Il decreto interministeriale Trasporti e Interno recante modalità di collocazione e uso dei dispositivi di misurazione della velocità

Chiarimenti operativi

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
di Piccioni Fabio
30 Maggio 2024

 

Il frastagliato panorama in materia di tutela della sicurezza stradale, ha subito una serie di appunti da parte del legislatore nazionale e comunitario, che esortano l'interprete a rimeditare su un argomento tanto delicato.
Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma recata dal D.L. 27/6/2003 n. 151, convertito con modifiche nella L. 1/8//2003 n. 214, in relazione alla violazione dei limiti di velocità, il Legislatore ha ritenuto di applicare anche la misura cautelare di affievolimento del titolo abilitativo che prevede la decurtazione punti-patente. 
In data 20/7/2010, la Commissione Europea inviava una Comunicazione recante Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale, mediante la quale, posto come “obiettivo strategico” il rafforzamento dell'applicazione della normativa stradale, incoraggiava gli Stati membri a intensificare i controlli sul rispetto della normativa in materia di velocità.

Con D.Lgs. 4/3/2014 n. 37, si è data attuazione alla direttiva 2011/82/UE poi sostituita dalla direttiva 2015/413/UE - che, con il dichiarato obiettivo di ridurre il numero delle vittime derivanti dagli incidenti stradali, ha individuato l’eccesso di velocità come prima infrazione che mette in grave pericolo la sicurezza degli utenti della strada; per la quale deve, quindi, essere garantita l’efficacia delle indagini, al fine di assicurare l’applicazione coerente delle sanzioni.

La L. 23/3/2016 n. 41 ha costruito la violazione dei limiti di velocità come ipotesi aggravante a efficacia speciale dei nuovi delitti di “omicidio stradale” (art. 589-bis c. 5 c.p.) e “lesioni personali stradali gravi o gravissime” (art. 590-bis c. 5 c.p.).
Il rapporto ACI-ISTAT 2020 sugli incidenti stradali, ha individuato l’eccesso di velocità come una delle principali cause della sinistrosità. 
Al fine di rafforzare le politiche sulla sicurezza stradale locale, il D.L. 16/7/2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11/9/2020 n. 120, ha esteso la possibilità di utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni, senza contestazione immediata, su tutte le tipologie di strade. 

La Risoluzione del Parlamento europeo del 6/10/2021 sul quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 - Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime", osservato che l'eccesso di velocità è un fattore chiave in circa il 30% degli incidenti stradali ha invitato gli Stati membri a dare priorità agli investimenti nel controllo della velocità.

La storia
L’art. 25 c. 2 L. 29/7/2010 n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ebbe a prevedere che: 
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. 

In tal senso, dopo due anni, l’art. 4-ter c. 16 L. 26/4/2012 n. 44 - di conversione con modifiche del D.L. 2/3/2012 n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento - considerata la mancata adozione del previsto decreto, ha disposto che:
Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010 n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada.

Stante l’espressa previsione che consentiva l’entrata in vigore solo di determinate disposizioni anche in assenza di emanazione del decreto, restava la necessità della sua adozione ai fini dell’integrazione della disciplina in relazione a quanto previsto dal II periodo del citato art. 25 c. 2.
In merito, si ricorda che, nella seduta del 7/11/2019, la Conferenza Stato-città e autonomie locali aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto, che all’art. 6 recava le Modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo.

Successivamente, con Decreto 30/12/2019 il Ministero dei Trasporti ha ritenuto di limitarsi a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 25 c. 2, I periodo, fissando Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, riservandosi con successivo decreto, di procedere alla definizione  delle  modalità  di collocazione e uso dei dispositivi  o  mezzi  tecnici  di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 C.d.S.
Solo in data 28 maggio 2024 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28/5/2024, è stato pubblicato il tanto atteso Decreto 11 aprile 2024, recante Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992.

Ai sensi dell’art. 1 c. 2 del decreto, le relative disposizioni, al fine di garantire omogeneità e uniformità nelle attività di controllo della velocità da parte degli organi di polizia stradale, si applicano sia ai dispositivi di nuova installazione, che a quelli già installati, ai quali, tuttavia, l’art. 6 concede il termine di 1 anno per adeguarsi.

Il comma 4 dell’art. 1, precisa che le nuove disposizioni non si applicano, invece, alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, presidiate ai sensi dell’art. 2 c. 1, lett. h, n. 3, presso le quali è presente l'operatore di polizia stradale, anche a distanza, al fine di controllare in continuo il funzionamento del dispositivo - per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.

