La Rivista del Sindaco


Libello sulla mancata omologazione

Alcuni chiarimenti rispetto all'ordinanza della Cassazione Civile, sez. II, 18/4/2024 n. 10505
Approfondimenti
di Piccioni Fabio
24 Maggio 2024

 

Il deposito dell’ordinanza della Cassazione Civile, sez. II, 18/4/2024 n. 10505, ha destato una serie di incertezze in ordine alle quali si cercherà di fare chiarezza.
Prima di tutto - onde evitare quelle fallaci informazioni (idonee a compromettere, a livello nazionale, l’operato di tutti gli organi di polizia stradale) secondo le quali, per sapere se un dispositivo sia, o meno, omologato si deve fare accesso agli atti - sembra opportuno risolvere un equivoco di fondo.
La mancata sottoposizione a omologazione dei dispositivi non è dovuta a negligenza o a un conveniente intento di semplificazione delle procedure, ma al fatto che non risultano omologabili, in quanto non è mai stato adottato lo specifico disciplinare tecnico di riferimento che ne definisca requisiti e caratteristiche. 
In altre parole, non è possibile omologare - cioè dichiarare conforme - un dispositivo rispetto a qualcosa che non c’è.    
La dimostrazione di quanto sopra si evince dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017 che, nel disciplinare le procedure finalizzate all’approvazione dei misuratori di velocità: 

  • all’art. 1 dispone: 

Nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell’art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato.

  • e al Capo I, recante Generalità, prevede che 

1.1 … I dispositivi e i sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, sono soggetti ad approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 45, comma 6, del Nuovo codice della strada (nel seguito «Codice»), e dell'art. 192, comma 3, del connesso regolamento di esecuzione e di attuazione (nel seguito «regolamento»). …

Ciò premesso - osservato che, nel “ritenuto in fatto” della pronuncia, sembra esserci un errore, laddove si riferisce di un verbale che contesta la velocità di 97 Km/h, su strada in cui è prescritto il limite di 90 Km/h, in violazione del comma 8 (invece che del comma 7) dell’art. 142 C.d.S. - si deve procedere a un’attenta lettura del combinato disposto delle disposizioni. 
Dall’analisi del contesto normativo e regolamentare di riferimento, “omologazione” e “approvazione” non si riferiscono a due diverse procedure di certificazione, in quanto riconducibili al medesimo procedimento di convalida dell’apparecchiatura:

  • l’art. 45 C.d.S. dispone:

6. Nel regolamento sono precisati … i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici … nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, … che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

  • in attuazione della norma citata, l’art. 192 Reg. C.d.S. prevede che: 

1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione … di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, … di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero … corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso … 
2. L’Ispettorato generale … del Ministero … accerta, a, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. … 
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.

  • l’art. 142 C.d.S. recita che: 

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologatecome precisato dal regolamento.

  • in attuazione della norma citata, l’art. 345 Reg. C.d.S. dispone che

2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. …

Dunque, se risulta indiscutibile che l’art. 142 C.d.S. (a differenza degli altri), al comma 6, ma anche al comma 1 - a seguito della modifica recata dall’art. 25 c. 1 lett. a) L. 120/2010 - reca l’esclusiva locuzione “debitamente omologate”, le disposizioni successivamente adottate, di rango primario, permettono di concludere che le due (pur diverse nei presupposti) procedure si basano sulla medesima istruttoria tecnico-amministrativa. 

L’art. 4 D.L. 20/6/2002 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1/8/2002 n. 168, afferma che: 
Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L’art. 201 c. 1-ter C.d.S., inserito dall’art. 4 c. 1 lett. b) D.L. 27/6/2003 n. 151 convertito con modificazioni dalla L. 1/8/2003 n. 214, nella prima versione, prevedeva: 
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate

ma, all’esito della sostituzione recata dall’art. 36 c. 1 lett. e) L. 29/7/2010 n. 120, dispone: 

