Piani di lottizzazione di durata decennale

Tar Puglia - Lecce Sezione III - Sentenza 16 gennaio 2018, n. 52

Servizi Comunali Attività edilizia Attività edilizia
di Ferrara Dario
05 Marzo 2018

MASSIMA

Deve ritenersi che i piani di lottizzazione abbiano durata decennale, con la precisazione che il termine iniziale va identificato non nella data di approvazione del piano di lottizzazione, bensì nella data di perfezione e di efficacia del titolo convenzionale da cui propriamente originano i diritti ed obblighi scaturenti dalla convenzione di lottizzazione, ovvero dal diverso termine di durata del rapporto convenzionale eventualmente stabilito pattiziamente.

 

ARTICOLO

I piani di lottizzazione durano sì dieci anni ma dalla convenzione e non della delibera comunale

Invece che dall'approvazione in Consiglio il termine decorre dal perfezionamento del contratto fra le parti. Ma solo la piena titolarità delle aree dà diritto alla presentazione

 

Non si può ritenere ormai privo di efficacia il piano di lottizzazione soltanto perché sono passati più di dieci anni dalla data di approvazione in Consiglio comunale: il termine, infatti, decorre da quando viene siglata la convenzione fra l'amministrazione e il privato. E soltanto la piena disponibilità delle aree interessate dà titolo alla presentazione del piano. E' quanto emerge dalla sentenza 52/2018, pubblicata dalla terza sezione del Tar Puglia, sede di Lecce.

 

Diritti e obblighi

Il ricorso del privato viene accolto nel merito. Ma è infondata l'eccezione secondo cui il piano di lottizzazione avrebbe perso di efficacia perché sono passati più di dieci anni da quando è stata approvata la delibera dall'assemblea dell'ente locale, senza che poi l'iniziativa edilizia abbia avuto attuazione. In realtà il termine decennale non può che decorrere dalla data della convenzione fra le parti, dalla quale scaturiscono i diritti e gli obblighi connessi al piano, tanto che l'amministrazione e il privato possono stabilire pattiziamente una durata diversa. E nella specie la convenzione non risulta stipulata, dunque la lottizzazione non può avere perso di efficacia.

 

Legittimazione esclusa

Il punto è che in questo caso non risulta applicabile la legge regionale secondo cui l'istanza lottizzatoria può essere presentata anche da coloro che rappresentino solo il 51 per cento dei proprietari degli immobili compresi nel perimetro dell'area interessata: manca insomma la legittimazione. Spese di lite compensate per la novità e la complessità delle questioni.

 

Dario Ferrara

 

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