Il contenuto 
Il decreto, dopo aver offerto una riscrittura, aggiornata, di quanto già previsto dal provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno in data 21/7/2017, recante Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali, che, a sua volta, aveva rinnovato quanto previsto dal precedente provvedimento del Ministero dell’Interno, adottato in data 14/8/2009, mantiene ferme “per gli aspetti relativi alle verifiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi … impiegati nell’accertamento”, nonché per la disciplina de “la segnalazione e la visibilità delle postazioni”, le pertinenti previsioni del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13/6/2017 n. 282, recante Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale.  

L’Allegato A al D.M. 11 aprile 2024: collocazione delle postazioni di controllo
L’allegato A al Decreto interministeriale Trasporti e Interno dell’11 aprile 2024, recante Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art.  142 del decreto-legge 285 del 1992, disciplina la “collocazione delle postazioni di controllo”.

Individuazione dei tratti di strada dove collocare le postazioni 
Il punto n. 1 stabilisce che per le strade di tipo:  
C - extraurbane secondarie; 
D - urbane di scorrimento; 
E - urbane di quartiere; 
E-bis - urbane ciclabili; 
F - locali;
F-bis - Itinerari ciclopedonali
Ai fini dell’individuazione dei tratti su cui collocare postazioni di controllo ai sensi dell’art. 4 c. 1 D.L. 20/6/2002 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1/8/2002 n. 168 - successivamente modificato dall'art. 49 c. 5-undecies D.L. 16/7/2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11/9/2020 n. 120 - “deve” ricorrere una o più specifiche condizioni:

  • elevato livello di incidentalità, avvenuto nel 5 anni precedenti, che rinvenga la velocità almeno come concausa;  
  • difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico;
  • “presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale”.

Si tratta della parafrasi degli stessi criteri - tranne quelli di cui alla lett. c) - previsti dalla parte II n. 3 della Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali, adottata dal Ministero dell’Interno in data 21/7/2017, oltre che dall’art. 4 c. 2 D.L. 121/2002.

Condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo
Il punto n. 2, recante “condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo” - “mobili”: con dispositivi installati in modalità di attivazione temporanea in una postazione, variabile o predeterminata, dell'infrastruttura stradale con presidio necessario, anche a distanza, da parte degli organi di polizia stradale; o “fisse”: con dispositivi installati in modalità di attivazione permanente in una postazione determinata, collocata in un preciso punto dell'infrastruttura stradale, per i quali è possibile il funzionamento automatico senza necessità del presidio degli organi di polizia, vi rientrano anche le postazioni attrezzate in modo stabile per l'installazione anche solo  temporanea dei dispositivi - costituisce l’unica, vera, novità.

Sulle STRADE EXTRAURBANE
1) La “collocazione delle postazioni mobili” può essere effettuata solo su tratti in cui il limite di velocità “imposto” dall’ente proprietario, ai sensi del comma 2 dell’art. 142 C.d.S., non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto dal comma 1 del citato art. 142.
E’ consentita la collocazione in deroga quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustificano un limite di velocità inferiore, a condizione che lo stesso risulti segnalato con i rispettivi segnali di inizio “limite massimo di velocità” e “fine limitazione di velocità”, di cui alle figure II 50 e II 71 Reg. C.d.S., relativamente ad un tratto di estesa minima pari a:

  • [per le strade] di tipo A: 2 Km;
  • [per le strade] di tipo B: 1,5 Km;
  • [per le strade] di tipo C e F: 500 m.;
  • [per le strade] di tipo F-bis: 250 m.

Viene, poi, fissata, per la prima volta, la progressiva distanza minima tra dispositivi di rilevamento della velocità puntuale, che deve essere almeno pari a:

  • [per le] strade di tipo A: 4 Km;
  • [per le] strade di tipo B: 3 Km;
  • [per le] strade di tipo C, F e F-bis: 1 Km.

2) La “collocazione delle postazioni fisse” può essere effettuata nei tratti di strada di tipo A, B, C e F in cui il limite di velocità consentito fissato dall’ente proprietario, ai sensi del comma 2 dell’art. 142 C.d.S. non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto per il corrispondente tipo di strada.
E’ consentita la collocazione in deroga quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale, ovvero condizioni di significativa incidentalità, che giustificano un limite di velocità inferiore.
Nei tratti di strada di tipo F-bis l’installazione dei dispositivi richiede un limite di velocità non inferiore a 30 km/h, salvo che [non] sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustificano l’imposizione di un limite inferiore.
Anche in questo caso, l’eventuale limite di velocità inferiore rispetto a quello previsto per il corrispondente tipo di strada deve risultare segnalato con i rispettivi segnali “limite massimo di velocità” e “fine limitazione di velocità”, di cui alle figure II 50 e II 71 Reg. C.d.S., relativamente ad un’estesa stradale pari a:

  • [per] le strade di tipo A: 2 Km;
  • [per] le strade di tipo B: 1,5 Km;
  • [per] le strade di tipo C e F: 500 m.;
  • [per] le strade di tipo F-bis: 250 m.

