Le novità dettate da ARERA
Servizi Comunali Piano finanziario Regolamento TARI
Tra le novità dettate dall’ARERA per l’anno 2024, sicuramente un ruolo importante riveste la disposizione della delibera n. 386/2023/R/rif che istituisce, sul prelievo per la tassa rifiuti, due nuove voci di entrata, di natura perequativa, attraverso le quali l’Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF.
In dettaglio, con la citata delibera vengono istituite, a decorrere dal 2024, le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:
Le componenti, oggi valorizzate per il 2024, potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.
Prima di affrontare la questione concernente la concreta applicazione delle nuove componenti, occorre ben definire l’ambito di azione, attraverso il chiarimento delle definizioni espresse. Per rifiuti accidentalmente pescati si intende quei rifiuti definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, ovvero “i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo”; rifiuti che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06, ma che per loro definizione non possono rientrare nei costi da imputare nel tradizionale PEF TARI.
Allo stesso modo, l’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, definisce i rifiuti volontariamente raccolti come “i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune”; anche questi sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06, ma non finanziabili con la TARI derivante dal PEF MTR2.
Le componenti perequative sono applicate ad utenza, ove per tale termine viene richiamata la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, in base al quale l’utenza rappresenta “le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente».
Tradotto nella concreta applicazione, l’utenza corrisponde all’unità elementare di tassazione della TARI, in base alla quale avviene la ripartizione del carico tributario annuale della tassa rifiuti, ma intesa come “punto di conferimento”, per cui si conteggerà una singola utenza sia nel caso di abitazione, con annesse pertinenze, sia nel caso di utenze non domestiche le cui aree sono state ripartite per destinazione d’uso ma che non possono che essere considerate come un’unica utenza di conferimento dei rifiuti.
La Delibera 386/2023/R/Rif nulla dispone circa la concreta applicazione e sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI, se non il fatto che le somme così calcolate dovranno essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) indifferentemente dal fatto che le medesime siano state o meno incassate da parte degli utenti/contribuenti.
Per quanto concerne gli aspetti più pratici di applicazione delle nuove voci di entrata per l’emissione degli avvisi di pagamento per l’anno 2024, preme richiamare la nota IFEL del 13/02/2024 nella quale, previo confronto con l’Autorità viene affermato quanto segue:
In aggiunta ai chiarimenti esplicitati da IFEL, preme sottolineare un ulteriore aspetto procedurale legato alla natura giuridica delle nuove voci di entrata, ad oggi non chiarito dalle interpretazioni ministeriali. A differenza del TEFA, le componenti perequative non rappresentano una maggiorazione della TARI, ma esclusivamente delle voci di entrata aggiuntiva, la cui origine giuridica potrebbe non essere considerata di natura tributaria. Tale considerazione, che andrebbe approfondita, nelle sedi opportune, pone il problema nella concreta gestione del procedimento di riscossione delle componenti perequative, in quando se fosse possibile considerarle entrate tributarie, sarebbe possibile applicare, come per la TARI, tutte le disposizioni concernenti il ravvedimento operoso, il calcolo delle sanzioni e le norme generali di cui alla legge 296/2006; in caso contrario, come per la riscossione della TARIP, si dovrebbe applicare la normativa civilistica con l’ulteriore incognita della applicazione o meno dell’IVA su tali voci.
Procedura di liquidazione delle componenti perequative
La procedura di versamento delle entrate perequative vede il Comune, quale gestore delle tariffe ed in alcuni casi anche come ETC, attore principale nell’esecuzione degli adempimenti previsti che di seguito si riassumono.
Articolo di Luigi D'Aprano
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: