Non è ammissibile frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza
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La regola generale e la sua ratio
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (1), la verifica della consistenza e dell’incidenza urbanistico – edilizia dell’intervento realizzato, al fine di apprezzare l’alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici ed individuare il necessario titolo abilitativo e, ove carente, la sanzione applicabile per il relativo abuso, deve essere condotta considerando la globalità delle opere, mostrandosi parziale e quindi incompleta una visione atomistica che prenda a riferimento separatamente ogni singolo intervento al fine di stabilire se ciascuno di essi sia o meno assoggettato a permesso di costruire (2).
Non è possibile, di conseguenza, una visione atomistica o frazionata del realizzato ma è necessaria una visione complessiva; di talché, nel verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, non può tenersi conto del mero profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi in esame anche l’elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico, consentendo la realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso alla loro realizzazione.
È agevole individuare la ratio di tale regola: infatti, il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio.
Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l'ufficio tecnico comunale deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa. Da ciò deriva che non è possibile scomporre una parte dell’opera per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione (3): le diverse opere realizzate in un unico contesto spaziale, sotto il profilo dell’incidenza delle stesse sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, devono ricevere una considerazione unitaria (4).
Compresenza di opere minori e di opere necessitanti il permesso di costruire
Il principio della valutazione complessiva delle opere realizzate trova concreta e ripetuta applicazione nei casi in cui bisogna valutare opere minori o pertinenziali o, addirittura, teoricamente rientranti nell’ambito dell’attività edilizia libera che, però, si accompagnano ad opere necessitanti un vero e proprio titolo abilitativo. Ad esempio, è stato affermato che:
Plurime opere minori
Il principio opera anche nei casi in cui vi siano plurime opere minori che, isolatamente considerate, potrebbero rientrare nell’attività edilizia libera o, comunque, non necessitanti il permesso di costruire ma, che, al contrario, richiedono un vero e proprio titolo abilitativo in caso di compresenza. Ad esempio:
Calcolo del contributo di costruzione
Il principio della valutazione complessiva vale anche nel caso in cui si deve calcolare il contributo concessorio, non potendo frazionare l’intervento, distinguendo la parte qualificabile come manutenzione straordinaria (non soggetta a contribuzione) da quella relativa all’ampliamento, qualificabile come ristrutturazione (soggetta, questa sola, a contribuzione) (17).
Aspetti paesaggistici
Il medesimo principio opera anche quando si tratta di effettuare la valutazione riguardante gli aspetti paesaggistici (ed il rilascio dell’autorizzazione): è stato, infatti, affermato che quando un intervento edilizio si articola in una pluralità di opere, l'amministrazione deve compiere necessariamente una valutazione unitaria e globale, in quanto la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne l'effettiva portata; anche nel caso del paesaggio, il pregiudizio non deriva da ciascun intervento a sé stante ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e paesaggistico nonché dalle reciproche interazioni (18).
Ad esempio, è stato affermato che un insieme di 8 pergolati, distanziati fra loro, che coprono complessivamente 78 mq. di superficie ha rilevanza paesaggistica in quanto si genera un impatto unitario sul territorio tutelato dai vincoli, con necessità dell’autorizzazione paesaggistica che, di norma, non servirebbe per il singolo pergolato (19).
Consiglio pratico
Alla luce del principio in discorso, non solo è necessario procedere ad una valutazione onnicomprensiva dell’intervento, ma è parimenti fondamentale richiamare il medesimo principio all’interno del provvedimento adottato, a motivazione della decisione ivi contenuta, indicando gli opportuni riferimenti giurisprudenziali.
(1) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 30 giugno 2021, n. 4919; sent. 13 ottobre 2020, n. 6191; sent. 10 novembre 2017, n. 5180; sent. 8 maggio 2018, n. 2738; sez. II, sent. 11 marzo 2024, n. 2321; sent. 4 novembre 2024, n. 8751; sent. 9 ottobre 2024, n. 8118; TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 25 febbraio 2021, n. 1273; sent. 11 marzo 2020, n. 1112; sez. VIII, sent. 25 maggio 2020, n. 1960; sez. III, sent. 26 aprile 2021, n. 2729; sez. VII, sent. 27 aprile 2020, n. 1496; sez. III, sent. 11 giugno 2021, n. 3961; sez. II, sent. 10 gennaio 2024, n. 248; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 4 dicembre 2020, n. 852; TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, sent. 27 ottobre 2020, n. 181; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 27 febbraio 2020, n. 257; TAR Toscana, sez. III, sent. 27 maggio 2021, n. 812; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 8 maggio 2019, n. 1033; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 17 settembre 2020, n. 1168; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sent. 21 febbraio 2019, n. 173; TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 7 novembre 2024, n. 19656; sent. 23 ottobre 2024, n. 18458 e n. 18353; sent. 5 settembre 2024, n. 16110; sent. 5 settembre 2024, n. 16104; sent. 26 aprile 2024, n. 8259; sez. II, sent. 15 luglio 2024, n. 14357; sez. II bis, sent. 2 luglio 2024, n. 13369; sez. IV, sent. 22 maggio 2024, n. 10263; TAR Veneto, sez. II, sent. 22 novembre 2023, n. 1700.