Il controllo della velocità media è consentito solo sulle strade di tipo A [e], B e C.
La collocazione dei relativi sistemi di misurazione è possibile a condizione che i tratti oggetto di rilevazione risultino:

  • caratterizzati da una velocità consentita uniforme;
  • privi di diramazioni e svincoli, salva la presenza di ingressi e/o uscite nell’ipotesi in cui i rispettivi flussi rappresentino statisticamente un valore non significativo. 

L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media deve essere di almeno a 1 km
La distanza minima tra sistemi di rilevamento della velocità media deve tener conto dell’esigenza di evitare un frazionamento dell’infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi deve escluderne il contemporaneo funzionamento su [due] tratti successivi, qualora tra la fine dell’uno e l’inizio dell’altro non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1 km. 

Sulle STRADE URBANE
1) La “collocazione delle postazioni mobili” può essere effettuata sulle strade: 

  • di tipo D, “esclusivamente” se il limite di velocità consentito sia pari a quello previsto per il corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in deroga, [solo] quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale, o condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano un limite di velocità inferiore, da indicarsi con segnaletica verticale, esclusivamente a condizione che il limite sia esteso a[d] un tratto di almeno 400 metri;
  • di tipo E ed F, [solo] se il limite di velocità consentita risulti pari a 50 km/h;
  • di tipo E-bis, [solo] se il limite di velocità sia pari a quello proprio del corrispondente tipo di strada (30 km/h);
  • di tipo F-bis, [solo] se il limite di velocità consentito, comunque non inferiore a 30 km/h, sia indicato attraverso la segnaletica verticale e riferito ad un tratto stradale di estesa minima di almeno 250 metri.

La distanza minima tra dispositivi sul medesimo tratto stradale, deve essere pari almeno a 1 Km sulle strade di tipo D e a 500 metri per le strade di tipo E e F, anche nei confronti di eventuali postazioni fisse.

2) La “collocazione delle postazioni fisse” richiede una preventiva valutazione, da parte dell’ente proprietario, circa l’adozione, in via preferenziale, di dossi artificiali di cui all’art. 179 c. 4 Reg. C.d.S.
In caso contrario, la postazione fissa può essere collocata sulle strade:

  • di tipo D, [esclusivamente] se il limite di velocità consentito, sia pari a quello previsto (per il) tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in deroga, [solo] quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale, o condizioni di significativa incidentalità stradale che giustificano un limite di velocità inferiore, [esclusivamente] a condizione che il limite sia esteso a[d] un tratto di almeno 400 m;
  • di tipo E ed F, [esclusivamente] se il limite di velocità consentito sia pari a quello previsto per il corrispondente tipo di strada (50 km/h);
  • di tipo E-bis, [esclusivamente] se il limite di velocità consentito sia pari a quello previsto per il corrispondente tipo di strada (30 km/h);
  • di tipo F-bis, [esclusivamente] se il limite di velocità consentito, da indicarsi con segnaletica verticale e riferito a[d] un tratto stradale di estesa minima di almeno 250 m., non sia inferiore a 30 km/h.

Non è, invece, consentito installare postazioni fisse nei tratti in cui la velocità consentita, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h a quella prevista per la tipologia di strada.

La distanza minima tra dispositivi deve essere almeno pari a 500 m. in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.
La collocazione di sistemi di misurazione della velocità media è possibile esclusivamente sulle strade di tipo D, a condizione che i tratti oggetto di rilevazione risultino:

  • caratterizzati da una velocità consentita uniforme, salvo il caso in cui vi siano brevi tratti intermedi con velocità inferiore rispetto a quella consentita nel tratto stradale complessivamente sottoposto al controllo;
  • privi di diramazioni e svincoli.

L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media e la distanza minima tra sistemi di rilevamento devono essere almeno pari a 500 m. 
Anche in questo caso, la distanza minima tra sistemi di rilevamento della velocità media deve tener conto dell’esigenza di evitare un frazionamento dell’infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi deve escluderne il contemporaneo funzionamento su tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1 km.
Per entrambe le tipologie, fisse e mobili, la distanza tra il segnale recante il limite di velocità e la postazione di controllo, comunque non inferiore a 200 m. per le strade di tipo D e a 75 m. per le altre strade, deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada.

L’Allegato B al D.M. 11 aprile 2024: modalità di uso dei dispositivi e attività complementari al controllo
L’allegato B al Decreto interministeriale Trasporti e Interno dell’11 aprile 2024, recante Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art.  142 del decreto-legge 285 del 1992, disciplina le “modalità di uso dei dispositivi e attività complementari al controllo”.

