pubblico previsto per la valorizzazione dei comuni con siti Unesco e delle città creative. Tuttavia, anche in questo caso, la collaborazione deve avere tutte le caratteristiche del contratto di partenariato pubblico privato ossia il trasferimento dei rischi in capo all’operatore privato. Lo chiarisce Anac rispondendo ad una richiesta di parere (delibera n. 538 del 21 novembre 2023).
Nel documento l’Autorità fornisce un parere al ministero competente circa l’ammissibilità di un progetto proposto da un comune siciliano. Nel progetto risulta assente il rischio di impresa in capo al partner privato, il cui contributo economico ammonta a 4mila euro a fronte di un finanziamento pubblico di 440.386 euro. Anac sottolinea che l’articolo 151, comma 3, del d.lgs. 50/2016 (vecchio codice appalti) prevede forme speciali di partenariato pubblico privato nell’ambito dei contratti pubblici che riguardano i beni culturali tutelati, finalizzati al recupero, al restauro, alla manutenzione programmata, alla gestione, all'apertura alla pubblica fruizione e alla valorizzazione di beni culturali immobili.
La finalità della norma è quindi quella di promuovere forme di cooperazione tra pubblico e privato per finanziare, recuperare e gestire beni culturali, garantendo procedure snelle nell’attuazione delle singole ipotesi di intervento, in quanto dirette all’attuazione dell’interesse pubblico sopra indicato. Tuttavia, anche la speciale forma di partenariato, chiarisce Anac, richiede un coinvolgimento del privato alle condizioni proprie di questo schema negoziale. Quindi, per l’Autorità, non è riconducibile nello schema del partenariato speciale pubblico privato il progetto del comune siciliano che contempla il coinvolgimento di un partner privato che sopporti una parte esigua e residuale dell’investimento previsto per la realizzazione dell’intervento di valorizzazione del bene culturale, a fronte di un finanziamento pubblico quasi totale dello stesso intervento.
Il documento
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Protocollo n. 87502
Risposta del Dott. Ambrogio Fichera
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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