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Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 22 maggio 2025
Breve quadro di sintesi
Servizi Comunali Attività edilizia Opere pubbliche Proroghe
La proroga dell’efficacia dei titoli abilitativi edilizi disposta ex lege non è una novità nel panorama normativo italiano, ed infatti, tutti ricordano che:
Negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente: una prima volta con il Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (2), una seconda volta con il Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (3) ed una terza con il Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181 (4). Le suddette fonti normative, ai nostri fini, sono legate: ed infatti, in materia di proroga dell’efficacia dei titoli edilizi, il primo decreto ha previsto una serie di novità ed il secondo ed il terzo le hanno modificate nell’efficacia temporale, estendendola.
La proroga disposta dal Decreto legge n. 21/2022
L’art. 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata) del Decreto legge n. 21/2022, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonchè dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, aveva disposto la proroga di un anno dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori (5), relativi ai permessi di costruire rilasciati (in forma espressa) o formatisi (per silenzio-assenso) fino al 31 dicembre 2022, a condizione che:
Quanto sopra si applicava anche:
Un esempio concreto ed i controlli da parte dell’ufficio tecnico comunale
Volendo esemplificare, nel caso di un permesso di costruire rilasciato il 1° dicembre 2022, nel quale era previsto l’inizio dei lavori entro il 1° dicembre 2023, l’interessato poteva presentare all’ufficio tecnico comunale, entro quest’ultima data, apposita comunicazione di volersi avvalere della proroga di cui al Decreto legge n. 21/2022, ottenendo lo “spostamento” al 1° dicembre 2024 del termine di inizio lavori.
In virtù del generale potere di vigilanza edilizia che l’art. 27 del Testo Unico Edilizia riconosce all’ufficio tecnico comunale (nella persona del responsabile), detta comunicazione (11) può e deve essere oggetto di verifica circa l’assenza delle condizioni ostative previste dalla norma:
Trattandosi di termini su cui è necessario il giusto grado di certezza (anche in funzione delle conseguenze connesse all’efficacia del titolo edilizio, con riferimento alla decadenza e alla possibilità di nuova richiesta di proroga), nonostante l’assenza di indicazioni delle norma, l’ufficio comunale:
Appare evidente la differenza sostanziale fra le valutazioni che l’ufficio tecnico comunale è chiamato a svolgere:
Le novità contenute nel Decreto legge n. 198/2022 (c.d. Milleproroghe)
L’art. 10, comma 11-decies, del Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha modificato l’art. 10-septies del Decreto legge n. 21/2022, disponendo la proroga raddoppiata a due anni, rispetto a quella iniziale di un anno, dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, relativi ai titoli abilitativi (permesso di costruire, SCIA, autorizzazione paesaggistica, dichiarazioni ambientali), alle convenzioni e i piani indicati nella norma e rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023 (e non più fino al 31 dicembre 2022).
Le ultime modifiche previste dal Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181
L’art. 4-quater del Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181 (13), modifica ancora l’art. 10-septies del Decreto legge n. 21/2022, prevedendo una proroga di trenta mesi (in luogo di quella biennale prevista dal Decreto legge n. 198/2022, già modificativa di quella annuale prevista dal testo originario del citato art. 10-septies) dei termini di inizio e ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (14) (e non più fino al 31 dicembre 2023, come previsto dal Decreto legge n. 198/2022, già modificativa del termine del 31 dicembre 2022 previsto dal testo originario del citato art. 10-septies). Restano invariati sia la necessità di apposita comunicazione da parte dell’interessato sia l’assenza dei soliti elementi ostativi e l’applicabilità agli altri istituti previsti (titoli abilitativi, convenzioni, accordi e piani attuativi).
A questo punto, è doveroso riportare il testo aggiornato dell’art. 10-septies del Decreto legge n. 21/2022:
Art. 10-septies - Misure a sostegno dell'edilizia privata
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi:
Tabella di riepilogo per il permesso di costruire:
Data massimo di rilascio / di formazione |
Proroga termine inizio lavori / conclusione dei lavori |
Obbligo per l’interessato |
Condizioni |
30 giugno 2024 |
30 mesi oltre il termine originariamente previsto |
Presentazione di una comunicazione entro il termine originariamente previsto per inizio / conclusione lavori |
|
Qualificazione della proroga del permesso di costruire
Concludiamo la nostra breve trattazione ricordando che, secondo la giurisprudenza (15), la proroga del permesso di costruire rappresenta, per definizione, un atto accessorio al titolo abilitativo che, dilatando i confini operativi della sua efficacia temporale, realizza, di fatto, quella che viene definita una vera e propria novazione del termine nell’ambito di un provvedimento ancora efficace; e ciò a differenza di quanto accada per la rinnovazione che, in quanto atto autonomo sotto il profilo giuridico, costituisce l’esito di un nuovo e diverso iter procedimentale di contemperamento e ponderazione degli interessi in gioco.
Articolo di Mario Petrulli
(1) Art. 10, comma 4:
4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
(2) Decreto energia, contenente Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
(3) Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(4) Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
(5) Art. 15 del Testo Unico Edilizia.
(6) TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 9 febbraio 2024, n. 970; sez. VIII, sent. 18 settembre 2023, n. 5132; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 16 marzo 2023, n. 2757.
(7) Decreto Legislativo n. 42/2004.
(8) La norma conferma ciò che la giurisprudenza ha già ritenuto ammissibile, ossia la proroga di un titolo già precedentemente prorogato: cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 22 febbraio 2023, n.2975.
(9) Decreto legge n. 69/2013, art. 30, comma 3-bis.
(10) Decreto legge n. 76/2020, art. 10, comma 4-bis, secondo cui: “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.”
(11) Ed infatti, le comunicazioni sono soggetto di controllo: si pensi alla disciplina della CILA e alla comunicazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis, del Testo Unico Edilizia in materia di opere temporanee.
(12) TAR Toscana, sez. III, sent. 13 luglio 2021, n. 1042; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 30 aprile 2021, n. 260.
(13) Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
(14) La previsione di un termine futuro (30 giugno 2024) rispetto all’entrata in vigore del Decreto legge che opera la modifica può apparire anomala: potrebbe spiegarsi con la volontà del legislatore di facilitare i richiedenti ed il settore dell’edilizia.
(15) TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 4 giugno 2020, n. 634.
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 22 maggio 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 25 maggio 2025, n. 72 e comunicato stampa
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 19 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Corte Costituzionale – Sentenza 2 aprile 2025, n. 37 e comunicato
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