Attività di gestione e manutenzione dei dispositivi
I punti 1.1 e 1.2, richiedono che le attività di controllo della velocità mediante dispositivi che consentono l’accertamento da remoto delle violazioni, debbano essere effettuate unicamente da organi di polizia stradale, dotati di adeguata competenza e conoscenza del loro funzionamento, che devono anche provvedere alla loro corretta manutenzione. 

Attività sussidiarie affidabili a terzi
Il punto 1.3, ricorda che l’accertamento delle violazioni costituisce un servizio di polizia stradale, ai sensi dell’art. 11 c. 1, lett. a), C.d.S., che, in quanto tale, non può essere delegabile.
E’, invece, consentito affidare a terzi, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, attività meramente manuali e complementari di servizi sussidiari alla gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio, individuati, a titolo esemplificativo “e non esaustivo”, in:

  • operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica;
  • elaborazione informatica dei dati, senza [alcun] potere decisionale in ordine alla validazione e all’accertamento (delle violazioni);
  • stampa dei verbali relativi alle violazioni accertate e relativo imbustamento;
  • attività di ‘data entry’ concernenti le singole fasi che concorrono alla [corretta] gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio, quali esiti di notifiche, pagamenti, ricorsi e comunicazioni varie.   

Forme di acquisizione dei dispositivi
Il punto 1.4 stabilisce che è consentito l'uso di apparecchi di proprietà, o che sono nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi, ex art. 345 c. 4 Reg. C.d.S., per effetto di: 

  • acquisizione in locazione finanziaria o leasing; 
  • noleggio a canone fisso;
  • acquisizione in comodato da altre pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti proprietari o concessionari delle strade.

Il corrispettivo concernente il servizio di locazione o noleggio e relativi servizi di manutenzione, deve risultare conforme alle disposizioni degli artt. 142 c. 12-ter e 208 C.d.S., ed esprimersi attraverso un canone fisso rapportabile al costo delle apparecchiature, o al tempo di utilizzo, giornaliero o mensile. In ogni caso, il canone non può essere rapportato alla quantità o qualità delle sanzioni, accertate o riscosse. 
Le spese di accertamento, a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art.  201 c. 4 C.d.S., tra cui possono essere ricomprese solo le spese relative all'individuazione del trasgressore e quelle di notifica del verbale di contestazione, mentre restano escluse quelle sostenute per l'impiego delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento della violazione e i costi connessi alla   gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio successivi alla notificazione dei verbali, devono avere un costo documentabile e analitico. 

Aspetti connessi alla protezione dei dati personali
Il punto 1.5 dispone che i dispositivi utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione e la successiva visione delle relative immagini, devono essere impiegati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

A tale fine, il titolare e il responsabile del trattamento, eventualmente individuato, devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e trattare i dati personali: 

  • nel rispetto del principio di «minimizzazione dei dati», memorizzare le immagini solo in caso di infrazione; 
  • nel rispetto del principio di «limitazione della finalità», rendere le immagini fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali, salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari;
  • nel rispetto del principio di «limitazione della conservazione», conservare le immagini solo per il periodo di tempo strettamente necessario all'applicazione delle sanzioni e alla definizione dell'eventuale contenzioso; 
  • nel rispetto del principio di «integrità e riservatezza», nella conservazione delle risultanze video/fotografiche, adottare gli accorgimenti di sicurezza utili a[d] evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle immagini. 

In occasione della notifica del verbale di contestazione, non devono mai essere allegate le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova degli illeciti.
Al fine di consentire al destinatario del verbale che, ai sensi dell'art. 25 L. 7/8/1990 n. 241, abbia legittimo interesse a conoscere l'effettivo autore della violazione e di ottenere dall’autorità ogni elemento utile, deve essere resa disponibile, a richiesta, la visione della documentazione video/fotografica, nel rispetto delle norme sull'accesso ai dati personali trattati. In ogni caso, al momento dell'accesso, devono essere oscurati o resi non riconoscibili tutti i soggetti - oltre che le targhe di altri veicoli eventualmente ripresi nei fotogrammi; resta, allora, da comprendere come si possa (ri)conoscere il trasgressore.

Infine, allo scopo di tutelare le esigenze di riservatezza e in conformità al principio di «minimizzazione dei dati», non è possibile effettuare il rilevamento della velocità attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo quando l'apparecchiatura permetta la memorizzazione di immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo; è, tuttavia, consentito il rilevamento della velocità con ripresa frontale del veicolo, qualora i dispositivi siano provvisti di una funzione che oscura automaticamente le parti di immagini che permettono di identificare le persone.

Conclusioni
Nulla di nuovo: si tratta dell’integrale parafrasi degli stessi criteri previsti dalla parte I nn. 5 e 6 della Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali, adottata dal Ministero dell’Interno in data 21/7/2017.


Articolo dell’Avv. Fabio Piccioni


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