Ferie o malattia del personale educativo in giornata di attività integrative
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Aran - Parere CIRU70
Servizi Comunali Assenze PermessiSecondo il parere dell'Aran la questione delle ferie “pregresse” costituisce un’eccezione non contemplata dalla normativa contrattuale che, invece, in linea con il dettato costituzionale, conferma in primo luogo il carattere di irrinunciabilità delle stesse e stabilisce le modalità per la loro fruizione.
Dal punto di vista della disciplina legale il carattere del diritto alle ferie è dunque inderogabile. Sotto tale profilo è onere dell’amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.
Il datore di lavoro, quindi, non può limitarsi a sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali ma, prima di poter “azzerare” il contatore delle ferie maturate e non godute ha l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto.
Si deve concludere che, in via ordinaria, l’amministrazione ha l’onere di pianificare le ferie dei lavoratori con un certo preavviso, monitorando le ferie residue in capo ad ogni dipendente per agevolarlo ad esercitare in modo effettivo il proprio diritto.
Fonte: Aran (https://www.aranagenzia.it/)
https://www.aranagenzia.it/component/content/article/7668-istruzione-e-ricerca-ferie-e-riposi-solidali/14564-ciru70.html
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: