Richiesta di un cittadino che chiede di identificare chi, oltre alla madre, egli presume dimorare presso l'abitazione
Risposta di Andrea Dallatomasina
La natura giuridica del diritto di abitazione e d'uso e i riflessi in materia di IMU
Servizi Comunali IMU Notifica atti
1. Considerazioni preliminari sull'istituto
In occasione di un decesso, una delle norme del Codice Civile che più di frequente trova applicazione è il comma 2 dell’art. 540. Recita la citata norma: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
La disposizione di legge riportata prevede e disciplina quelli che sono noti come i diritti di abitazione e di uso mobili del coniuge superstite.
Trattasi evidentemente di un “lascito” di favore; esso è posto a tutela dell’interesse, non solo economico, ma anche morale del coniuge superstite a permanere nell’abitazione familiare.
In ogni caso, la disposizione di tutela in commento va ad aggiungersi alla qualifica di erede legittimario del coniuge superstite, a cui compete altresì la metà del patrimonio del defunto, ovvero un terzo in ipotesi di concorso con i figli.
Come oramai da tempo esplicitato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, vi è assoluta indipendenza tra la qualifica di erede e l’acquisto del diritto di abitazione e d’uso mobili. Il diritto in questione si acquista immediatamente al momento di apertura della successione, anche se il coniuge superstite rinuncia all’eredità.
I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano si sommano alla quota dell’immobile spettante al coniuge superstite in proprietà.
I diritti ex art. 540 c.c. gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata - a norma dell'art. 556 c.c. - considerando il valore del relictum (e dell’eventuale donatum) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà.
In caso di incapienza della disponibile, vi sarà la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, e, ove pure questa risulti insufficiente, la riduzione anche delle quote riservate ai figli e/o agli altri legittimari (così Cass. n. 9651/2013).
2. La natura giuridica del diritto di abitazione e d'uso del coniuge superstite
Molto si è discusso sulla natura del diritto in commento che sembra essere quella di un prelegato o legato ex lege.
Gioverà ricordare come il legato sia una disposizione mortis causa a titolo particolare, in base al quale un soggetto, detto legatario, succede al de cuius in uno o più diritti reali ovvero rapporti ben determinati, che non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio del defunto.
Nel caso di specie quindi si parla di prelegato o legato ex lege avente ad oggetto un diritto reale di godimento.
L’istituto in questione riporta alla memoria i diritti d’uso e di abitazione disciplinati rispettivamente negli artt. 1021 e 1022 c.c.
Ai sensi dell’art. 1021 c.c. “Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto”.
Il successivo art. 1022 c.c. prevede invece che “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.
Ricordata la disciplina, la differenza tra i diritti reali di cui agli artt. 1021 e 1021 c.c. e i diritti d’abitazione e d’uso del coniuge superstite risulta evidente. Se i primi sono commisurati e limitati alle esigenze del titolare e della sua famiglia, i secondi hanno natura vitalizia, cessano con la morte del beneficiario e non risentono di alcuna limitazione nel relativo godimento.
3. I presupposti del diritto di abitazione e d'uso del coniuge superstite
Tre sono i presupposti perché possa sorgere il diritto in commento in capo al coniuge superstite, ovvero:
3.1. Il vincolo matrimoniale
Perché possa trovare applicazione l’art. 540, c.2, c.c. occorre che il rapporto di coniugio sia in atto al momento dell'apertura della successione.
Pertanto, è necessario che alla data di apertura della successione non sia divenuta definitiva la pronuncia di nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al vincolo matrimoniale è parificata l’unione civile di cui alla Legge n. 76/2016. Pertanto, anche l’unito civilmente potrà beneficiare del diritto ex art. 540, c.2, c.c.
Nulla spetta invece al convivente more uxorio. Quest’ultimo al più potrà essere beneficiario di un legato disposto in testamento dal convivente avente ad oggetto i diritti d’uso e d’abitazione di cui agli artt. 1021 e 1022 c.c..
Attesa la natura giuridica dell’istituto sopra ricordata, le nuove nozze del coniuge superstite non dovrebbero incidere sulla legittimità di esercizio del diritto in commento.
Parte della dottrina ha però sostenuto che in ipotesi di nuove nozze il diritto previsto dall’art. 540, c.2, c.c. verrebbe meno.
3.2 La casa familiare
La norma di legge è molto chiara nel prevedere che il beneficio in questione può riguardare i soli immobili in cui, durante la vita del de cuius, si è svolta la vita familiare.
Tant'è che per certa giurisprudenza detto diritto non sussiste quando la cessazione della convivenza tra i coniugi renda impossibile l'individuazione di una casa adibita a residenza familiare (così Cass. n. 13407/2014 e Cass. n. 15667/2019).