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

A riprova di quanto detto, si osservi che, nonostante nell’art. 186 C.d.S. sia stato abbassato, fin dal 7/8/2002 (art. 3 D.L. 121/2002), il tasso alcolemico consentito ai fini della guida da 0,8 a 0,5 g/l, il comma 1 dell’art. 379 Reg., rimasto immutato, continua a prevedere - a distanza di oltre vent’anni - che il soggetto è ritenuto in stato di ebbrezza quando la concentrazione alcolemica raggiunge 0,8 g/l. 
Quanto, poi, alle affermazioni, contenute nell’ordinanza, a tenore delle quali:  

  • “ … l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico (?), nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”;
  • “ L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l’approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento …” 

si rileva da un lato, 

  • l’art. 192 Reg. C.d.S., al comma 1, prevede una medesima modalità di avvio per le procedure di omologazione e approvazione per, poi, consentire che, sulla base della distinzione recata dai commi 2 e 3, laddove manchino le prescrizioni di riferimento, nell’impossibilità di procedere all’omologazione, il Ministero, con la medesima istruttoria tecnico-amministrativa, tesa a valutare la validità, l’efficacia e l’efficienza del prodotto, prevista per l’omologazione, procede all’approvazione;

dall’altro, 

  • l’art. 345 c. 2 Reg. C.d.S. - mai nemmeno citato nell’ordinanza della Cassazione - complementare ed esplicativo dell’art. 142 C.d.S., dispone che le singole apparecchiature devono essere approvate (e non omologate) dal Ministero. 

Trattasi, peraltro, della stessa previsione che ha anticipato quanto, poi, previsto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 29/10/1997, recante Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego

Infine, l’art. 45 c. 6 C.d.S. che, come evidenzia la Cassazione, si riferisce a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, prevede che gli stessi siano soggetti all’approvazione o omologazione da parte del Ministero, previo accertamento, per entrambi, delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.

In merito, si ricorda che la Consulta, nel richiedere che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, con sentenza n. 113 del 18/6/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 c. 6 - e non dell’art. 142 c. 6.

Ne deriva che, poiché - per quanto già osservato - mancano le prescrizioni di riferimento, nell’impossibilità di procedere all’omologazione, il Ministero dei Trasporti, con la medesima procedura tecnica prevista per l’omologazione, procede all’approvazione.

Seppur è vero - come osserva la Corte - che le circolari ministeriali non possono derogare alle fonti primarie, resta da evidenziare il potenziale cortocircuito tra potere legislativo ed esecutivo, stante che la citata prassi amministrativa risulta adottata dal Ministero dell’Interno - coordinatore dei servizi di polizia stradale ex art. 11 c. 3 C.d.S. - e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - unico organo competente per l’emanazione dei disciplinari tecnici per l’omologazione, per le necessarie verifiche tecniche, e per l’approvazione degli apparecchi.

In conclusione, si osserva che nel nostro ordinamento non vige il principio dello stare decisis - concernente il precedente vincolante, né a livello orizzontale (il precedente vincola la stessa corte che ha pronunciato la sentenza, c.d. precedente “interno”), né a livello verticale (le corti di grado inferiore sono obbligate ad attenersi ai precedenti delle corti gerarchicamente superiori, c.d. precedente “esterno”) - di talché nulla vieta che altro giudice possa, in consapevole contrasto con l’orientamento della Suprema Corte, affermare l’esatto contrario.

Resta solo da osservare che il problema sembrava aver trovato soluzione a livello legislativo, laddove la prima versione del D.d.L. 1435, recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, all’art. 6, concernente Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico, aveva previsto al comma 1 lett. a) le seguenti modifiche all’art. 142:

  1. al comma 1, secondo periodo, le parole: «debitamente omologate» sono sostituite dalle seguenti: «debitamente omologate o, nelle more dell’emanazione di un regolamento specifico, approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
  2. al comma 6, dopo le parole: «debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «o, nelle more dell’emanazione di un regolamento specifico, approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Tuttavia, a seguito dell’approvazione, dopo la prima lettura alla Camera in data 27/3/2024, nel D.d.L. oggi pendente al Senato con il n. 1086, tali modifiche sono sparite.

 
Articolo di Fabio Piccioni


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