Le modifiche recate dalla legge di conversione
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Come già rilevato - si veda La reintroduzione del delitto di peculato per distrazione, in questa rivista il 16/7/2024 - l’art. 9 D.L. 4/7/2024 n. 92, recante Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, c.d. “decreto carceri” - in attesa dell’annunciata definitiva abrogazione del delitto di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) unitamente alla riformulazione integrale del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) - ha introdotto nel codice penale l’art. 314-bis con l’intento “di chiarire definitivamente la punibilità delle condotte di peculato per distrazione”.
Il decreto è stato convertito con modifiche nella L. 8/8/2024 n. 112, pubblicata il giorno dopo in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 10 agosto 2024.
Questo il testo definitivo.
Art. 314-bis.
Indebita destinazione di denaro o cose mobili
Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.
La prima formulazione
Il nuovo delitto di Indebita destinazione di denaro o cose mobili disciplina un reato proprio, del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e dell’incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), contro la pubblica amministrazione.
La previsione - che si apre con l’apposita clausola di riserva che rende il delitto sussidiario rispetto alla figura principale della fattispecie di peculato (art. 314 c.p.) - punisce l’agente pubblico che destina il denaro o altra cosa mobile altrui, di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione dell’ufficio o del servizio ricoperto, a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità.
Ai fini dell’integrazione della nuova fattispecie è anche richiesta l’intenzionalità nel procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale, anche per altri, o un danno ingiusto ad altri.
Il presidio sanzionatorio consiste nella reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Il riferimento all’art. 314-bis c.p. viene opportunamente inserito anche nell’art. 322-bis c.p. che estende, al posto del richiamo all’abrogando art. 323, l’applicazione di alcune fattispecie di reato a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio, oltre che ai membri delle Corti internazionali, agli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali.
La prima formulazione della norma, tuttavia, aveva destato una serie di rilievi critici.
Infatti, non teneva in debito conto del fatto che l’art. 7 par. 3 Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le frodi e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.
Mancava, inoltre, un esplicito riferimento all’istituto previsto dall’art. 323-bis c.p., relativo all’attenuante speciale, a efficacia comune, in caso di particolare tenuità del fatto.
Il nuovo reato, infine, non risultava nemmeno richiamato nell’art. 25 D.Lgs. 8/6/2001 n. 231, che elenca il catalogo dei reati che prevedono la responsabilità amministrativa degli enti.
Le modifiche recate dalla legge di conversione
La legge di conversione del decreto, quindi, anche al fine di evitare eventuali procedure di infrazione, ha tentato di risolvere le suddette criticità.
Nell’art. 314-bis c.p. è stato aggiunto un secondo comma ai sensi del quale il limite massimo edittale della pena della reclusione è aumentato fino a 4 anni, quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio o il danno ingiusto siano superiori a 100.000 euro.
Inoltre, nel comma 2 dell’art. 9 D.L. 92/2024 viene inserito il riferimento all’indebita destinazione di denaro o cose mobili anche nella rubrica dell’art. 322-bis.
Vengono, infine, introdotti due disposizioni supplementari al comma 2.
Il nuovo comma 2-bis, modifica l’art. 323-bis c. 1 c.p., includendo il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei reati per i quali opera la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.
Il nuovo comma 2-ter - previa espunzione del riferimento al delitto di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. - modifica la rubrica e il comma 1 dell’art. 25 D.Lgs. 231/2001, relativo alla responsabilità degli enti, includendo il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, nel novero dei reati per i quali, qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 11 marzo 2025, n. 1991
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 24 marzo 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 3 febbraio 2025, n. 2
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