In altri casi la giurisprudenza si è dimostrata più “generosa”, riconoscendo che i diritti di abitazione e uso ex art. 540, c. 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, a meno che, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perso ogni collegamento con l'originaria destinazione familiare (Cass. n. 22566/2023).
Deve in ogni caso escludersi che i diritti ex art. 540, c.2, c.c. possano estendersi ad ulteriori e diversi appartamenti, autonomi rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompresi nello stesso fabbricato, ma non utilizzati per le esigenze abitative della comunità familiare (così Cass. n. 4088/2012, Cass. n. 12042/2020 e Cass. n. 7128/2023).
Nessun diritto può essere invocato nemmeno con riferimento alle case utilizzate per vacanza.
3.3 La proprietà o comproprietà sulla casa familiare
L’art. 540, c.2, c.c. prevede che l’abitazione e i mobili oggetto del diritto del coniuge superstite debbano essere stati “di proprietà del defunto o comuni”.
La parte maggioritaria della giurisprudenza da sempre sostiene una interpretazione restrittiva della norma, affermando che il diritto di abitazione in discorso sussiste qualora il cespite sia di proprietà del de cuius ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite.
Non sorgerebbe invece alcun diritto nell’ipotesi in cui il bene fosse stato in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo (così Cass. n. 6691/2000 e Cass. n. 29162/2021).
Altra giurisprudenza, meno restrittiva, ha sostenuto che se la residenza familiare è fissata in un immobile in comproprietà con terzi, il diritto di abitazione spettante al coniuge si traduce in un diritto di credito sull'equivalente in denaro (Cass. n. 14594/2004).
Favorevole ad una interpretazione estensiva è invece parte della dottrina, per la quale il diritto di cui all’art. 540, c.2, c.c. sorgerebbe anche in ipotesi di comproprietà con terzi della casa familiare.
4. Atti di disposizione del diritto di abitazione
Il dubbio che ragionevolmente sorge è se il diritto di cui all’art. 540, c. 2, c.c. possa essere oggetto di atti dispositivi.
Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 1024 c.c. prevede che “I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione”.
La norma non fa che esplicitare quella che è l’inevitabile conseguenza della natura dei diritti d’uso e d’abitazione disciplinati dagli artt. 1021 e 1022 c.c.. Se la funzione di questi ultimi è la soddisfazione immediata dei bisogni personali del titolare, allora ogni forma di utilizzazione indiretta della cosa deve essere vietata.
E’ pur vero però che i diritti di cui all’art. 540, c.2, c.c. come già sopra precisato, si diversificano da quelli disciplinati dagli artt. 1021 e 1022 c.c..
In ogni caso, poi, la giurisprudenza tende ad escludere il carattere pubblicistico del vincolo previsto dall’art. 1024 c.c., affermando piuttosto che esso sarebbe previsto esclusivamente a tutela del “nudo” proprietario.
Con questa premessa, allora, deve riconoscersi che anche il coniuge superstite può disporre dei diritti di abitazione e d’uso sulla casa familiare di cui è titolare, purchè con il consenso degli eredi “nudi” proprietari.
Pertanto, per procedere alla vendita di un immobile su cui grava un diritto di abitazione ex art. 540, c.2, c.c. sarà necessario il consenso espresso e debitamente formalizzato sia del coniuge superstite titolare del diritto di abitazione sia degli altri eredi titolari della “nuda” proprietà.
5. Il diritto di abitazione del coniuge superstite e i riflessi in materia di IMU
Il diritto di cui all’art. 540 c.c. ha importanti conseguenze sul piano fiscale.
Per quanto in questa sede interessi, è il coniuge superstite, in quanto titolare del diritto di abitazione, ad essere soggetto passivo ai fini IMU.
Pertanto, è solo al coniuge superstite che andrà notificato l’avviso di accertamento, e non anche ai nudi proprietari.
Ovviamente, nulla sarà dovuto nell’ipotesi in cui il diritto di abitazione di cui all’art. 540, c.2, c.c. insista su un’abitazione principale non accatastata come A/1, A/8 o A/9.
La sussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite può essere dichiarata nella denuncia di successione, compilando l’apposito campo nel quadro immobili.
Avv. Lorella Martini
>> Puoi approfondire il tema accedendo alla registrazione del webinar "Successioni e notificazione degli avvisi di accertamento agli eredi - problematiche connesse" del 30/05/2024
>> Leggi anche dello stesso autore l'approfondimento "Come identificare l'erede del contribuente deceduto?"
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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