La digitalizzazione completa dell’intero contratto pubblico nell’Ecosistema di approvvigionamento digitale

Luci e ombre del primo periodo di rodaggio dal Dday del 1° gennaio 2024 sancito dal Nuovo Codice Appalti

Servizi Comunali Contratti pubblici Servizi digitali
di Cipriani Simonetta
26 Febbraio 2024

 

La piattaforma nazionale Acquisti in rete PA è il sistema creato da Consip e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per favorire l’incontro tra la domanda di beni e servizi necessari alla Pubblica Amministrazione e l’offerta da parte delle imprese, mediante procedure di gara, ordini diretti o negoziazioni. 

Dalla sua istituzione sono cambiati tanti aspetti, dalle esigenze della P.A. alle caratteristiche del mercato della fornitura, dalla normativa alle innovazioni tecnologiche in cui operano gli appalti pubblici.  
Dal Dday del 1° gennaio 2024, ciascuna Amministrazione, che intenda acquisire beni e servizi o affidare lavori di qualunque importo, deve far ricorso ad una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata, risultante nel registro delle PAD di ANAC, che deve interagire con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), sempre di ANAC.

L'obiettivo e la sfida tracciata dal nuovo “Ecosistema” introdotto dal recente Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023) è digitalizzare l’intero ciclo di vita dei contratti. Infatti, nelle PAD non si gestisce più solo la fase di affidamento, ma anche le restanti fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione ed esecuzione dell’appalto. Questo in conformità al principio cardine di risultato del nuovo Codice, in cui emerge il ruolo vigile della figura del Responsabile unico di progetto che può avvalersi anche dell’ausilio di responsabili di fase.

Dalle testimonianze di coloro che stanno vivendo questo processo emerge che l’inizio non è stato indolore. In generale, si è lamentato che non sia stato previsto ab origine un periodo transitorio di coesistenza tra vecchio e nuovo sistema per agevolare l’impatto logistico sulle P.A. e che sia mancata una preventiva adeguata formazione per affrontare le novità. 
Ciò, a cominciare dall’accesso con SPID o sistemi equivalenti, con la necessità per i Punti Ordinanti di prevedere deleghe operative a soggetti quali Punto istruttore per attivare le procedure con l’autorizzazione del RUP. 

Problemi di accesso a mezzo SPID sono in corso anche dal lato operatore economico, in quanto non risulta ancora attivo lo Spid persona giuridica per uso professionale con possibilità di abilitare le persone fisiche che effettivamente sono delegate ad operare sulla piattaforma, con riflessi di trasparenza anche per le PA.
Sono insorte anche problematiche sia per la compilazione delle schede ANAC che contengono le informazioni di gara, sia per la pubblicazione nell’eForm, ove richiesto, e cioè nella G.U.C.E., sia per il DGUE, il documento con le dichiarazioni del possesso dei requisiti necessari del fornitore, sia nella richiesta del CIG che, infine, per la trasmissione dei dati alla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

Un uso inesatto dei nuovi moduli informatici diviene fonte di problematiche laddove non risultino integrati e allineati con le piattaforme di riferimento, considerato che la corretta compilazione dei moduli preliminari è assolutamente funzionale all’ottenimento del CIG. 

Peraltro, non appare chiaro perché si richiedano preventive informazioni sulla fase di aggiudicazione, finanche in caso di affidamento diretto (1).

Non si comprende pure l’obbligo di indicare una serie di dati incongrui per affidamenti di importo esiguo, come ad esempio la tipologia di Ccnl da applicarsi.

Altra incongruenza rilevata è che negli Ordini di Acquisto (OdA) sia precluso al Punto Istruttore di compilare le schede ANAC o di richiedere il CIG nonostante ne predisponga la bozza, che quindi devono essere previamente validate dal Punto Ordinante per richiedere il CIG. Mentre nelle negoziazioni (Trattativa Diretta, Confronto di Preventivi, RdO) è solo il RUP che può richiedere il CIG, rimanendo possibile istruire le altre fasi preliminari sia da parte del Punto ordinante che da quello Istruttore. 

Sul fronte del CIG, essendo cambiato il modo di erogazione da parte di ANAC, abbiamo vissuto un iniziale blocco degli affidamenti diretti per assenza di chiara informazione, con momenti di allarme tale da indurre l’ANAC ad indicazioni di carattere transitorio per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, consentendo l’utilizzo del vecchio sistema di interfaccia web fino al 30 settembre 2024. Il tutto con l’effetto perverso di avvertire maggiore confusione al posto dell’agognata semplificazione.

Sulla possibilità di accedere direttamente dal MePA al Fascicolo di Gara, per la gestione di tutta la documentazione ora inerente all’intero ciclo di vita del contratto, è stato chiarito che si può generare dal momento della pubblicazione fino a 5 anni dalla stipula dell’ultimo Lotto della procedura.

Per agevolare, invece, l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nella nuova versione 2.0, per cui le operazioni di verifica dei requisiti non sono risultate effettuabili determinando rallentamenti generalizzati nella fase di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha comunicato il 7 febbraio scorso di aver predisposto due manuali, uno rivolto alla Stazione Appaltante e l’altro all’Operatore Economico

Dal fronte “fornitore”, infine, occorrerebbe integrare il MePA con gli altri mercati elettronici, per evitare che l’operatore economico debba abilitarsi a diversi mercati elettronici e individuare quotidianamente le gare o le ODA in ciascuno di essi, che presentano peraltro peculiarità diverse fra loro. La vera usabilità di una piattaforma consiste nella semplicità di procedure chiare ed agevoli per chi ambisce a contribuire comunque, seppure dietro controprestazione, al funzionamento della macchina pubblica.

In questo periodo di prima applicazione di questo processo articolato, è quindi emersa la necessità di assestamenti logistici in maniera da favorire un proficuo e reale incontro tra la definizione dei fabbisogni della P.A. e l’analisi del mercato delle imprese.


Articolo dell'Avv. Simonetta Cipriani


--> Per approfondire l'argomento si rimanda agli articoli del Dottor Eugenio De Carlo

--> Accedi alla sezione riservata e scarica  il materiale o visualizza la registrazione del webinar "La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e l’intelligenza artificiale nella prospettiva del nuovo Codice" a cura del Dott. EUGENIO DE CARLO


(1)  In verità, con Parere 2338 del 26/02/2024 il MIT ha chiarito che l'indicazione del CCNL di cui all'art. 11 del D.Lgs 36/2023 va esteso anche all'affidamento diretto sotto soglia ma, riferendosi il comma 2 ai soli bandi e inviti di gara, la S.A. potrà indicare il CCNL anche per via informale nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all'o.e.. Inoltre il parere precisa che si applica all'affidamento diretto anche l'art. 41 comma 14 del medesimo Codice Appalti pubblici in quanto norma di principio, posta a tutela dei lavoratori, che dev'essere rispettata anche in quella sede.

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