Sulla valutazione degli elementi configurabili il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività d’impresa ai fini dell’esercizio del potere interdittivo
Consiglio di Stato, Sezione III – Sentenza 25 febbraio 2025, n. 1610
Tar Campania - Napoli, Sezione VIII - Sentenza 15 febbraio 2018, n. 1041
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Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, come le parti comuni di un condominio, costituiscono opere realizzabili secondo il regime dell'attività edilizia libera e non richiedono dunque alcun titolo abilitativo: vi rientrano esemplificativamente, piccole strutture come altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cuccia del cane, casetta gioco bimbi, barbecue rimovibili, vasi e fioriere mobili, e simili, ovvero tutti manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici.
ARTICOLO
Il Comune non può far rimuovere le fioriere condominiali perché prive di titolo edilizio
Sì al ricorso dei negozianti: attività libera le opere nelle aree pertinenziali dei fabbricati. In caso di ancoraggio al suolo serve la Cil e non il permesso di costruire. Da verificare l’occupazione di spazio
Le fioriere restano dove sono, per ora. Il Comune non può ordinare di rimuovere i vasi collocati nelle aree pertinenziali dei fabbricati soltanto perché non hanno il titolo abilitativo. E ciò perché i vasi posti su strada per motivi estetici ben possono rientrare nell’attività edilizia libera. Se poi si accerta che sono ancorati al suolo, è necessaria al massimo la comunicazione di inizio lavori e non serve certo il permesso di costruire, il che esclude che la violazione possa essere sanzionata con la demolizione. È quanto emerge dalla sentenza 1041/18, pubblicata dall’ottava sezione del Tar Campania.
Costruzioni escluse
Accolto il ricorso dei negozianti che hanno collocato le fioriere davanti al condominio. In realtà non richiedono alcuna autorizzazione del Comune gli elementi di arredo per le aree di pertinenza dei condomini. Qualche esempio? Altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cucce per cani, casette gioco bimbi, barbecue rimovibili. Insomma: tutti i manufatti non ancorati al suolo in maniera strutturale rientrano nell’attività edilizia libera. Nel nostro caso, però, le fioriere sono collocate in piccoli scavi con una profondità di dieci centimetri. Le opere non possono tuttavia essere considerate «interventi di nuova costruzione» e dunque assoggettate al maggiore titolo abilitativo: lo sono soltanto i manufatti e le installazioni che possono utilizzati come «abitazioni, ambienti di lavoro oppure depositi, magazzini e simili». Resta tuttavia da accertare se i negozianti hanno occupato in modo legittimo il suolo pubblico. All’amministrazione non resta che pagare le spese di giudizio.
Dario Ferrara
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