Di eguale tenore la recente giurisprudenza penale, secondo cui “non è ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza, ma occorre verificare l'ammissibilità e la legalità alla luce della normativa vigente, dell'intervento complessivo realizzato” (cfr., Corte Cass., n. 8885 del 2017).
(2) TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 16 maggio 2024, n. 9698.
(3) “In materia di abusi edilizi non è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi allorché gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo, derivandone che i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato”: TAR Campania, Salerno, sez. III, sent. 29 giugno 2023, n. 584, richiamando TAR Lazio, Roma, sez. II-B, sent. 12 giugno 2023, n. 9990; sez. II, sent. 16 marzo 2023, n. 4604; TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 3 gennaio 2023, n. 67; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 1° marzo 2023, n. 2119.
(4) TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 17 ottobre 2024, n. 18046.
(5) TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 gennaio 2021, n. 230; TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 23 aprile 2020, n. 531.
(6) TAR Campania, Salerno, sez. I, sen. 23 novembre 2023, n. 2714.
(7) TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 11 giugno 2021, n. 3961.
(8) TAR Toscana, sez. III, sent. 27 maggio 2021, n. 812.
(9) TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 3 gennaio 2023, n. 67.
(10) TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 5 settembre 2024, n. 16108.
(11) TAR Lazio, Roma, sez. IV stralcio, sent. 22 maggio 2024, n. 10277.
(12) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 18 ottobre 2024, n. 8349.
(13) TAR Emilia-Romagna, sez. II, sent. 13 novembre 2023, n. 675.
(14) TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 25 marzo 2021, n. 2011.
(15) TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 30 dicembre 2020, n. 14145.
(16) TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 28 luglio 2020, n. 951; nell’occasione i giudici hanno affermato che “le due opere in parola (“pergotenda” e vasca idromassaggio) finiscono per integrare gli estremi dell’ampliamento del fabbricato originario di cui alla lett. e.1 dell’art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, il quale era legittimamente sanzionabile, siccome eseguito sine titulo, ai sensi dei successivi artt. 31 e 32. E tanto, senza che a quest’ultima implicazione possa ostare la previsione della lett. e.6 del citato art. 3, comma 1: la norma risultante dal combinato disposto delle lett. e.1 ed e.6 non afferma, infatti, che non possono farsi rientrare tra gli interventi di nuova costruzione i manufatti pertinenziali che abbiano un volume inferiore al 20% dell'edificio principale, quanto, piuttosto, che ove detto limite percentuale sia stato oltrepassato, gli interventi pertinenziali de quibus debbono ritenersi, per definizione, "interventi di nuova costruzione"”.
(17) TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 4 dicembre 2020, n. 852.
(18) TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 12 agosto 2024, n. 15808; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 11 ottobre 2024, n. 8150.
(19) TAR Toscana, sez. III, sent. 10 marzo 2021 n. 377: “L’impatto unitariamente provocato dai pergolati, e quindi la necessità di valutarli nel loro insieme, giustifica la loro ritenuta non riconducibilità all’allegato A del d.p.r. n. 31/2017, ossia nelle opere non richiedenti l’autorizzazione paesaggistica. Nemmeno possono rientrare nel punto B17 del d.p.r. n. 31/2017, ossia nelle opere richiedenti l’autorizzazione paesaggistica semplifica, trattandosi di 8 pergolati che complessivamente coprono 78 metri quadrati di superficie; il citato punto B17, infatti, è applicabile nel caso di <realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc>”.
presentata dal geom. Salvatore Di Bacco
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
TAR Lombardia, Milano, Sezione II - Sentenza 15 aprile 2025, n. 1364
Consiglio di Stato, Sezione II – Sentenza 2 aprile 2025, n. 2822
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