Indicazioni e modelli operativi
Servizi Comunali Elettorale
Dalla circolare numero 27 del Ministero dell'Interno "Disciplina sperimentale per il voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee del 2024. Art. 1 ter del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n.38", si evincono alcune indicazioni operative importanti in merito alla nuova modalità di voto per gli studenti fuori sede per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno.
Chi è ammesso al voto fuori sede
La nuova modalità di voto consentirà agli elettori che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi, di votare come segue:
Si precisa che gli studenti fuori sede domiciliati in una regione diversa da quella in cui è ubicato il comune d’iscrizione elettorale hanno diritto alle agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione e ritorno per l’esercizio di voto presso la sezione speciale assegnata.
Domanda da presentare per l’ammissione al voto “fuori sede”
Per esercitare il voto “fuori sede”, gli interessati dovranno presentare apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato tramite strumenti telematici o persona delegata entro domenica 5 maggio 2024. Essa può essere revocata invece entro il 15 maggio 2024.
Il comune di residenza a sua volta verificherà il possesso del diritto di elettorato attivo da parte del richiedente entro lunedì 20 maggio 2024. La comunicazione sarà data rispettivamente al comune di temporaneo domicilio per gli elettori domiciliati nella medesima circoscrizione in cui ricade il comune di residenza o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio se la circoscrizione è diversa da quella di appartenenza.
Infine, entro mercoledì 22 maggio 2024, i comuni devono comunicare alla Prefettura-U.T.G. il numero degli elettori iscritti nelle proprie liste elettorali che hanno deciso di votare fuori sede. I dati saranno trasmessi al Ministero dell’Interno dalle Prefetture entro venerdì 24 maggio 2024. L’attestazione di ammissione al voto verrà rilasciata dal comune entro martedì 4 giugno 2024, con indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui lo studente fuori sede potrà votare. Questa stessa dovrà essere esibita al seggio dall’interessato.
È importante che, per evitare duplicazioni di voto, l’ufficiale elettorale del comune di residenza provveda ad annotare, nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto lo studente, che egli eserciterà il voto in altro comune.
All’interno di tale domanda dovranno essere indicati:
Alla domanda dovranno anche essere allegati:
Identificazione degli elettori fuori sede
Lo studente potrà votare previa identificazione personale e esibizione della tessera elettorale. Il presidente della sezione, prima di consegnare la scheda, dovrà:
Seggi speciali nei capoluoghi di Regione
Per consentire il voto agli studenti domiciliati in un comune appartenente a una circoscrizione elettorale diversa da quella nel quale è ubicato il comune di residenza, in ogni capoluogo di regione sono istituite sezioni speciali. A ciascuna sono assegnati non più di 800 elettori. Questi ultimi inoltre, se appartenenti alla medesima circoscrizione elettorale, possono essere aggregati nella medesima sezione speciale.
I nominativi degli elettori andranno annotati in apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione. La lista sezionale dovrà essere suddivisa in tante sottosezioni quante sono le circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori ammessi.
Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni speciali si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 361/1957. Inoltre è disposto che:
Il presidente e i componenti sono preferibilmente scelti: il primo tra gli iscritti all’albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente Corte d’Appello; i secondi tra gli iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore tenuto dallo stesso capoluogo di regione.
Infine, se necessario, presidente, scrutatori e segretario possono essere individuati tra gli stessi studenti che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
Chi ha diritto di voto e chi no nelle sezioni speciali
Le operazioni di voto nelle sezioni speciali si svolgono contestualmente alle operazioni di voto presso le sezioni ordinarie del territorio nazionale: sabato 8 giugno dalle 15:00 alle 23:00 e domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00.
Possono votare nelle sezioni speciali il presidente, il segretario e gli altri componenti delle sezioni medesime, ove siano essi stessi studenti fuori sede.
Non potranno invece votare nelle sezioni speciali le particolari categorie di elettori di cui agli artt. 48, primo comma, secondo, terzo e quarto periodo, 49 e 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
Per gli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione troveranno applicazione le disposizioni di carattere generale di cui agli art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22; 51, primo comma, e 53 del D.P.R. n. 361/1957; 9, decimo comma della legge 23 aprile 1976, n.136.
Voto e scrutinio presso le sezioni speciali
In ogni sezione è collocata un’urna per ciascuna circoscrizione elettorale d’appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla medesima.
La scheda che verrà assegnata ai fuori sede è quella relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune di residenza dell’interessato: egli, dopo aver votato, la restituirà al presidente che la inserirà nell’apposita urna corrispondente.
Alla fine delle operazioni di voto ci saranno lo spoglio e lo scrutinio delle schede votate. Si dovrà seguire l’ordine numerico delle circoscrizioni elettorali riportato nella tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.18. Lo scrutinio delle schede dovrà avvenire in contemporanea tra tutte le sezioni speciali ed è per questo subordinato ad un avviso che il comune capoluogo recapiterà ai presidenti di seggio. Conclusi anche lo spoglio e lo scrutinio, la sezione speciale formerà i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimetterà all’ufficio elettorale provinciale che per ciascuna circoscrizione procederà al riepilogo dei voti di lista e di preferenza.
Successivamente all’esito e alla verbalizzazione delle operazioni descritte, l’ufficio provinciale dovrà formare un estratto del proprio verbale per certificare i risultati dello scrutinio per ogni circoscrizione. Il verbale verrà trasmesso per via telematica all’ufficio elettorale circoscrizionale competente.
Alleghiamo a tal proposito la modulistica per la gestione dell’adempimento che i nostri clienti trovano nella sezione dedicata ELEZIONI 2024 Modulistica adempimenti preliminari:
Per saperne di più:
per comunali e referendum
Modelli aggiornati in relazione alle ultime circolari ministeriali
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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