Cassazione Civile, Sezione IV - Sentenza 27 febbraio 2018, n. 1187
Servizi Comunali Attività edilizia Attività ediliziaMASSIMA
In materia edilizia gli oneri di urbanizzazione sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso. Infatti il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata alla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall'ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere stesse.
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 7 aprile 2025, n. 2950
INPS – Messaggio 17 marzo 2025, n. 940
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