Gestione graduatorie: i vincitori non possono essere richiamati

Tar Lazio - sentenza n. 10288, 22 maggio 2024

Servizi Comunali Contratti pubblici Gare

27 Giugno 2024

Secondo la sentenza del Tar Lazio, Sezione IV-ter, 22 maggio 2024, n.10288 il vincitore di un concorso non ha il diritto ad essere richiamato in occasione dello scorrimento delle graduatorie, anche da parte di altri enti, persino nel caso in cui l’ente che utilizza la graduatoria abbia una sede più vicina o più attrattiva rispetto a quella nella quale sia già stato assunto. I vincitori possono opzionare solo tra le sedi dei comuni che in quel momento erano aderenti all’accordo per l’utilizzo della graduatoria senza poter optare per altre sedi in quel momento non disponibili. La decisione evidenzia l’erroneità della teoria secondo la quale i vincitori vanterebbero un diritto ad essere richiamati ogni volta che un ente si avvalga della graduatoria. 
Ciò significa che mentre le p.a. nei due anni di validità della graduatoria possono continuare a scorrerla, i vincitori o gli idonei, una volta chiamati ed assunti, fuoriescono da essa e non possono e debbono più essere chiamati. 


Fonte: Giustizia Amministrativa

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