Ferie o malattia del personale educativo in giornata di attività integrative
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Calcolo, accumulo e pagamento
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Le ferie sono stabilite per legge e il fatto che, salvo alcune eccezioni, le norme impediscano espressamente di pagare quelle non godute è una forma di tutela dei lavoratori. Le leggi vigenti sono chiare ma concedono alcune deroghe perché, nelle intenzioni del legislatore, il riposo (e quindi la salute) del lavoratore viene prima della semplice questione economica. In casi specifici è possibile che il lavoratore riceva un’indennità o il pagamento di un periodo di ferie non godute; prima di arrivare a illustrali, riepilogo brevemente come si calcolano e accumulano le ferie.
Il calcolo delle ferie
I contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici e privati prevedono che i lavoratori dipendenti accumulino il diritto alle ferie durante i mesi di lavoro svolti nel corso dell’anno. Mediamente un lavoratore che lavora 36/40 ore articolate su 5 giorni lavorativi a settimana, matura 14,44 ore di ferie per ogni mese di lavoro.
La legge prevede che, per il 50%, sia il datore di lavoro a stabilire quando un dipendente può andare in ferie, lasciando una certa libertà al dipendente stesso affinché il periodo di riposo coincida con le sue necessità, per il restante 50%.
Il datore di lavoro può però imporre un determinato periodo di ferie al lavoratore, nella misura in cui quest’ultimo debba recuperare ferie non godute, ma anche per motivi di organizzazione interna all’azienda stessa, per esempio (ma non solo) chiusura in un determinato periodo dell’anno quali Natale o Ferragosto.
Il decreto legislativo 66/2003 stabilisce che le ferie a cui il lavoratore ha diritto debbano essere utilizzate durante l’anno in cui sono maturate almeno in ragione di due settimane e che, le restanti due settimane, debbano essere consumate entro i 18 mesi seguenti. Parallelamente esclude il pagamento delle ferie, pure lasciando spazio ad alcune deroghe.
Deroghe che si applicano sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato e che ruotano attorno alla cessazione dal contratto di lavoro. In altri termini, se al momento della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha delle ferie di cui non ha goduto, queste possono essere inserite nell’ultima busta paga. Più nel dettaglio, è verosimile che:
I contratti collettivi che prevedono più di quattro settimane di ferie stabiliscono che i dipendenti possano ottenere un’indennità a fronte dei giorni non goduti, relativamente soltanto a quelli aggiuntivi.
Conseguenza, in linea generale, è che il lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ferie non godute soltanto se non c’è modo di recuperarle, a causa del termine del rapporto di lavoro.
A tal proposito una recente Sentenza della Corte Europea (18.01.2024 EUR-Lex - 62022CJ0218 - EN - EUR-Lex), al punto 52 stabilisce che, cito testualmente “alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”
Come si calcola il pagamento delle ferie
Il calcolo è semplice: n. di giorni ferie non godute x retribuzione giornaliera (oppure oraria). Ad esempio, un lavoratore che al momento della cessazione rapporto di lavoro avesse ancora 10 giorni di ferie non godute e la sua paga fosse di 100 euro al giorno, avrebbe diritto a 1000 € lordi; ovviamente su questo emolumento si versano i contributi INPS e l’IRPeF.
Per concludere, salvo casi limitati e/o imprevedibili, quali ad esempio cessazioni dal servizio a seguito di sopraggiunta inabilità/invalidità o a seguito di una lunga malattia, il godimento delle ferie è un diritto che deve essere garantito integralmente ed è stabilito dal diritto italiano (articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana); il datore di lavoro ed il lavoratore, devono essere consapevoli che le ferie devono essere godute nell’arco temporale previsto dalla legge ed il ricorso al pagamento delle ferie non godute deve rappresentare una condizione di ultima ratio.
Articolo di Giancarlo Menghini
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